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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 1980

Cassazione n. 27352/2026

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il 03/02/1980 avverso la sentenza del 25/11/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 novembre 2025 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto. per cassazione, deducendo violazione di legge, non essendo stato applicato il criterio moderatore di cui all'art. 69 cod. pen., e mancanza della motivazione conq riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, pur se derubricati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e vigente dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per motivi riguardanti: a) l'espressione della volontà dell'imputato; b) il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato alcuno dei motivi tassativamente indicati da tale disposizione, limitandosi a denunciare vizi motivazionali e la violazione dell'art. 69 cod. pen.

Riguardo alla violazione di legge, la difesa ha assunto che il Tribunale ha applicato due aumenti di pena — uno per la recidiva e l'altro per la "attenuante" di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. — senza procedere al giudizio di bilanciamento.

La doglianza muove, però, da un presupposto erroneo: vengono infatti in rilievo due circostanze aggravanti, non un'aggravante e un'attenuante, come invece indicato dal ricorrente, sicché non vi era luogo ad alcuna comparazione.

La pena applicata, inoltre, corrisponde a quella concordata dalle parti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M111 A, ,-- I i gk. tu, [OSCURATO:PERSONA] 2 1 LUG 2026 2 ulLIALIARt IL J1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 03/02/1980 avverso la sentenza del 25/11/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2025 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto. per cassazione, deducendo violazione di legge, non essendo stato applicato il criterio moderatore di cui all'art. 69 cod. pen., e mancanza della motivazione conq riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, pur se derubricati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e vigente dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per motivi riguardanti: a) l'espressione della volontà dell'imputato; b) il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato alcuno dei motivi tassativamente indicati da tale disposizione, limitandosi a denunciare vizi motivazionali e la violazione dell'art. 69 cod. pen. Riguardo alla violazione di legge, la difesa ha assunto che il Tribunale ha applicato due aumenti di pena — uno per la recidiva e l'altro per la "attenuante" di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. — senza procedere al giudizio di bilanciamento. La doglianza muove, però, da un presupposto erroneo: vengono infatti in rilievo due circostanze aggravanti, non un'aggravante e un'attenuante, come invece indicato dal ricorrente, sicché non vi era luogo ad alcuna comparazione. La pena applicata, inoltre, corrisponde a quella concordata dalle parti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M111 A, ,-- I i gk. tu, [OSCURATO:PERSONA] 2 1 LUG 2026 2 ulLIALIARt IL J1
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