CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso nonché la liquidazione delle spese e competenze del giudizio di cassazione come da nota spese;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Matera, all'esito dell'appello interposto dalle parti civili Donato MERCORELLA e Silvio MERCORELLA, ha riformato il capo civile della pronuncia resa il 2 ottobre 2019 dal Giudice di pace di Pisticci che: aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di percosse e minaccia in pregiudizio di Silvio MERCORELLA nonché di diffamazione in pregiudizio di Donato MERCORELLA; aveva condannato l'imputato alla pena di euro 600,00 di multa; ed aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande delle parti civili. In particolare, il Giudice di appello ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, che ha liquidato in euro 1000,00 per ciascuno, oltre alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando (nei termini di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione degli artt. 37 e 38 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, 568, comma 1, 576 e 100, comma 3, nonché l'omessa motivazione, in quanto erroneamente non sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello delle parti civili. 3. Il procedimento è stato celebrato nelle forme della trattazione scritta art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; le parti civili hanno chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso, oltre alla liquidazione delle spese di assistenza; il ricorrente ha fatto pervenire nuovamente copia del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello, assumendo che erroneamente non sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità del gravame delle parti civili. In particolare, la difesa dell'imputato: - ha rappresentato che le parti civili, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274/2000, non sarebbero legittimate a proporre avverso la sentenza di primo grado; e che nel caso di specie non sarebbe stata resa condanna civile «poiché la parte civile è stata esclusa»; inoltre, ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.) nonché l'art. 38 d.lgs. n. 274 cit., che attribuirebbe solo al ricorrente che abbia proposto l'azione penale in vece del pubblico ministero (ipotesi che nella specie non ricorre), la legittimazione a presentare appello;- ha addotto la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine all'eccezione con la quale era stata assunta l'inappellabilità della pronuncia di primo grado a mente dell'art. 576 cod. proc. pen., che prevede la possibilità della parte civile di proporre gravame avverso le sole sentenze di assoluzione limitatamente agli interessi civili e non l'impugnazione autonoma dell'ordinanza di esclusione della parte civile per difetto dei requisiti di legge; ed ha soggiunto che tale ipotesi sarebbe prevista solamente nel rito abbreviato per la parte civile che vi ha partecipato; - infine, ha prospettato la violazione dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., in quanto nella specie sarebbe stato proposto appello in difetto di procura speciale, non compiegata all'atto di impugnazione e non essendo stato attribuito al difensore il potere di impugnare con la procura conferita per la costituzione di parte civile. 1.1. Anzitutto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nel giudizio di primo grano non è stata disposta l'esclusione della parte civile. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, anche con riferimento alle sentenze pronunciate nel procedimento davanti al giudice di pace, «sussiste la legittimazione della parte civile a proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile, in quanto il testo novellato dell'art. 576 cod. proc. pen. - ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006 - prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude espressamente o per implicito l'appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria» (Sez. 5, n. 6756 del 16/10/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262724 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 35966 del 15/05/2008, Albano, Rv. 241582 - 01). Ragion per cui è manifestamente infondato quanto dedotto dalla difesa dell'imputato in ordine all'asserito difetto di legittimazione di Donato MERCORELLA e Silvio MERCORELLA a interporre il gravame. 1.2. Per quel che attiene, invece, al denunciato difetto di procura speciale in capo al difensore che ha proposto l'appello nell'interesse delle parti civili, deve osservarsi che: - «è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere» (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179 - 01; Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436 - 01; Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256972 - 01); - nel caso in esame Donato MERCORELLA e Silvio MERCORELLA hanno conferito procura speciale, in calce ai rispettivi atti di costituzione di parte civile, all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato appello, «ai sensi [dell'art.] 100 c.p.p.» - in relazione ai reati oggetto del presente procedimento, pure indicati - e ciò all'esplicito «fine di ottenere, quale parte civile, la condanna dell'imputato all'integrale risarcimento dei danno subito, oltre agli accessori di legge» (cfr. procure in atti); - dunque, deve ritenersi che con tali espressioni - con le quali si è espressamente correlato il potere attribuito al difensore con il fine di ottenere nel presente procedimento la soddisfazione della pretesa risarcitoria vantata - Donato MERCORELLA e Silvio MERCORELLA abbiano manifestato la volontà di conferire al detto professionista la procura speciale non soltanto per il primo grado del processo; ragion per cui il medesimo difensore era legittimato a proporre appello perché venissero emesse le statuizioni civili che il primo Giudice non aveva reso. Il ricorso, pertanto, in parte qua è infondato. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 (tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, atteso che il difensore ha assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale), oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4200, oltre accessori di legge. Così deciso il 09/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). CORT