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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41027/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di estinzione della pena pecuniaria e che, avverso il predetto provvedimento, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.172 cod. pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che l'iscrizione del credito e la successiva notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione al pagamento, non interromperebbero il corso della prescrizione della pena stessa; rilevato che la tesi del ricorrente si pone in evidente contrasto con il principio espresso in sede di legittimità secondo cui, in tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito (da ultimo, si veda Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286582); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di estinzione della pena pecuniaria e che, avverso il predetto provvedimento, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.172 cod. pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che l'iscrizione del credito e la successiva notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione al pagamento, non interromperebbero il corso della prescrizione della pena stessa; rilevato che la tesi del ricorrente si pone in evidente contrasto con il principio espresso in sede di legittimità secondo cui, in tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito (da ultimo, si veda Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286582); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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