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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26919/2023

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, con sede in Roma, in persona del responsabile della funzione contenzioso della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, nonché procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 10 aprile 2017, rep. n. 42.647, racc. n. 24.232, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEprocura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 26 ottobre 2016, n. 21629; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 2023 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] .” (nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, a sua volta incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), ha proposto ricorso per la revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. del la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 26 ottobre 2016, n. 21629, che, in controversia su impugnazione di iscrizione di ipoteca in dipendenza di quarantacinque intimazioni di pagamento con riguardo ad altrettante cartelle di pagamento per vari tributi, haaccolto il quinto motivo ed ha dichiarato l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 18 gennaio 2012, n. 8/39/2012, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ed ha deciso nel merito l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente sul presupposto che l’agente per la riscossione non avesse comunicato il preavviso di iscrizione ipotecariaex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]:1. con un unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per essere stato omesso dal giudice di legittimità di pronunziarsi su tutti i motivi del ricorso e del controricorso, essendo stato oggetto del giudizio di cassazione anche l’annullamento delle cartelle e delle intimazioni di pagamento; 1.1 il motivo è inammissibile; 1.2 va premesso che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudicea supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802); 1.3 è, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193); 1.4 nella specie, si rileva che il giudice di legittimità ha ritenuto che: «L’accoglimento del quinto motivo appare assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate», desumendone che: «Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto motivo assorbiti i restanti»; 1.5come è stato sinteticamente (ma efficacemente) ribadito da recenti arresti di questa Sezione (in termini: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2023, n. 10993), in mancanza di una definizione normativa del concetto di assorbimento, quest'ultimo lemma è stato utilizzato per designare situazioni eterogenee: innanzitutto, si ritiene comunemente la sussistenza di un'ipotesi di assorbimento nel caso in cui la decisione sulla domanda c.d.

«assorbita» diviene superflua perché la partenon vi ha più interesse, avendo già con la decisione c.d.

«assorbente» ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno (ad esempio, perché è stata adottata una decisione su domanda «comprensiva» dell'altra); ma si parla anche di assorbimento in tutte quelle ipotesi in cui, dopo la decisione cd. assorbente, non vi è più necessità di provvedere sulle altre questioni (ad es.: rigetto della impugnazione principale in rapporto alle impugnazioni incidentali condizionate), oppure non vi è più possibilità di farlo(ad es. decisione con la quale si dichiara il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio); atale ultimo proposito, deve rilevarsi che impropriamente si fa talora riferimento all'assorbimento anche nei casi di «pregiudizialità», in cui è la stessa disciplina processuale a stabilire gli affetti della decisione pregiudiziale sulla questione «pregiudicata»; si parla, infine, di assorbimento anche nei casi in cui la decisione sulla domanda cd. assorbente comporta un implicito rigetto di altre domande (fondate ad esempio su presupposti antitetici o alternativi); 1.6 fermi tali principi, è stato anche evidenziato che tutte le ragioni di assorbimento sono riconducibili alle categorie logiche o della implicazione necessaria, tanto unilaterale quanto bilaterale (e si parla in tal caso di assorbimento improprio); o della esclusione, anche solo unilaterale, tra la domanda decisa e quella assorbita (e si parla in questo caso di assorbimento proprio (Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2023, n. 10993); 1.7 così, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 2018, n. 28995; Cass., Sez. 3^, 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23239; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6661; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2021, n. 41032; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2022, n. 32909; Cass., Sez.

Lav., 3 maggio 2023, n. 11588); 1.8 nella fattispecie in disanima, al di là della carenza di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.) dell’agente per la riscossione ad una pronuncia sui restanti motivi del ricorso proposto dal contribuente (che poteva essere l’unico eventualmente legittimato a dolersene in sede di revocazione), il giudice dilegittimità si è correttamente limitato a dichiarare l’assorbimento “proprio” delle ulteriori censure attingenti la sentenza impugnata in relazione agli atti presupposti (precisamente, con riguardo: all’omessa notifica delle cartelle di pagamento; al deposito di copie fotostatiche delle cartelle di pagamento con le relate di notifica; al difetto di giurisdizione del giudice tributario su contravvenzioni e sanzioni amministrative estranee alla materia fiscale; alla prescrizione dei crediti tributari), essendo venuta meno la concreta utilità di una pronuncia al riguardo in conseguenza dell’annullamento dell’atto principale per un vizio inerente al contraddittorio preliminare alla sua formazione;1.9 per cui, tale doglianza non è astrattamente meritevole di alcun apprezzamento in sede di revocazione; 1.10 d ifatti, i l combinato disposto dell'art. 391 - bis e dell'art. 395, n. 4, cod. p roc . c iv . non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'erroredi diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo glierrori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità deldiritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (in termini: Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2018, n. 8984 –nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154). 2.in definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. 3.le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 4.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.

P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

5. a tal proposito, è il caso di evidenziare che la ricorrente non può beneficiare dell’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel senso di estendere all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] –con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25487) -il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di “Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 5.900,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge ; dà atto dell'obbligo, a carico del la ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 13 settembre 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].

G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, con sede in Roma, in persona del responsabile della funzione contenzioso della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, nonché procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 10 aprile 2017, rep. n. 42.647, racc. n. 24.232, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEprocura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 26 ottobre 2016, n. 21629; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 2023 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] .” (nella qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, a sua volta incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), ha proposto ricorso per la revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. del la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 26 ottobre 2016, n. 21629, che, in controversia su impugnazione di iscrizione di ipoteca in dipendenza di quarantacinque intimazioni di pagamento con riguardo ad altrettante cartelle di pagamento per vari tributi, haaccolto il quinto motivo ed ha dichiarato l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 18 gennaio 2012, n. 8/39/2012, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ed ha deciso nel merito l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente sul presupposto che l’agente per la riscossione non avesse comunicato il preavviso di iscrizione ipotecariaex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]:1. con un unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per essere stato omesso dal giudice di legittimità di pronunziarsi su tutti i motivi del ricorso e del controricorso, essendo stato oggetto del giudizio di cassazione anche l’annullamento delle cartelle e delle intimazioni di pagamento; 1.1 il motivo è inammissibile; 1.2 va premesso che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudicea supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802); 1.3 è, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193); 1.4 nella specie, si rileva che il giudice di legittimità ha ritenuto che: «L’accoglimento del quinto motivo appare assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate», desumendone che: «Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto motivo assorbiti i restanti»; 1.5come è stato sinteticamente (ma efficacemente) ribadito da recenti arresti di questa Sezione (in termini: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2023, n. 10993), in mancanza di una definizione normativa del concetto di assorbimento, quest'ultimo lemma è stato utilizzato per designare situazioni eterogenee: innanzitutto, si ritiene comunemente la sussistenza di un'ipotesi di assorbimento nel caso in cui la decisione sulla domanda c.d. «assorbita» diviene superflua perché la partenon vi ha più interesse, avendo già con la decisione c.d. «assorbente» ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno (ad esempio, perché è stata adottata una decisione su domanda «comprensiva» dell'altra); ma si parla anche di assorbimento in tutte quelle ipotesi in cui, dopo la decisione cd. assorbente, non vi è più necessità di provvedere sulle altre questioni (ad es.: rigetto della impugnazione principale in rapporto alle impugnazioni incidentali condizionate), oppure non vi è più possibilità di farlo(ad es. decisione con la quale si dichiara il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio); atale ultimo proposito, deve rilevarsi che impropriamente si fa talora riferimento all'assorbimento anche nei casi di «pregiudizialità», in cui è la stessa disciplina processuale a stabilire gli affetti della decisione pregiudiziale sulla questione «pregiudicata»; si parla, infine, di assorbimento anche nei casi in cui la decisione sulla domanda cd. assorbente comporta un implicito rigetto di altre domande (fondate ad esempio su presupposti antitetici o alternativi); 1.6 fermi tali principi, è stato anche evidenziato che tutte le ragioni di assorbimento sono riconducibili alle categorie logiche o della implicazione necessaria, tanto unilaterale quanto bilaterale (e si parla in tal caso di assorbimento improprio); o della esclusione, anche solo unilaterale, tra la domanda decisa e quella assorbita (e si parla in questo caso di assorbimento proprio (Cass., Sez. 5^, 26 aprile 2023, n. 10993); 1.7 così, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 2018, n. 28995; Cass., Sez. 3^, 19 dicembre 2019, n. 33764; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23239; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6661; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2021, n. 41032; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2022, n. 32909; Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2023, n. 11588); 1.8 nella fattispecie in disanima, al di là della carenza di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.) dell’agente per la riscossione ad una pronuncia sui restanti motivi del ricorso proposto dal contribuente (che poteva essere l’unico eventualmente legittimato a dolersene in sede di revocazione), il giudice dilegittimità si è correttamente limitato a dichiarare l’assorbimento “proprio” delle ulteriori censure attingenti la sentenza impugnata in relazione agli atti presupposti (precisamente, con riguardo: all’omessa notifica delle cartelle di pagamento; al deposito di copie fotostatiche delle cartelle di pagamento con le relate di notifica; al difetto di giurisdizione del giudice tributario su contravvenzioni e sanzioni amministrative estranee alla materia fiscale; alla prescrizione dei crediti tributari), essendo venuta meno la concreta utilità di una pronuncia al riguardo in conseguenza dell’annullamento dell’atto principale per un vizio inerente al contraddittorio preliminare alla sua formazione;1.9 per cui, tale doglianza non è astrattamente meritevole di alcun apprezzamento in sede di revocazione; 1.10 d ifatti, i l combinato disposto dell'art. 391 - bis e dell'art. 395, n. 4, cod. p roc . c iv . non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'erroredi diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo glierrori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità deldiritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (in termini: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8984 –nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154). 2.in definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. 3.le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 4.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; 5. a tal proposito, è il caso di evidenziare che la ricorrente non può beneficiare dell’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel senso di estendere all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] –con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25487) -il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di “Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 5.900,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge ; dà atto dell'obbligo, a carico del la ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 13 settembre 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. G
Sentenza Cassazione n. 26919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris