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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 13243/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALBA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 15 dicembre 2021, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con altra persona non identificata, si sarebbe impossessato di un televisore, introducendosi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver tagliato le cerniere delle inferriate apposte al locale lavanderia.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 599-bis, 602, 178 e 180 cod. proc. pen.

Rappresenta che: in data 6 giugno 2022, l'imputato aveva depositato presso la cancelleria della Corte di appello proposta di concordato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., corredata dal consenso del Procuratore generale; all'udienza del 7 giugno 2022, la Corte territoriale ha rigettato la proposta e, senza ordinare la prosecuzione del dibattimento, ha direttamente definito il giudizio di secondo grado.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, avendo definito il giudizio, dopo aver rigettato la proposta di concordato, senza previamente ordinare la prosecuzione del dibattimento, rinviando a tal fine il processo ad altra udienza, avrebbe determinato una gravissima violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta di concordato.

In particolare, ritiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. non potesse essere riconosciuta perché l'importo versato in primo grado non sarebbe stato sufficiente a risarcire il danno.

Avrebbe errato anche nel ritenere non corretto il calcolo della determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. Il primo motivo è fondato.

Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, <<in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito» (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P., Rv. 274866).

Il principio è stato ribadito anche con specifico riferimento alla procedura (applicata nel caso in esame) prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19: <<in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo» (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853).

La sentenza, pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, è stata emessa in violazione del diritto di difesa dell'imputato, ingiustificatamente limitato nella possibilità di esprimere tutte le facoltà e tutti i poteri che l'ordinamento gli riconosce.

Trattasi di nullità generale a regime intermedio, deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione, in considerazione del fatto che proprio l'immediata pronuncia della sentenza di appello ha causato la nullità.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.

L'altro motivo di ricorso risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ALBA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso il 15 dicembre 2021, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con altra persona non identificata, si sarebbe impossessato di un televisore, introducendosi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver tagliato le cerniere delle inferriate apposte al locale lavanderia. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 599-bis, 602, 178 e 180 cod. proc. pen. Rappresenta che: in data 6 giugno 2022, l'imputato aveva depositato presso la cancelleria della Corte di appello proposta di concordato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., corredata dal consenso del Procuratore generale; all'udienza del 7 giugno 2022, la Corte territoriale ha rigettato la proposta e, senza ordinare la prosecuzione del dibattimento, ha direttamente definito il giudizio di secondo grado. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, avendo definito il giudizio, dopo aver rigettato la proposta di concordato, senza previamente ordinare la prosecuzione del dibattimento, rinviando a tal fine il processo ad altra udienza, avrebbe determinato una gravissima violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta di concordato. In particolare, ritiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. non potesse essere riconosciuta perché l'importo versato in primo grado non sarebbe stato sufficiente a risarcire il danno. Avrebbe errato anche nel ritenere non corretto il calcolo della determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo è fondato. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, <<in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito» (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P., Rv. 274866). Il principio è stato ribadito anche con specifico riferimento alla procedura (applicata nel caso in esame) prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19: <<in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo» (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853). La sentenza, pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, è stata emessa in violazione del diritto di difesa dell'imputato, ingiustificatamente limitato nella possibilità di esprimere tutte le facoltà e tutti i poteri che l'ordinamento gli riconosce. Trattasi di nullità generale a regime intermedio, deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione, in considerazione del fatto che proprio l'immediata pronuncia della sentenza di appello ha causato la nullità. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. L'altro motivo di ricorso risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della
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