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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46655/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello competente ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia sollecitando l'applicazione dell'art. 547 cod. proc. pen. stante la sussistenza di un mero errore materiale nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, emessa ex art. 129 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione, commesso il 10 aprile 2015, previa esclusione della recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. 2.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per saltum deducendo, con un unico motivo, l'omessa motivazione della sentenza in ordine all'esclusione della recidiva reiterata, correttamente contestata alla stregua del certificato del casellario giudiziale dell'imputata, tale da avere determinato la declaratoria di prescrizione del reato.

In particolare, il ricorso pur dando atto che i primi precedenti penali di Ghita sono risalenti e coperti da indulto, rileva che: le sentenze indicate ai numeri 4), 5) e 6) del certificato citato riguardano condanne per reati contro il patrimonio; che la sentenza sub n. 6) ha dichiarato l'imputata recidiva ex art. 99, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen.; che la sentenza sub n. 5) ha condannato Ghita per il reato di evasione.

La Procura ricorrente ha rilevato che la giurisprudenza delle Sezioni unite n. 5859 del 2011, anche a fronte della contestata recidiva facoltativa, impone al giudice un obbligo di motivazione che nella specie non è stato osservato.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una memoria scritta nella quale ha contestato il contenuto del ricorso sottolineando che, pur con motivazione succinta, il iiudice, su richiesta di entrambe le parti, ha escluso la recidiva in ragione della risalenza dei precedenti penali di Ghita, alcuni dei quali coperti da indulto.

Infine, è stato sollecitato l'istituto della correzione della sentenza, ex art.547 cod. proc. pen., stante l'univocità della volontà dell'autorità giudiziaria desumibile dal dispositivo.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, proposto per saltum, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Dall'esame dagli atti risulta che il Tribunale di Brescia, dopo avere proceduto alla verifica della regolare costituzione delle parti, ha raccolto le conclusioni in ordine alla sussistenza di una causa di estinzione del reato e l'ha pronunciata prima dell'apertura del dibattimento. 2.1.Emerge, dunque, come non si sia trattato di sentenza predibattimentale emessa ex art. 469 cod. proc. pen., norma infatti non citata, bensì di sentenza dibattimentale, ancorché emessa con pronuncia ancorata alla previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. operante, come è noto, in ogni stato e grado del procedimento conseguendone anche l'applicazione del relativo regime di impugnazione (Sez.

IJ, ord. n. 3512 del 28/0/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473; Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv 279077).

2.2. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Infatti, il ricorso diretto per cassazione è consentito solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame risulta che il Procuratore generale di Brescia nel motivo deduce chiaramente il vizio di motivazione per avere il Tribunale del tutto omesso le ragioni di esclusione della recidiva, benchè costituisca orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, a fronte della contestata recidiva facoltativa, il giudice è tenuto ad uno specifico onere motivazionale sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 589 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, t t ~ Rv. 251690).

Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello con n c e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

C a í n t o P.Q.M. i t a Converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte di appello di o s Brescia. e p Così deciso il 5 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello competente ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia sollecitando l'applicazione dell'art. 547 cod. proc. pen. stante la sussistenza di un mero errore materiale nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, emessa ex art. 129 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione, commesso il 10 aprile 2015, previa esclusione della recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per saltum deducendo, con un unico motivo, l'omessa motivazione della sentenza in ordine all'esclusione della recidiva reiterata, correttamente contestata alla stregua del certificato del casellario giudiziale dell'imputata, tale da avere determinato la declaratoria di prescrizione del reato. In particolare, il ricorso pur dando atto che i primi precedenti penali di Ghita sono risalenti e coperti da indulto, rileva che: le sentenze indicate ai numeri 4), 5) e 6) del certificato citato riguardano condanne per reati contro il patrimonio; che la sentenza sub n. 6) ha dichiarato l'imputata recidiva ex art. 99, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen.; che la sentenza sub n. 5) ha condannato Ghita per il reato di evasione. La Procura ricorrente ha rilevato che la giurisprudenza delle Sezioni unite n. 5859 del 2011, anche a fronte della contestata recidiva facoltativa, impone al giudice un obbligo di motivazione che nella specie non è stato osservato. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una memoria scritta nella quale ha contestato il contenuto del ricorso sottolineando che, pur con motivazione succinta, il iiudice, su richiesta di entrambe le parti, ha escluso la recidiva in ragione della risalenza dei precedenti penali di Ghita, alcuni dei quali coperti da indulto. Infine, è stato sollecitato l'istituto della correzione della sentenza, ex art.547 cod. proc. pen., stante l'univocità della volontà dell'autorità giudiziaria desumibile dal dispositivo. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, proposto per saltum, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 2. Dall'esame dagli atti risulta che il Tribunale di Brescia, dopo avere proceduto alla verifica della regolare costituzione delle parti, ha raccolto le conclusioni in ordine alla sussistenza di una causa di estinzione del reato e l'ha pronunciata prima dell'apertura del dibattimento. 2.1.Emerge, dunque, come non si sia trattato di sentenza predibattimentale emessa ex art. 469 cod. proc. pen., norma infatti non citata, bensì di sentenza dibattimentale, ancorché emessa con pronuncia ancorata alla previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. operante, come è noto, in ogni stato e grado del procedimento conseguendone anche l'applicazione del relativo regime di impugnazione (Sez. IJ, ord. n. 3512 del 28/0/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473; Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv 279077). 2.2. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Infatti, il ricorso diretto per cassazione è consentito solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame risulta che il Procuratore generale di Brescia nel motivo deduce chiaramente il vizio di motivazione per avere il Tribunale del tutto omesso le ragioni di esclusione della recidiva, benchè costituisca orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, a fronte della contestata recidiva facoltativa, il giudice è tenuto ad uno specifico onere motivazionale sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 589 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, t t ~ Rv. 251690). Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello con n c e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. C a í n t o P.Q.M. i t a Converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte di appello di o s Brescia. e p Così deciso il 5 otto
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