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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34643/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione dell'art. 372 cod. pen. quanto ad elemento soggettivo del delitto di falsa testimonianza è manifestamente infondato e generico in quanto non prende in esame la corretta risposta in diritto resa sul punto dalla Corte di appello che ha messo in risalto come le dichiarazioni rese in dibattimento, a prescindere dalla generica frase conclusivamente espressa che genericamente confermava il contenuto di quanto dichiarato in fase di indagine, non facevano venir meno l'incidenza e la volontarietà con cui si era sottratto alla doverosa enunciazione degli eventi verificatisi in occasione della denuncia di patito furto del ciclomotore allorché, anche per il coinvolgimento quale corresponsabile del fratello della compagna dell'epoca, non era ragionevole potessero essere dimenticati; rilevato che analoga inammissibilità caratterizza il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche logicamente giustificata in ragione della pluralità dei gravi precedenti penali che palesavano una personalità del ricorrente tale da non consentire una ulteriore riduzione di pena determinata dal primo giudice sul minimo editale; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione dell'art. 372 cod. pen. quanto ad elemento soggettivo del delitto di falsa testimonianza è manifestamente infondato e generico in quanto non prende in esame la corretta risposta in diritto resa sul punto dalla Corte di appello che ha messo in risalto come le dichiarazioni rese in dibattimento, a prescindere dalla generica frase conclusivamente espressa che genericamente confermava il contenuto di quanto dichiarato in fase di indagine, non facevano venir meno l'incidenza e la volontarietà con cui si era sottratto alla doverosa enunciazione degli eventi verificatisi in occasione della denuncia di patito furto del ciclomotore allorché, anche per il coinvolgimento quale corresponsabile del fratello della compagna dell'epoca, non era ragionevole potessero essere dimenticati; rilevato che analoga inammissibilità caratterizza il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche logicamente giustificata in ragione della pluralità dei gravi precedenti penali che palesavano una personalità del ricorrente tale da non consentire una ulteriore riduzione di pena determinata dal primo giudice sul minimo editale; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso i
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