CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36922/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mi) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Barolo MirKo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mi) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 664 del 29/1/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore del ricorrente, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla propria requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo e) e la declaratoria di inammissibilità nel resto; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha esposto i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] Luca, quale consigliere d'amministrazione dalla costituzione sino al 17.2.2010 nonché liquidatore da tale data e sino al 16.7.2012, e BAROLO Mirko, quale presidente e consigliere dalla costituzione al 17.2.2010, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., dichiarata fallita il 9 novembre 2012, sono stati condannati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano, in concorso tra loro, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 664 del 29/1/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha ridotto la pena inflitta agli imputati ad anni due di reclusione e ha concesso ad entrambi la sospensione condizionale della pena. Agli imputati viene imputato di aver distratto euro 99.700,00, corrispondendoli alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'acquisto di un credito di € 155.000,00 vantato da quest'ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione. Dall'esame della sentenza qui impugnata risulta quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolgeva l'attività di concedere a noleggio motrici di camion a piccoli autotrasportatori impossibilitati ad accedere ad un contatto di leasing con le società finanziarie. Le motrici pervenivano alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza di contratti di locazione finanziaria con svariate società secondo il seguente schema: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. versava alle società il canone di locazione finanziaria e otteneva in cambio le motrici che venivano a loro volta fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società riconducibile agli imputati, la quale, in tal modo, acquistando e rivendendo i beni, il cui acquisto era finanziato dalle banche, realizzava un proprio utile. Secondo quanto appurato dal Curatore, tra il 2008 e il 2009, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cessava di emettere fatture nei confronti degli autotrasportatori per i canoni di noleggio, ma nonostante lo stato di insolvenza e la cessazione dei pagamenti verso i creditori, il curatore rinveniva dalla contabilità della stessa traccia di pagamenti a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per un totale di C 99.700,00, con cadenza regolare dal periodo immediatamente successivo alla messa in liquidazione della società e sino al mese di maggio 2012, pagamenti che erano gli unici ad essere stati effettuati nel suddetto periodo. Con una prima versione, gli imputati giustificavano tali pagamenti sulla base di un presunto acquisto del credito di € 155.000,00 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con una seconda versione, il pagamento veniva giustificato come segue: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva acquistato alcun credito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma trovava la sua ragione nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato una fideiussione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione ad un debito di questa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] derivante da un contratto di noleggio e per una fideiussione che quest'ultima società aveva a sua volta prestato in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Banca di Legnano escusso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per tale ultima fideiussione, quest'ultima, a sua volta, escuteva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA], ottenendo così il pagamento dei 99.700,00 euro. Per i giudici d'appello non è in discussione l'esistenza di una fideiussione, riconducibile al 2006, in adempimento della quale è stato effettuato il pagamento contestato, fideiussione che, però, per tali giudici costituisce uno strumento anomalo ai fini dell'attività sociale, in quanto effettuata, anche se a favore di una società facente parte del medesimo gruppo, senza alcun utile per il fideiussore e anzi con un depauperamento del patrimonio dello stesso. Agli imputati viene quindi addebitato di avere autorizzato, quali componenti del consiglio di amministrazione della società fallita, alla data del 20 giugno 2006, senza alcuna contropartita economica, la prestazione di una garanzia fideiussoria a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquidazione e, quindi, già in difficoltà economiche; l'assunzione di tale obbligazione viene quindi ritenuta dalla Corte distrettuale già ab origine pregiudizievole e svincolata da legittime finalità aziendali. Si afferma, nella sentenza impugnata, che non è stata data prova che l'incrocio fideiussorio tra le diverse società fosse retto da uno specifico vantaggio per la fallita, idoneo a compensare gli effetti negativi dell'operazione, né è stata fornita prova del saldo finale positivo delle operazioni asseritamente compiute nel 'interesse del gruppo. 2. Il comune difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza in epigrafe articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., che nella sentenza impugnata il giudice distrettuale è incorso in un errore di diritto là dove ha escluso la sussistenza, nella fattispecie, di vantaggi compensativi basandosi sull'individuazione, palesemente sbagliata e conti-, legem, del soggetto che gode il vantaggio. La Corte d'appello, infatti, ha individuato tale soggetto nella società che compie l'atto di disposizione e non ha considerato, invece, che occorre far riferimento, a norma dell'art 2497, comma 1, ult. parte cod. civ., ai vantaggi del "gruppo" societario. Il citato articolo, infatti, esclude la responsabilità "quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione o coordinamento"; la Corte d'appello, conseguentemente, avrebbe reso una motivazione illogica in quanto ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione civile secondo cui "l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta". Tali benefici, consistevano, secondo la prospettazione difensiva, in un preciso vantaggio economico per il [OSCURATO:PERSONA] che non era stato considerato nella sentenza impugnata. In particolare, si sottolinea che, comunque, la società fallita a seguito dell'escussione della fideiussione era riuscita a compensare e, quindi, ad estinguere un debito che aveva con la società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta che il giudice territoriale ha errato nel non riconoscere la fondatezza del terzo motivo di appello proposto in via subordinata con cui la difesa ha chiesto di ritenere la fattispecie sussumibile nel paradigma normativo non già della bancarotta per distrazione, ma in quella c.d. preferenziale e ciò in quanto avrebbe quantomeno dovuto ritenere che la fideiussione non era stata altro che un modo per adempiere il debito in via preferenziale a favore della società garantita. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore, nel discutere oralmente la causa, ha insistito nella proprie conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondate sono le censure mosse con il primo motivo. I ricorrenti lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la sussistenza di un errore di diritto in ordine al mancato rispetto da parte della Corte distrettuale del combinato disposto di cui agli artt. 2497, comma 1., e 2634, comma 3, cod. civ. che prevede la mancanza di responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento che si è risolta in un vantaggio complessivo del gruppo. Orbene, tale affermazione non si confronta con quanto espressamente affermato nella sentenza qui impugnata che espressamente sottolinea la necessità di "stabilire se il pagamento in contestazione trovi giustificazioni in legittime operazioni infragruppo" e richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 6/2003, che ha riformato il diritto societario, e l'introduzione dell'art. 2634, comma terzo, cod. civ. "la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito. (Sez. 5, n. 7326 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Belleri, Rv. 239108; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata". La Corte distrettuale, dunque, ha fatto buon governo dei principi affermati in sede di legittimità ( cfr. anche in motivazione, Sez. 5, n. 16206/2017, Rv. 269702, cit.) secondo cui non ha rilevanza la mera partecipazione al gruppo per escludere l'effettività della distrazione, ma occorre che "sia dimostrato uno specifico e concreto vantaggio economico per la società che compie l'atto di disposizione del proprio patrimonio ... di conseguenza deve essere allegata dall'imputato l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, ma altrettanto produttivo, per la fallita, di benefici indiretti i quali si rivelino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa". In applicazione di tali principi, la Corte distrettuale, dunque, con motivazione logica, congrua e approfondita, ha evidenziato, tra l'altro, il difetto di allegazione in ordine al concreto interesse economico alla base del rilascio della fideiussione e la mancata dimostrazione sia delle basi previsionali e negoziali sulle quali la fallita fondava l'attesa di maggior rendimento, sia l'assenza di impegni scritti in ordine alla restituzione dell'ingente somma per cui era stata emessa e pagata la garanzia. Si legge nella sentenza impugnata "la difesa, con la generica allegazione secondo cui l'assunzione di una garanzia a favore di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito operazione inquadrabile all'interno di una struttura societaria complessa, non ha dato dimostrazione di come l'incrocio fideiussorio tra le diverse società fosse retto dall'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale e dalla produzione, in conseguenza di questo, di benefici per la fallita, idonei concretamente a compensare in maniera efficace gli effetti negativi dell'operazione stessa, né ha dato dimostrazione del saldo finale positivo delle operazioni asseritamente compiute nella logica e nell'interesse del gruppo". Attesa la rilevata completezza della motivazione del provvedimento impugnato al giudice di legittimità non è data la possibilità dì effettuare un'indagine sul discorso giustificativo posto a base della stessa e di sovrapporre la propria valutazione su quella effettuata dal giudice di merito, in quanto l'indagine demandata a questa Corte regolatrice deve limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Tale travisamento, però, nella specie non è stato dedotto. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, coerentemente con la ricostruzione effettuata, ha escluso la possibilità di qualificare la condotta contestata quale bancarotta preferenziale ritenendo, con motivazione esaustiva e conforme all'orientamento costante di questa Corte di legittimità, che la concessione di una garanzia fideiussoria, senza corrispettivo e per una finalità estranea all'oggetto sociale (la fallita aveva ad oggetto l'autotrasporto e il commercio di autoveicoli e il noleggio senza manovratore di macchine e attrezzature) che determina di per sé ed automaticamente un pregiudizio economico per la società fallita, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. (Sez. 5, n. 9316 del 3/02/2021, Fracassa, R's' 281020) e non quello meno grave di bancarotta preferenziale in quanto l'illustrato meccanismo fraudolento posto a fondamento della condotta addebitata consente dì escludere che il pagamento abbia estinto un debito effettivo inerente all'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non un debito artatamente creato al fine di distrarre liquidità a detrimento dei creditori della fallita. 4. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al