CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di merito che ne ha escluso la fondatezza con corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza impugnata); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente [OSCURATO:PERSONA] G• ano Gior o Fidelbo DE