CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2380-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1215/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 02380 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 1215 del 2021 del Tribunale di Benevento, esponendo che: -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto sei decreti ingiuntivi per il recupero dell'imposta di registrazione afferente a ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramenti presso terzi promosse in danno della deducente debitrice, avendo ricevuto corrispondenti avvisi di liquidazione cui aveva prestato adempimento; - il Giudice di Pace aveva poi respinto la correlata opposizione cumulativa della deducente, con pronuncia confermata dal Tribunale, in sede di appello, secondo cui, per quanto qui ancora importa, non vi era duplicazione indebita di azioni, introdotte da plurimi decreti ingiuntivi poi unitariamente opposti, perché si trattava di crediti distinti, e, in specie, le ordinanze rese all'esito dei pignoramenti presso terzi, tranne una, assegnavano al creditore anche la somma occorrente alla registrazione, ma tutte indicavano anche che non vi era capienza; nessuno si è difeso per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.474 e 95 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che le ordinanze di assegnazione rese all'esito di pignoramento presso terzi, che facevano peraltro espresso riferimento agli oneri di legge correlati, costituivano già titoli esecutivi per il recupero dell'imposta quale spesa infatti conseguente e necessaria, sicché la duplicazione dei titoli esecutivi RG n 2380 del 2022 Cons. 1. P orreca avrebbe dovuto giudicarsi inammissibile, fermo che all'incapienza avrebbe dovuto seguire l'irripetibilità al di fuori del medesimo processo esecutivo; preliminarmente deve osservarsi che la notifica all'avvocato, contumace in appello, all'indirizzo PEC risultante dall'albo, è valida (cfr., anche se non sia indicato in relata l'elenco pubblico da cui sia stato estratto l'indirizzo telematico, Cass., 07/10/2021, n. 27270, § 4.1.), tenuto conto che si tratta di luogo di valida notificazione non differenziabile formalisticamente dalle ipotesi riferite alla propria attività professionale; la censura è fondata a mente della giurisprudenza di questa Corte (cfr., solo ad esempio, Cass., 20/11/20181 n. 298551 e Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 21/07/2020, n. 15447); infatti, sussiste il difetto d'interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statuizione dell'ordinanza di assegnazione ovvero, comunque, per il ricostruito regime normativo; questa Corte ha da tempo risalente chiarito che: a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), restando dunque esclusa solo l'ipotesi dell'espressa e non opposta statuizione in senso RG n 2380 del 2022 Cony rel. o Porreca contrario, nella presente ipotesi esclusa (anzi, la sentenza indica che tutte le ordinanze comprendevano la debenza per imposta di registro tranne una, e la deducente per altro verso ricomprende la stessa tra gli oneri di legge cumulativamente richiamati dal titolo); b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, e, a risalire nel tempo, solo ad esempio, da Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964); ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nella capienza; per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a séguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito per interessi e sorte; in altri termini, laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa (salva esclusione espressa RG n 2380 del 2022 non opposta), il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residuandone un'irri peti bilità ; per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione in sede esecutiva; non essendo necessari accertamenti il giudizio può essere definito nel merito; le spese di lite vanno compensate per il primo e secondo grado attese le progressive precisazioni giurisprudenziali, consolidate dal 2018 in poi; spese secondo soccombenza per il giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi opposti, compensando le spese dei giudizi di merito. Condanna parte intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità di parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre a 200,00 euro pe