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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 22149/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16883/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via G. AVEZZANA, 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, corso [OSCURATO:PERSONA], n. 154/3DE, presso e nello studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1491/2017 depositata il 24/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e contestualmente trascritto [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente fratello e nipoti), al fine di sentire dichiarare in proprio favore l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale nella misura della quota pari a un mezzo di un bene immobile sito in loc.

Montaretto di Bonassola, denominato “Casa della nonna”.

2. Si costituivano in giudizio Dino e [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore a tenere loro indenni da ogni danno derivante dal promovimento del giudizio e dalla trascrizione del relativo atto introduttivo.

In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedevano che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a corrispondere in quota pari a un mezzo il rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti e le addizioni apportate ai beni ex art.1150 c.c.

Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere stata nei suoi confronti formulata domanda e per essere lo stesso non più proprietario del bene per averlo venduto ai nipoti nell'anno 2005.

3. Con sentenza n. 607/2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda attorea, rigettava in parte le domande riconvenzionali dei convenuti e condannava parte attrice al risarcimento in favore di Dino e [OSCURATO:PERSONA] dei danni subiti per l’instaurazione del giudizio, quantificati in via equitativa in euro 25.000,00 oltre interessi.

4. Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la totale riforma.

Davide e [OSCURATO:PERSONA] hanno promosso a loro volta appello con distinto atto di citazione, contestando la sentenza nel punto relativo alla quantificazione del danno subito per l'azione promossa; costituendosi nel giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] riproponevano la domanda riconvenzionale e in subordine chiedevano la condanna dell’appellante al pagamento delle migliorie apportate alla proprietà nella misura di un mezzo.

5. Con sentenza n. 1491/2017, la Corte di Appello di Genova, disposta preliminarmente la riunione delle due cause, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], accogliendolo solo in relazione alla riduzione dell’entità del sequestro conservativo proposto ed ottenuto dagli appellati in primo grado.

Rigettava anche l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Confermando la correttezza delle argomentazioni del primo giudice, la Corte distrettuale escludeva che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] potesse essere tenuto nella inequivocabile qualità di proprietario e considerava non provato da parte dell’appell ante il mutamento della detenzione in possesso utile ai fini di usucapione, non risultando dimostrato lo svolgimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario.

La Corte affermava inoltre che nessuno dei testi escussi era stato in grado di dimostrare un compossesso dei locali superiori o il possesso dei locali cantine a decorrere da un periodo antecedente al 1996 e quindi idoneo a dimostrare l’avvenuta maturazione del termine ad usucapiendum.

Rigettava l’appello di Davide e [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere l’accoglimento della loro domanda di risarcimento del danno nell’ammontare originariamente richiesto.

6. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

7. Hanno resistito con controricorso Davide e [OSCURATO:PERSONA].

8. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione dell'art.1141 c.c. in relazione agli artt. 1144 e 2697 c.c. e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Genova affermato che [OSCURATO:PERSONA] dovesse fornire prova dell'interversione del possesso, pur essendo pacifico che egli aveva sempre avuto la disponibilità materiale dei beni per cui è causa e non avendo gli originari convenuti dimostrato che tali disponibilità avesse in origine i caratteri della detenzione.

A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha del tutto ignorato la presunzione di possesso stabilita dall'art . 1141 c.c. e ha omesso di considerare che la prova che il potere pacificamente esercitato da tempo immemorabile e senza interruzioni dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile alla volontà del fratello Adriano spettava ai convenuti-appellati, i quali non avevano mai contestato che al momento della citazione l’originario attore occupasse ininterrottamente da oltre vent'anni l'immobile. 2.-Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 112, 115, 177, 189, 342, 346 e 156 cpc.

Nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

Omesso esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito.

Nullità ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc per avere la stessa Corte di appello disatteso le istanze istruttorie che l'esponente aveva eventualmente proposto innanzi a essa, negando tale rituale riproposizione e affermando l'inopportunità dell'espletamento di tali prove senza indicare le ragioni del proprio convincimento”. 3.-Il terzo motivo di ricorso è volto a censurare la v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con conseguente n ullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

Sostiene il ricorrente la nullità della sentenza anche ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per o messo esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito, contestando la pronuncia per avere il giudice a quo affermato che l'esistenza del compossesso dedotto dall'esponente era incompatibile con l'uso dell'immobile da parte di persone diverse dall'esponente stesso e per avere omesso di considerare che dagli atti risultava che lo stato di fatto qualificato dalla decisione come detenzione risaliva a oltre venti anni prima della domanda. 4.-Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora la v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito, la nullità ex art. 360 comma 1 n. 5 c . p . c . pe r avere la Corte distrettuale affermato, a dispetto delle risultanze degli atti (in particolare i verbali di escussione dei testi) che nessuna delle prove aveva confermato i molteplici atti di esercizio del potere di fatto sul bene de quocompiuti da [OSCURATO:PERSONA] a partire dagli anni Settanta. 5.-Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artt. 112, 115, 177, 189, 342, 346,156 c. p . c. , la n ullità della sentenza ex art . 360 comma 1 n. 4 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito, la nullità ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere il secondo giudice omesso di rilevare la violazione compiuta dal Tribunale con la riduzione ex post della lista testimoniale e per avere affermato che non risultava dimostrata la concludenza delle deposizioni dei testi non escussi. 6.-Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art . 96 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 112 c .p.c. e all'art. 345 c . p . c. , sostenendola nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello, accogliendo la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dei convenuti-appellati, disposto il risarcimento di danni che i convenuti stessi non avevano né dedotto né provato di avere subito. 7.-Con il s ettimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2056 c.c. in relazione all'art. 96 c . p . c . e all'art. 112 c . p . c. e della nullità della sentenza ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui questa aveva accolto la domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c. in difetto dei presupposti della ricorrenza dell’illecito processuale, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la lite e i pretesi danni. 8.-Per ragioni di priorità logica il Collegio ritiene di esaminare in primo luogo e congiuntamente i motivi n. 2, 3, 4, 5 , tutti sostanzialmente diretti a censurare le risultanze dell’espletata istruttoria.

8.1. - Gli stessi risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

Come si legge in motivazione, la decisione di appello non ha rilevato critiche o vizi che possano mutare le considerazioni effettuate in primo grado dal Tribunale ed ha ritenuto altresì la sufficienza delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado a consentire la decisione, né il ricorrente ha dimostrato che le ragioni poste a base della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26774/2016).

Sono pertantoinammissibili in forza della regola della c.d. doppia motivazione conforme (exart. 348 ter, ultimo comma , applicabile al caso de quoratione temporis) tutte le censur e rivolte al la sentenza della Corte genovese ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che prospettano l’omesso esame di fatti decisiv i che hanno formato oggetto di discussione innanzi ai giudici di merito(e questo a tacere del fatto che neppure risultano puntualmente specificati gli accadimenti in senso storico-naturalistico - Cass n. 24035/2018 - principali o secondari,decisivi per il giudizio, che la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare). 8.2.- I motivi in esame sono i nammissibili anche laddove censurano la motivazione della sentenza, tacciando la di “contradditorietà e illogicità” (secondo motivo), di avere compiuto una “sintesi … lacunosa e approssimativa ...” (terzo motivo), di generiche carenze e vizi motivazionali(quarto e quinto motivo), non essendo il vizio di omessa, contradditoria o insufficiente motivazione più denunziabile dall’entrata in vigore del d.l. 83/12, convertito dalla legge n. 134/2012 ( che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) , dovendo il sindacato sulla motivazione appuntarsi esclusivamente sul rispetto del “minimo costituzionale” (Cass.

SS.UU. n. 8053/2014), che viene violato solo “ qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090/2022). 8.3.- Con il secondo motivo il ricorrente insiste per la rinnovazione delle istanze istruttorie, chiedendo a questa Corte di valutare se sia ineludibile l’escussione dei residui testi ammessi dal giudice di primo grado, senza tuttavia assolvere all’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, “al fine di consentire il controllo della decisivitàdei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (Cass. n.19985/2017; n. 17915/2010).

Priva di rilevanza è anche la critica alla riduzione della lista testimoniale, oggetto specifico del quinto motivo, che per il resto non dà modo alla Corte di comprendere le ragioni per le quali la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione delle plurime norme contemplate nellasua rubrica.

Come affermato da questo Giudice in più occasioni, l’esclusione di capitoli di prova e la riduzione delle liste sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora per i risultati raggiunti ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con un giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 20398/2021; Cass. n. 11810/2016, n. 9551/2009).

La Corte distrettuale, nella sua motivazione, adeguata e immune da censure, dopo avere ricordato il potere discrezionale riservato al giudice di ridurre le liste testimoniali anche nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni è stata già sentita, ha ritenuto che l'appellante non avessemotivato “le ragioni che l'hanno indotto a sentire dei testi rispetto ad altri della propria lista (limitandosi a rilevare di essere stato impossibilitato a selezionare consapevolmente e liberamente i testi)” e ha aggiunto , tra l’altro, chelo stesso “ neppure ha dimostrato la rilevanza potenziale della prova nell’economia della decisione”(v. pag. 6). 8.4.- Tutte le ulteriori doglianze che compongono i motivi in parola devono essere rigettate.

Non sussiste la denunciata violazione delle norme di diritto nel senso dell’insegnamento impartito da codesta Suprema Corte (v.

Cass. n.21187/2019), secondo cui il vizio in questione consiste nella deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa e non quando si prospetti – come nella specie - una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che –essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime -è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Non ricorre il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nel senso ben chiarito dalle Sezioni Unite di questo Giudice ( n. 20867/2020), che lo hanno ritenuto ammissibile solo se si alleghi che il giudice “abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso basandosi sul prudente apprezzamento delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 6774/2022). 8.5.-Sulla valutazione della prova del possesso ad usucapionem (oggetto del terzo e del quarto motivo) la censura tende impropriamente a sollecitare un terzo grado di giudizio di merito.

Dallo svolgimento del mezzo di ricorso emerge conevidenza l’intento del ricorrente di richiedere a questa Corte di legittimità una differente valutazione delle risultanze istruttorie e quindi l'accertamento di una serie di circostanze già ritenute non dimostrate daentrambi i giudici di merito, come il compossesso dell'intera “C asa della nonna”dal 19 73 al 19 96 , il possesso esclusivo delle cantine , l'utilizzo permanente dell'immobile a deposito,l'assenza di soluzioni di continuità nel rapporto materiale di [OSCURATO:PERSONA] con il bene. 9.-Il pri mo motivo , con il quale si contesta, come già ricordato, la violazione della presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., è inammissibileper carenza di interesse.

Come si è ricordato nell’esposizione dei fatti di causa, la Corte di appello ha impiegato due autonomerationes decidendi per rigettare le domande attoree, in grado ciascuna di sorreggere la decisione: la primaratio ( v. pag. 5) si basa sulla mancata prova della trasformazione della detenzione in possesso(“[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la trasformazione della sua detenzione in possesso utile ad usucapionem non risultando provato lo svolgimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario”: cfr. pag. 5); l a secondaratio si incentra sulla mancanza di prove ch e dimostrino un compossesso e il protrarsi dello stesso per almeno un ventennio (“Nessuno dei testi è stato in grado di dimostrare un compossesso dei locali superiori né il possesso dei locali cantine a decorrere da un periodo antecedente al 1996”: cfr. pag. 6 della motivazione).

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).

Le censure contro la secondaratio, come si è precisato , sono state ritenute infondate(supra, § 8.5) e quindi si rivela inammissibile per difetto di interesse la critica diretta contro la primaratio (fondata sulla mancata prova della trasformazione della detenzione in possesso), “atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggettodella censura dichiarata inammissibile”(Cass. n. 15350/2017). 10.- Il sesto e il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente, perché – come chiarito anche nella memoria difensiva - attengono alla medesima doglianza rivolta al capo della decisione inerente il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, del quale denunciano rispettivamente l’uno la violazione delle norme processuali sub specie di ultrapetizione e di violazione dei limiti dellacognizione del giudice d’appello e, inoltre, di erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c.; l’altro la violazione delle norme sostanziali (artt. 2043, 2056 e 1226 c.c.) alle cui prescrizioni lo stesso art. 96 c.p.c. impone al giudice di attenersi nella valutazione della responsabilità risarcitoria processuale, sia in relazione all’occorrenza del danno - conseguenza sia in relazione alla sussistenza del nesso eziologico tra questo e l’illecito processuale. 10.1.-I motivi sono destituiti di fondamento.

Condividendo le conclusioni del primo giudice, la Corte di appello genovese non ha liquidato danni non provati ma, all'opposto, ha ritenuto non provati i danni come descritti dagli appellati, avendo rigettato la domanda di risarcimento contenuta nell’atto di gravame degli stessi, non accolta “nella misura indicata … in quanto non è provato il quantum debeatur”.

N on è dunque dato comprendere il senso della contestazione delle richieste risarcitorie dei maggiori ingenti danni lamentati dai controricorrenti.

Per di più, in gran parte le argomentazioni critiche contenute nel sesto motivo di ricorso (da pag. 32 a inizio pag.35) sono rivolte alla sentenza di prime cure.

Quanto alle doglianze rivolte alla decisione impugnata, che ha comunque riconosciuto la violazione da parte del ricorrente delle regole del corretto agire in giudizio, condannandolo al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento non improntato a normale prudenza, si deve rammentare che “l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. n. 7222/2022; Cass.n. 13071/2003, in motivazione e v. già, di fronte alla precedente formulazione dell’art. 96 c.p.c.: Cass. n. 5815/1978).

Stante la congrua e logica motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale(motivazione peraltro neppure più censurabile, stante il chiaro disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc), il ricorrente chiede dunque a questo Collegio una nuova e non consentita valutazione in fatto. 11.-In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente, in base al principio della soccombenza,va condannata al rimborso delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16883/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via G. AVEZZANA, 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, corso [OSCURATO:PERSONA], n. 154/3DE, presso e nello studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1491/2017 depositata il 24/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e contestualmente trascritto [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente fratello e nipoti), al fine di sentire dichiarare in proprio favore l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale nella misura della quota pari a un mezzo di un bene immobile sito in loc. Montaretto di Bonassola, denominato “Casa della nonna”. 2. Si costituivano in giudizio Dino e [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda attorea e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore a tenere loro indenni da ogni danno derivante dal promovimento del giudizio e dalla trascrizione del relativo atto introduttivo. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedevano che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a corrispondere in quota pari a un mezzo il rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti e le addizioni apportate ai beni ex art.1150 c.c. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere stata nei suoi confronti formulata domanda e per essere lo stesso non più proprietario del bene per averlo venduto ai nipoti nell'anno 2005. 3. Con sentenza n. 607/2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda attorea, rigettava in parte le domande riconvenzionali dei convenuti e condannava parte attrice al risarcimento in favore di Dino e [OSCURATO:PERSONA] dei danni subiti per l’instaurazione del giudizio, quantificati in via equitativa in euro 25.000,00 oltre interessi. 4. Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la totale riforma. Davide e [OSCURATO:PERSONA] hanno promosso a loro volta appello con distinto atto di citazione, contestando la sentenza nel punto relativo alla quantificazione del danno subito per l'azione promossa; costituendosi nel giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] riproponevano la domanda riconvenzionale e in subordine chiedevano la condanna dell’appellante al pagamento delle migliorie apportate alla proprietà nella misura di un mezzo. 5. Con sentenza n. 1491/2017, la Corte di Appello di Genova, disposta preliminarmente la riunione delle due cause, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], accogliendolo solo in relazione alla riduzione dell’entità del sequestro conservativo proposto ed ottenuto dagli appellati in primo grado. Rigettava anche l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Confermando la correttezza delle argomentazioni del primo giudice, la Corte distrettuale escludeva che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] potesse essere tenuto nella inequivocabile qualità di proprietario e considerava non provato da parte dell’appell ante il mutamento della detenzione in possesso utile ai fini di usucapione, non risultando dimostrato lo svolgimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario. La Corte affermava inoltre che nessuno dei testi escussi era stato in grado di dimostrare un compossesso dei locali superiori o il possesso dei locali cantine a decorrere da un periodo antecedente al 1996 e quindi idoneo a dimostrare l’avvenuta maturazione del termine ad usucapiendum. Rigettava l’appello di Davide e [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere l’accoglimento della loro domanda di risarcimento del danno nell’ammontare originariamente richiesto. 6. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 7. Hanno resistito con controricorso Davide e [OSCURATO:PERSONA]. 8. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione dell'art.1141 c.c. in relazione agli artt. 1144 e 2697 c.c. e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Genova affermato che [OSCURATO:PERSONA] dovesse fornire prova dell'interversione del possesso, pur essendo pacifico che egli aveva sempre avuto la disponibilità materiale dei beni per cui è causa e non avendo gli originari convenuti dimostrato che tali disponibilità avesse in origine i caratteri della detenzione. A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha del tutto ignorato la presunzione di possesso stabilita dall'art . 1141 c.c. e ha omesso di considerare che la prova che il potere pacificamente esercitato da tempo immemorabile e senza interruzioni dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile alla volontà del fratello Adriano spettava ai convenuti-appellati, i quali non avevano mai contestato che al momento della citazione l’originario attore occupasse ininterrottamente da oltre vent'anni l'immobile. 2.-Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 112, 115, 177, 189, 342, 346 e 156 cpc. Nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito. Nullità ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc per avere la stessa Corte di appello disatteso le istanze istruttorie che l'esponente aveva eventualmente proposto innanzi a essa, negando tale rituale riproposizione e affermando l'inopportunità dell'espletamento di tali prove senza indicare le ragioni del proprio convincimento”. 3.-Il terzo motivo di ricorso è volto a censurare la v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con conseguente n ullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente la nullità della sentenza anche ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per o messo esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito, contestando la pronuncia per avere il giudice a quo affermato che l'esistenza del compossesso dedotto dall'esponente era incompatibile con l'uso dell'immobile da parte di persone diverse dall'esponente stesso e per avere omesso di considerare che dagli atti risultava che lo stato di fatto qualificato dalla decisione come detenzione risaliva a oltre venti anni prima della domanda. 4.-Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora la v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito, la nullità ex art. 360 comma 1 n. 5 c . p . c . pe r avere la Corte distrettuale affermato, a dispetto delle risultanze degli atti (in particolare i verbali di escussione dei testi) che nessuna delle prove aveva confermato i molteplici atti di esercizio del potere di fatto sul bene de quocompiuti da [OSCURATO:PERSONA] a partire dagli anni Settanta. 5.-Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artt. 112, 115, 177, 189, 342, 346,156 c. p . c. , la n ullità della sentenza ex art . 360 comma 1 n. 4 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi discussi innanzi ai giudici di merito, la nullità ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere il secondo giudice omesso di rilevare la violazione compiuta dal Tribunale con la riduzione ex post della lista testimoniale e per avere affermato che non risultava dimostrata la concludenza delle deposizioni dei testi non escussi. 6.-Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art . 96 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 112 c .p.c. e all'art. 345 c . p . c. , sostenendola nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello, accogliendo la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dei convenuti-appellati, disposto il risarcimento di danni che i convenuti stessi non avevano né dedotto né provato di avere subito. 7.-Con il s ettimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2056 c.c. in relazione all'art. 96 c . p . c . e all'art. 112 c . p . c. e della nullità della sentenza ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui questa aveva accolto la domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c. in difetto dei presupposti della ricorrenza dell’illecito processuale, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la lite e i pretesi danni. 8.-Per ragioni di priorità logica il Collegio ritiene di esaminare in primo luogo e congiuntamente i motivi n. 2, 3, 4, 5 , tutti sostanzialmente diretti a censurare le risultanze dell’espletata istruttoria. 8.1. - Gli stessi risultano in parte inammissibili e in parte infondati. Come si legge in motivazione, la decisione di appello non ha rilevato critiche o vizi che possano mutare le considerazioni effettuate in primo grado dal Tribunale ed ha ritenuto altresì la sufficienza delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado a consentire la decisione, né il ricorrente ha dimostrato che le ragioni poste a base della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26774/2016). Sono pertantoinammissibili in forza della regola della c.d. doppia motivazione conforme (exart. 348 ter, ultimo comma , applicabile al caso de quoratione temporis) tutte le censur e rivolte al la sentenza della Corte genovese ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. che prospettano l’omesso esame di fatti decisiv i che hanno formato oggetto di discussione innanzi ai giudici di merito(e questo a tacere del fatto che neppure risultano puntualmente specificati gli accadimenti in senso storico-naturalistico - Cass n. 24035/2018 - principali o secondari,decisivi per il giudizio, che la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare). 8.2.- I motivi in esame sono i nammissibili anche laddove censurano la motivazione della sentenza, tacciando la di “contradditorietà e illogicità” (secondo motivo), di avere compiuto una “sintesi … lacunosa e approssimativa ...” (terzo motivo), di generiche carenze e vizi motivazionali(quarto e quinto motivo), non essendo il vizio di omessa, contradditoria o insufficiente motivazione più denunziabile dall’entrata in vigore del d.l. 83/12, convertito dalla legge n. 134/2012 ( che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) , dovendo il sindacato sulla motivazione appuntarsi esclusivamente sul rispetto del “minimo costituzionale” (Cass. SS.UU. n. 8053/2014), che viene violato solo “ qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 7090/2022). 8.3.- Con il secondo motivo il ricorrente insiste per la rinnovazione delle istanze istruttorie, chiedendo a questa Corte di valutare se sia ineludibile l’escussione dei residui testi ammessi dal giudice di primo grado, senza tuttavia assolvere all’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, “al fine di consentire il controllo della decisivitàdei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (Cass. n.19985/2017; n. 17915/2010). Priva di rilevanza è anche la critica alla riduzione della lista testimoniale, oggetto specifico del quinto motivo, che per il resto non dà modo alla Corte di comprendere le ragioni per le quali la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione delle plurime norme contemplate nellasua rubrica. Come affermato da questo Giudice in più occasioni, l’esclusione di capitoli di prova e la riduzione delle liste sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora per i risultati raggiunti ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con un giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 20398/2021; Cass. n. 11810/2016, n. 9551/2009). La Corte distrettuale, nella sua motivazione, adeguata e immune da censure, dopo avere ricordato il potere discrezionale riservato al giudice di ridurre le liste testimoniali anche nel corso del giudizio, ossia quando una parte dei testimoni è stata già sentita, ha ritenuto che l'appellante non avessemotivato “le ragioni che l'hanno indotto a sentire dei testi rispetto ad altri della propria lista (limitandosi a rilevare di essere stato impossibilitato a selezionare consapevolmente e liberamente i testi)” e ha aggiunto , tra l’altro, chelo stesso “ neppure ha dimostrato la rilevanza potenziale della prova nell’economia della decisione”(v. pag. 6). 8.4.- Tutte le ulteriori doglianze che compongono i motivi in parola devono essere rigettate. Non sussiste la denunciata violazione delle norme di diritto nel senso dell’insegnamento impartito da codesta Suprema Corte (v. Cass. n.21187/2019), secondo cui il vizio in questione consiste nella deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa e non quando si prospetti – come nella specie - una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che –essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime -è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Non ricorre il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nel senso ben chiarito dalle Sezioni Unite di questo Giudice ( n. 20867/2020), che lo hanno ritenuto ammissibile solo se si alleghi che il giudice “abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso basandosi sul prudente apprezzamento delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 6774/2022). 8.5.-Sulla valutazione della prova del possesso ad usucapionem (oggetto del terzo e del quarto motivo) la censura tende impropriamente a sollecitare un terzo grado di giudizio di merito. Dallo svolgimento del mezzo di ricorso emerge conevidenza l’intento del ricorrente di richiedere a questa Corte di legittimità una differente valutazione delle risultanze istruttorie e quindi l'accertamento di una serie di circostanze già ritenute non dimostrate daentrambi i giudici di merito, come il compossesso dell'intera “C asa della nonna”dal 19 73 al 19 96 , il possesso esclusivo delle cantine , l'utilizzo permanente dell'immobile a deposito,l'assenza di soluzioni di continuità nel rapporto materiale di [OSCURATO:PERSONA] con il bene. 9.-Il pri mo motivo , con il quale si contesta, come già ricordato, la violazione della presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., è inammissibileper carenza di interesse. Come si è ricordato nell’esposizione dei fatti di causa, la Corte di appello ha impiegato due autonomerationes decidendi per rigettare le domande attoree, in grado ciascuna di sorreggere la decisione: la primaratio ( v. pag. 5) si basa sulla mancata prova della trasformazione della detenzione in possesso(“[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la trasformazione della sua detenzione in possesso utile ad usucapionem non risultando provato lo svolgimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario”: cfr. pag. 5); l a secondaratio si incentra sulla mancanza di prove ch e dimostrino un compossesso e il protrarsi dello stesso per almeno un ventennio (“Nessuno dei testi è stato in grado di dimostrare un compossesso dei locali superiori né il possesso dei locali cantine a decorrere da un periodo antecedente al 1996”: cfr. pag. 6 della motivazione). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012). Le censure contro la secondaratio, come si è precisato , sono state ritenute infondate(supra, § 8.5) e quindi si rivela inammissibile per difetto di interesse la critica diretta contro la primaratio (fondata sulla mancata prova della trasformazione della detenzione in possesso), “atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggettodella censura dichiarata inammissibile”(Cass. n. 15350/2017). 10.- Il sesto e il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente, perché – come chiarito anche nella memoria difensiva - attengono alla medesima doglianza rivolta al capo della decisione inerente il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, del quale denunciano rispettivamente l’uno la violazione delle norme processuali sub specie di ultrapetizione e di violazione dei limiti dellacognizione del giudice d’appello e, inoltre, di erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c.; l’altro la violazione delle norme sostanziali (artt. 2043, 2056 e 1226 c.c.) alle cui prescrizioni lo stesso art. 96 c.p.c. impone al giudice di attenersi nella valutazione della responsabilità risarcitoria processuale, sia in relazione all’occorrenza del danno - conseguenza sia in relazione alla sussistenza del nesso eziologico tra questo e l’illecito processuale. 10.1.-I motivi sono destituiti di fondamento. Condividendo le conclusioni del primo giudice, la Corte di appello genovese non ha liquidato danni non provati ma, all'opposto, ha ritenuto non provati i danni come descritti dagli appellati, avendo rigettato la domanda di risarcimento contenuta nell’atto di gravame degli stessi, non accolta “nella misura indicata … in quanto non è provato il quantum debeatur”. N on è dunque dato comprendere il senso della contestazione delle richieste risarcitorie dei maggiori ingenti danni lamentati dai controricorrenti. Per di più, in gran parte le argomentazioni critiche contenute nel sesto motivo di ricorso (da pag. 32 a inizio pag.35) sono rivolte alla sentenza di prime cure. Quanto alle doglianze rivolte alla decisione impugnata, che ha comunque riconosciuto la violazione da parte del ricorrente delle regole del corretto agire in giudizio, condannandolo al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento non improntato a normale prudenza, si deve rammentare che “l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. n. 7222/2022; Cass.n. 13071/2003, in motivazione e v. già, di fronte alla precedente formulazione dell’art. 96 c.p.c.: Cass. n. 5815/1978). Stante la congrua e logica motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale(motivazione peraltro neppure più censurabile, stante il chiaro disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc), il ricorrente chiede dunque a questo Collegio una nuova e non consentita valutazione in fatto. 11.-In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente, in base al principio della soccombenza,va condannata al rimborso delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 22149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris