CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1627 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 434/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 29/06/2021 R.G.N. 248/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31400/2021Numero di raccolta generale 11210/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] scarl ha opposto davanti alData pubblicazione 27/04/2026Tribunale di Venezia un avviso di addebito notificato dall’INPS incui si intimava il pagamento della somma di € 20.513,43 a titolodi contributi omessi relativi a somme erogate in favore didipendenti a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometricinonché a periodi di assenze di lavoratori non giustificate in basealla disciplina contrattuale.1.1.- Con sentenza non definitiva il Tribunale di Veneziariteneva non dovute le somme richieste a titolo di contribuzione inrelazione alla posizione di due lavoratori, annullando in parte qual’avviso di addebito. Con sentenza definitiva condannava la societàal pagamento in favore dell’INPS della contribuzione dovutaquantificata in € 19.364,81, nonché al pagamento delle spese delgiudizio.1.2.- La Corte di appello ha parzialmente accolto il gravameinterposto dalla società in punto di spese di giudizio, ravvisandouna ipotesi di soccombenza reciproca, compensandole per unquarto e ponendo a carico della società i restanti tre quarti,rigettando quanto al merito l’appello.In particolare, la Corte di appello ha disatteso il motivo digravame relativo all’omesso annullamento in toto dell’avviso diaddebito, affermando che non sussiste alcuna duplicazione di titoloesecutivo in quanto il dictum della sentenza non definitiva(“annulla in parte qua l’avviso di addebito opposto”) e il dictumdella sentenza definitiva (condanna della società al pagamentodella somma dovuta quantificata in € 19.364,81) devono essereletti congiuntamente e unitariamente, costituendo il secondo unamera specificazione nel quantum dell’importo portato dall’avvisodi addebito per la parte non annullata dal Tribunale con la sentenzanon definitiva.Numero registro generale 31400/20212.- La società [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazionNeum learo sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 11210/2026sentenza della Corte di appello di Venezia formulando tre motivi diData pubblicazione 27/04/2026censura.3.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte.5.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. in combinatodisposto con l’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e l’art. 30del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che nel casodi specie fosse ammissibile la duplicazione del titolo esecutivo.In sostanza, la società ricorrente si duole del fatto che ilgiudice di merito nel condannarla al pagamento della somma di €19.364,81 non abbia contestualmente disposto la caducazionedell’avviso di addebito.2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce che lasentenza della Corte di appello sia incorsa nel vizio di cui all’art.360, comma primo, n. 4, in quanto la pronuncia non risponde almotivo di appello, riferendosi erroneamente a un inesistente e nondenunciato conflitto tra sentenza parziale e sentenza nondefinitiva.3.- Infine, con il terzo motivo si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), in quanto la Corte di appello non poteva condannare allespese la società a seguito di accoglimento parziale dell’appello.La società ricorrente, partendo dal presupposto di essere,all’esito di entrambi i giudizi, vittoriosa, seppure in parte, affermaNumero registro generale 31400/2021che il giudice non avrebbe potuto porre le spese del giudNiuzmioer,o sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 11210/2026seppure in parte, a suo carico.Data pubblicazione 27/04/20264.- In ordine al terzo motivo in tema di condannaalle spese processuali appare opportuno formularepreliminarmente alcune considerazioni.Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui ilprincipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata -nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; neconsegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio,esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) siala relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, cherestano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 9860/2025).4.1.- Sulla specifica questione relativa ai poteri del giudice inordine alla determinazione delle spese nell’ipotesi di accoglimentosolo in parte delle sue pretese si sono formati due orientamenti.Un primo orientamento ha affermato che in caso diaccoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensidell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio dicausalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla partevittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anchecondannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso di spesesostenute dalla controparte, indipendentemente dallasoccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamentosolo per l'ipotesi eccezionale (la cui ricorrenza richiede unaspecifica ed espressa motivazione) in cui tali spese siano statecausate all'altra parte attraverso la trasgressione del dovere di cuiNumero registro generale 31400/2021all'art. 88 c.p.c.; ne consegue che, qualora la parte attriceN umseiaro sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 11210/2026rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferioreData pubblicazione 27/04/2026rispetto all'entità del bene che attraverso il processo e in forzadella pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e laparte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o diparziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi(secondo il discrezionale apprezzamento, ad opera del giudice, delloro vario atteggiarsi) i giusti motivi atti a legittimare lacompensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti enon anche un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. ex plurimis,Cass., Sez. III, 19/10/2015, n. 21083; 21/03/1994, n. 2653;Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 901; Cass., Sez. lav., 9/04/1986, n.2493).Secondo altro orientamento la soccombenza reciproca, cheai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. giustifica lacompensazione totale o parziale delle spese processuali, puòessere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti,ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domandaproposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi,alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cuisia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardatola misura meramente quantitativa del suo accoglimento: pertanto,laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite,è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneriprocessuali, e alla quale quindi questi ultimi siano in maggiormisura imputabili, quella che può essere condannata al pagamentodi tale corrispondente maggior misura (cfr. Cass., Sez. III,15/01/2020, n. 516; 22/02/2016, n. 3438; Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10113; Cass., Sez. VI, 23/09/2013, n. 21089).4.2.- Sulla questione sono intervenute le Sezioni unite consentenza n. 32061/2022 stabilendo il seguente principio di diritto:Numero registro generale 31400/2021«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridoNutmtaer,o sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 11210/2026anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo nonData pubblicazione 27/04/2026dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamentein presenza di una pluralità di domande contrapposte formulatenel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondocomma, c.p.c. ».Si legge nella sentenza che il fondamento della condanna allespese va individuato “in un principio più generale, quello dicausalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fattigravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la litee che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criteriodella soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o unindice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenutadalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine diverificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfattaun pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza oazionando una pretesa della quale sia stata riconosciutal'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi informe o con argomenti non conformi al diritto”.Le Sezioni Unite nel ritenere non condivisibile l’orientamentoche ritiene ammissibile la condanna al pagamento delle spese delsoggetto ritenuto, in parte, vincitore, ne criticano “la stessanozione di soccombenza reciproca, ritenuta comprensiva non solodell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domandecontrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralitàdi capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unicadomanda, accolta in misura sensibilmente ridotta: e ciò sia inNumero registro generale 31400/2021considerazione della valenza semantica generalmente attribNuumitearo sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 11210/2026all'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte delData pubblicazione 27/04/2026legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione oppostatra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà diaccomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza chegiustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parteall'impugnazione della decisione”.In conclusione, secondo le Sezioni Unite “preferibile apparedunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive lafattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità didomande contrapposte formulate nel medesimo processo fra lestesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza diun'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcunisiano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stataproposta una domanda articolata in un unico capo, il cuiaccoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consentela condanna della parte risultata comunque vittoriosa alpagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più,la compensazione totale o parziale”.5.- Una volta ricostruita la questione che ha portato allapronuncia delle Sezioni Unite, occorre calare i principi dalla stessaenunciati nella specifica materia delle opposizioni a cartelle dipagamento e/o avvisi di addebito riportanti crediti previdenziali,all’esito delle quali il credito contributivo viene riconosciuto solo inparte.In tal caso, infatti, seppure formalmente l’azione giudiziariasia promossa dal debitore che contesta il diritto dell’istitutoprevidenziale a recuperare un credito, da punto di vista sostanzialel’azione è avviata da quest’ultimo che attraverso la notifica di unacartella di pagamento e/o avviso di addebito chiede al contribuenteil pagamento di contributi previdenziali.Numero registro generale 31400/2021In secondo luogo appare essenziale valutare se, nell’ipoNtumeesroi sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 11210/2026in cui vi siano una pluralità di cartelle di pagamento e/o avvisi diData pubblicazione 27/04/2026addebito ovvero nell’ipotesi in cui vi sia una sola cartella dipagamento o un unico avviso di addebito che riporti distinteposizioni previdenziali, come nella fattispecie in esame, sussistequella situazione di pluralità di domande che, in caso diaccoglimento solo di alcune e non di altre pretese, determini lasoccombenza reciproca, ovvero si sia, per il solo fattodell’unitarietà della richiesta, in presenza di una unica domanda, ilcui accoglimento solo in parte, secondo la ricostruzione delleSezioni Unite, preclude la possibilità di condannare, seppureparzialmente, colui che sia risultato parzialmente vincitore.6.- Attesa la complessità e la rilevanza nomofilattica dellaquestione relativa all’individuazione della parte (parzialmente)vincitrice e della configurabilità di una ipotesi di soccombenzareciproca nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartelle dipagamento e/o avvisi di addebito definito con l’accertamentoparziale della pretesa contributiva vantata dall’istitutoprevidenziale, si ritiene opportuno rinviare la decisione dellapresente causa in sede di pubblica udienza. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese