CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44379/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 3/2/2021 della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Velletri con sentenza del 31/10/2019 per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 e di cui all'art. 697 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo inerente al merito, ma non si confronta con la motivazione, con cui sono state valorizzate le ammissioni del ricorrente in ordine ad una destinazione della cocaina diversa dall'uso personale; il secondo motivo è parimenti incentrato su un apprezzamento di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla non configurabilità di un fatto di lieve entità, alla luce di un quantitativo comunque significativo e di una condotta da inserirsi in un contesto di rapporti illeciti di tipo fiduciario; il terzo motivo si risolve in una diversa valutazione di un dato di fatto, che la Corte ha per contro apprezzato come rappresentativo di non particolare tenuità, agli effetti dell'art. 131-bis cod. pen., tenendo conto dell'inserimento del ricorrente in un contesto di rapporti illeciti, nei quali risulta significativa anche la detenzione di una munizione; il quarto motivo riguarda il merito di una valutazione non arbitraria e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte con riguardo alla determinazione di una pena unitaria tra fatti avvinti dal vincolo della continuazione. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!' t"-r"e