CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 agosto 2023
Cassazione n. 24631/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * – * DI* – ** – * 81 * * –* DI * Consigliere * ** * Consigliere * 01/06/2023–CC* * Consigliere * * 25559/2022* * * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 25559/2022promosso da* * elettivamente domiciliato in * *viale * 3/A presso lo studio dell avv. * * che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso percassazione ricorrentecontro* * Minori dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune diPiacenza in persona del responsabile pro tempore nella qualità ditutore e legale rappresentante di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2015 e di * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2017 elettivamente domiciliata presso l Avvocatura del [OSCURATO:PERSONA] piazza * 2 rappresentata e difesa dall avv. ** in virtù di procura speciale in calce al controricorso controricorrenteProcuratore Generale presso la Corte di cassazione* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023 intimatoavverso la sentenza n. 1557/2022 della Corte di appello di Bolognapubblicata e notificata l 11/07/2022udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/06/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza n. 1557/2022 la Corte di appello di Bolognadichiarava inammissibile l impugnazione proposta da * *contro la sentenza n. 61/2020 del Tribunale per i minorenni dell ** pubblicata il 20/05/2020 con la quale era stata dichiaratal adottabilità di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di ** * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il giudice del gravame rilevava che la sentenza impugnata era statanotificata in data 22/12/2020 all avv. * * difensore di* * e di * * nel giudizio di primo gradosicché tenuto conto che il termine di trenta giorni per la proposizionedell impugnazione spirava il 21/01/2021 il ricorso in appellodepositato il 22/01/2021 era tardivo.Quanto all istanza di rimessione in termini depositatacontestualmente al ricorso in appello la Corte territoriale ribadiva imotivi esposti nel provvedimento di rigetto del 30/09/2021 e cioè ache l impegno addotto dall istante “l abbinamento” preliminareall affidamento preadottivo ad un minore situato in regione diversa daquella di residenza dell istante non è equiparabile alla gravidanzaconsiderata dall art. 81 bis disp. att. c.p.c. come modificato dalla l. n.205 del 2017 e non comportava un impegno assoluto posto cheriguardava il periodo 28/12/2020 22/12/2021 mentre il termine perproporre impugnazione coincideva nella fattispecie con il periodocompreso tra il 23/12/2020 e il 21/12/2021 b che comunque il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023richiamato art. 81 bis disp. att. c.p.c. dà rilievo allo stato di gravidanzaagli effetti della fissazione del c.d. calendario del processo che è cosadel tutto diversa dalla richiesta rimessione con riguardo a un terminestabilito dalla legge a pena di decadenza rimessione che secondo lagiurisprudenza di legittimità presuppone la sussistenza di una causanon imputabile riferibile ad un evento che presenti i caratteridell assolutezza e non già un impossibilità relativa né tanto meno unamera difficoltà c che nella fattispecie non era provata né la nonimputabilità dell impedimento addotto né la sua assolutezza.Avverso tale statuizione * * ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivo.L * * Minori dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Piacenzain persona del responsabile pro tempore si è difesa con controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsaapplicazione dell art. 81 bis disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 26d.lgs. n. 151 del 2001 153 c.p.c. nonché in relazione agli art. 3 4 24e 31 *In particolare parte ricorrente ha rilevato che l art. 1 comma 465l. n. 205 del 2017 legge di bilancio 2018 ha stabilito che all art. 81bis disp. att. c.p.c. fosse aggiunta un ulteriore previsione secondo laquale quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza ilgiudice ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero dellaproroga dei termini in esso previsti deve tenere conto del periodocompreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tremesi successivi aggiungendo che tale disposizione si applica anche neicasi di adozione nazionale e internazionale nonché in quelli diaffidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall articolo26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del2001.La nuova normativa secondo parte ricorrente costituisce un primopasso verso una più efficace tutela della donna impegnata dellaprofessione forense e garantisce nel contempo anche altri importantidiritti di portata più generale.È per questo che ha ritenuto che a partire dal 20/11/2021 datacorrispondente a due mesi prima del 22/01/2021 data di inserimentodella minore in famiglia sino al 22/04/2021 – fosse esistente illegittimo impedimento sopra richiamato dovendo equipararsil affidamento preadottivo al parto.Per il caso in cui la norma sul calendario del processo non fosseritenuta direttamente applicabile alla presente fattispecie partericorrente ha comunque chiesto di sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell art. 81 bis disp att. in relazione agli artt. 3 4 31 e24 * nella misura in cui non consente la sospensione dei terminie conseguentemente non riconosce il legittimo impedimento nei duemesi prima dell affidamento preadottivo allorché la madre sia giàimpegnata nella relazione e nell accudimento del minore come nel casodi specie.In ogni caso parte ricorrente ha insistito affinché venisse dispostala remissione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. oggipacificamente inteso quale istituto di carattere generale applicabile inlinea di principio a tutti i termini perentori contemplati dal comma 1della stessa disposizione.2. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso risulta notificatoal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazionema non al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corted appello di Bologna parte necessaria del procedimento per la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023dichiarazione di adottabilità come anche la madre dei minori a cuineanche risulta notificato il ricorso per cassazione.Come viene di seguito spiegato tuttavia il presente procedimentodeve essere definito con una pronuncia di inammissibilità sicché sideve dare attuazione al criterio della “ragione più liquida”.* Corte ha già affermato con orientamento in questa sedecondiviso che il rispetto del principio della ragionevole durata delprocesso impone in presenza di un evidente ragione d inammissibilitàdel ricorso o qualora questo sia prima facie infondato di definire conimmediatezza il procedimento senza la preventiva integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso nonrisulti notificato trattandosi di un attività processuale del tuttoininfluente sull esito del giudizio e non essendovi in concreto esigenzedi tutela del contraddittorio delle garanzie di difesa e del diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità * * 2Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 * * 2 Ordinanza n. 10839del 18/04/2019 v. anche * * 3 Ordinanza n. 19175 del06/07/2023 .3. Il motivo di ricorso è inammissibile.3.1. La giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nelritenere che ove la sentenza del giudice di merito la quale dopo averaderito ad una prima ragione di decisione esamini ed accolga ancheuna seconda ragione al fine di sostenere la decisione anche nel casoin cui la prima possa risultare erronea non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione il quale sussiste nel diverso casodi contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi nécontiene quanto alla causa petendi alternativa o subordinata un meroobiter dictum insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. *sentenza invece configura una pronuncia basata su due distinterationes decidendi ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023soluzione adottata con il conseguente onere del ricorrente diimpugnarle entrambe a pena di inammissibilità del ricorso percassazione v. da ultimo * * 1 Ordinanza n. 17182 del14/08/2020 * * 3 Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 .3.2. Nel caso di specie come pure illustrato nel ricorso introduttivola dichiarazione di inammissibilità del ricorso si fonda su tre rationesdecidendi le quali risultano tra loro equiordinate.In particolare la Corte ha ritenuto infatti quanto seguea l impegno addotto dall istante “l abbinamento” preliminareall affidamento preadottivo ad un minore situato in regione diversa daquella di residenza dell istante non è equiparabile alla gravidanzaconsiderata dall art. 81 bis disp. att. c.p.c. come modificato dalla l. n.205 del 2017 e non ha comportato un impegno assoluto posto che hariguardato il periodo tra il 28/12/2020 e il 22/12/2021 mentre iltermine per proporre impugnazione coincideva con il periodo compresotra il 23/12/2020 e il 21/12/2021b il richiamato art. 81 bis disp. att. c.p.c. dà rilievo allo stato digravidanza agli effetti della fissazione del c.d. calendario del processoche è cosa del tutto diversa dalla rimessione in termini a seguito dellascadenza di un termine perentorio stabilito dalla legge rimessione chesecondo la giurisprudenza di legittimità presuppone la sussistenza diuna causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti icaratteri dell assolutezza e non già un impossibilità relativa né tantomeno una mera difficoltàc nella fattispecie non era provata né la non imputabilitàdell impedimento addotto né la sua assolutezza.Parte ricorrente ha preso in considerazione gli argomenti dellasentenza impugnata incentrati sulla mancata equiparazionedell affidamento preadottivo alla nascita punto a ed anche i motivi* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023della ritenuta impossibilità di provvedere alla rimessione in termini punto c .Nessuna censura è invece stata indirizzata alla statuizione dellaCorte di merito nella parte in cui ha delimitato l ambito operativo delladisposizione in esame alla sola formazione del calendario per ilprocesso punto b .4. * nondimeno il Collegio che pur a fronte della ritenutainammissibilità del ricorso sussistono indubbie ragioni che inducono adenunciare il principio di diritto sulla questione relativa all ambito diapplicazione diretta dell art. 81 bis comma 3 disp. att. c.p.c. inquanto di particolare importanza per la diffusa rilevanza applicativa.4.1. Come sopra evidenziato l art. 1 comma 465 l. n. 205 del2017 ha stabilito che all art. 81 bis disp. att. c.p.c. fosse aggiunto ilseguente comma «Quando il difensore documenta il proprio stato digravidanza il giudice ai fini della fissazione del calendario del processoovvero della proroga dei termini in esso previsti tiene conto del periodocompreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tremesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche neicasi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento delminore avendo riguardo ai periodi previsti dall articolo 26 del testounico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellamaternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001n. 151. * applicazione del presente comma non può derivare gravepregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un urgentetrattazione» tale previsione non è stata modificata dal d.lgs. n. 149del 2022 .Le disposizioni appena riportate sono dettagliate nel delimitare ilproprio ambito operativo collocandosi in seno al processo giàinstaurato ove per quanto riguarda il processo civile è attribuitarilevanza alla nascita all adozione o all affidamento di un minore al* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023professionista esercente la professione legale al momento dellaformazione del calendario del processo o della concessione dellaproroga delle scadenze ivi previste.Non è previsto un generalizzato legittimo impedimento deldifensore che si trovi nelle condizioni sopra menzionate applicabile inogni stato e grado del processo ma solo la necessità di tenere contodi tali condizioni nel redigere il calendario e nella concessione o menodi proroghe sempre in riferimento a detto calendario.Il rilievo attribuito agli eventi sopra menzionati è espressamentelimitato alla fase istruttoria della causa le cui attività vengono inquesto modo pianificate.Si tratta dunque di disposizioni che assumendo un inequivoco elimitato valore endoprocedimentale non riguardano i termini perproporre l impugnazione.Né può essere prospettata la questione di legittimità costituzionaleipotizzata da parte ricorrente trattandosi di mancata previsione dinorme che sono espressione di scelte discrezionali del legislatore.Con riguardo ai termini per impugnare opera comunque ildisposto dell art. 153 comma 2 c.p.c. in virtù del quale la parte puòchiedere di essere rimessa in termini dimostrando di essere incorsanella decadenza per causa ad essa non imputabile da intendersi comeimpedimento assoluto al compimento dell atto v. da ultimo * *3 Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 .5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6. In applicazione dell art. 363 comma 3 c.p.c. deve essereenunciato il seguente principio di diritto nell interesse della legge“In materia di termini processuali la disposizione dell art. 81 biscomma 3 disp. att. c.c. introdotta dall art. 1 comma 465 l. n. 205del 2017 nel dare rilevanza ai fini della fissazione del calendario delprocesso al documentato stato di gravidanza del difensore cui ha* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023equiparato l adozione nazionale e internazionale ed anche l affidamentodel minore non prevede un generalizzato legittimo impedimentodell avvocato ma contiene una disciplina che ha valenzaesclusivamente endoprocedimentale con la conseguenza che laprevisione non può essere invocata per ottenere la sospensione deitermini per proporre impugnazione in relazione ai quali operacomunque la rimessione in termini in presenza dei presupposti richiestidall art. 153 comma 2 c.p.c.”5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.6. Rilevato che il processo riguardante minori è esente dalcontributo unificato non si deve dare applicazione dell art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.7. In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52d.lgs. n. 196 del 2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * – * DI* – ** – * 81 * * –* DI * Consigliere * ** * Consigliere * 01/06/2023–CC* * Consigliere * * 25559/2022* * * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 25559/2022promosso da* * elettivamente domiciliato in * *viale * 3/A presso lo studio dell avv. * * che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso percassazione ricorrentecontro* * Minori dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune diPiacenza in persona del responsabile pro tempore nella qualità ditutore e legale rappresentante di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2015 e di * * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2017 elettivamente domiciliata presso l Avvocatura del [OSCURATO:PERSONA] piazza * 2 rappresentata e difesa dall avv. ** in virtù di procura speciale in calce al controricorso controricorrenteProcuratore Generale presso la Corte di cassazione* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023 intimatoavverso la sentenza n. 1557/2022 della Corte di appello di Bolognapubblicata e notificata l 11/07/2022udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/06/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza n. 1557/2022 la Corte di appello di Bolognadichiarava inammissibile l impugnazione proposta da * *contro la sentenza n. 61/2020 del Tribunale per i minorenni dell ** pubblicata il 20/05/2020 con la quale era stata dichiaratal adottabilità di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di ** * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il giudice del gravame rilevava che la sentenza impugnata era statanotificata in data 22/12/2020 all avv. * * difensore di* * e di * * nel giudizio di primo gradosicché tenuto conto che il termine di trenta giorni per la proposizionedell impugnazione spirava il 21/01/2021 il ricorso in appellodepositato il 22/01/2021 era tardivo.Quanto all istanza di rimessione in termini depositatacontestualmente al ricorso in appello la Corte territoriale ribadiva imotivi esposti nel provvedimento di rigetto del 30/09/2021 e cioè ache l impegno addotto dall istante “l abbinamento” preliminareall affidamento preadottivo ad un minore situato in regione diversa daquella di residenza dell istante non è equiparabile alla gravidanzaconsiderata dall art. 81 bis disp. att. c.p.c. come modificato dalla l. n.205 del 2017 e non comportava un impegno assoluto posto cheriguardava il periodo 28/12/2020 22/12/2021 mentre il termine perproporre impugnazione coincideva nella fattispecie con il periodocompreso tra il 23/12/2020 e il 21/12/2021 b che comunque il* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023richiamato art. 81 bis disp. att. c.p.c. dà rilievo allo stato di gravidanzaagli effetti della fissazione del c.d. calendario del processo che è cosadel tutto diversa dalla richiesta rimessione con riguardo a un terminestabilito dalla legge a pena di decadenza rimessione che secondo lagiurisprudenza di legittimità presuppone la sussistenza di una causanon imputabile riferibile ad un evento che presenti i caratteridell assolutezza e non già un impossibilità relativa né tanto meno unamera difficoltà c che nella fattispecie non era provata né la nonimputabilità dell impedimento addotto né la sua assolutezza.Avverso tale statuizione * * ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivo.L * * Minori dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Piacenzain persona del responsabile pro tempore si è difesa con controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsaapplicazione dell art. 81 bis disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 26d.lgs. n. 151 del 2001 153 c.p.c. nonché in relazione agli art. 3 4 24e 31 *In particolare parte ricorrente ha rilevato che l art. 1 comma 465l. n. 205 del 2017 legge di bilancio 2018 ha stabilito che all art. 81bis disp. att. c.p.c. fosse aggiunta un ulteriore previsione secondo laquale quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza ilgiudice ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero dellaproroga dei termini in esso previsti deve tenere conto del periodocompreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tremesi successivi aggiungendo che tale disposizione si applica anche neicasi di adozione nazionale e internazionale nonché in quelli diaffidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall articolo26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del2001.La nuova normativa secondo parte ricorrente costituisce un primopasso verso una più efficace tutela della donna impegnata dellaprofessione forense e garantisce nel contempo anche altri importantidiritti di portata più generale.È per questo che ha ritenuto che a partire dal 20/11/2021 datacorrispondente a due mesi prima del 22/01/2021 data di inserimentodella minore in famiglia sino al 22/04/2021 – fosse esistente illegittimo impedimento sopra richiamato dovendo equipararsil affidamento preadottivo al parto.Per il caso in cui la norma sul calendario del processo non fosseritenuta direttamente applicabile alla presente fattispecie partericorrente ha comunque chiesto di sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell art. 81 bis disp att. in relazione agli artt. 3 4 31 e24 * nella misura in cui non consente la sospensione dei terminie conseguentemente non riconosce il legittimo impedimento nei duemesi prima dell affidamento preadottivo allorché la madre sia giàimpegnata nella relazione e nell accudimento del minore come nel casodi specie.In ogni caso parte ricorrente ha insistito affinché venisse dispostala remissione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. oggipacificamente inteso quale istituto di carattere generale applicabile inlinea di principio a tutti i termini perentori contemplati dal comma 1della stessa disposizione.2. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso risulta notificatoal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazionema non al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corted appello di Bologna parte necessaria del procedimento per la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023dichiarazione di adottabilità come anche la madre dei minori a cuineanche risulta notificato il ricorso per cassazione.Come viene di seguito spiegato tuttavia il presente procedimentodeve essere definito con una pronuncia di inammissibilità sicché sideve dare attuazione al criterio della “ragione più liquida”.* Corte ha già affermato con orientamento in questa sedecondiviso che il rispetto del principio della ragionevole durata delprocesso impone in presenza di un evidente ragione d inammissibilitàdel ricorso o qualora questo sia prima facie infondato di definire conimmediatezza il procedimento senza la preventiva integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso nonrisulti notificato trattandosi di un attività processuale del tuttoininfluente sull esito del giudizio e non essendovi in concreto esigenzedi tutela del contraddittorio delle garanzie di difesa e del diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità * * 2Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 * * 2 Ordinanza n. 10839del 18/04/2019 v. anche * * 3 Ordinanza n. 19175 del06/07/2023 .3. Il motivo di ricorso è inammissibile.3.1. La giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nelritenere che ove la sentenza del giudice di merito la quale dopo averaderito ad una prima ragione di decisione esamini ed accolga ancheuna seconda ragione al fine di sostenere la decisione anche nel casoin cui la prima possa risultare erronea non incorre nel vizio dicontraddittorietà della motivazione il quale sussiste nel diverso casodi contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi nécontiene quanto alla causa petendi alternativa o subordinata un meroobiter dictum insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. *sentenza invece configura una pronuncia basata su due distinterationes decidendi ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023soluzione adottata con il conseguente onere del ricorrente diimpugnarle entrambe a pena di inammissibilità del ricorso percassazione v. da ultimo * * 1 Ordinanza n. 17182 del14/08/2020 * * 3 Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 .3.2. Nel caso di specie come pure illustrato nel ricorso introduttivola dichiarazione di inammissibilità del ricorso si fonda su tre rationesdecidendi le quali risultano tra loro equiordinate.In particolare la Corte ha ritenuto infatti quanto seguea l impegno addotto dall istante “l abbinamento” preliminareall affidamento preadottivo ad un minore situato in regione diversa daquella di residenza dell istante non è equiparabile alla gravidanzaconsiderata dall art. 81 bis disp. att. c.p.c. come modificato dalla l. n.205 del 2017 e non ha comportato un impegno assoluto posto che hariguardato il periodo tra il 28/12/2020 e il 22/12/2021 mentre iltermine per proporre impugnazione coincideva con il periodo compresotra il 23/12/2020 e il 21/12/2021b il richiamato art. 81 bis disp. att. c.p.c. dà rilievo allo stato digravidanza agli effetti della fissazione del c.d. calendario del processoche è cosa del tutto diversa dalla rimessione in termini a seguito dellascadenza di un termine perentorio stabilito dalla legge rimessione chesecondo la giurisprudenza di legittimità presuppone la sussistenza diuna causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti icaratteri dell assolutezza e non già un impossibilità relativa né tantomeno una mera difficoltàc nella fattispecie non era provata né la non imputabilitàdell impedimento addotto né la sua assolutezza.Parte ricorrente ha preso in considerazione gli argomenti dellasentenza impugnata incentrati sulla mancata equiparazionedell affidamento preadottivo alla nascita punto a ed anche i motivi* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023della ritenuta impossibilità di provvedere alla rimessione in termini punto c .Nessuna censura è invece stata indirizzata alla statuizione dellaCorte di merito nella parte in cui ha delimitato l ambito operativo delladisposizione in esame alla sola formazione del calendario per ilprocesso punto b .4. * nondimeno il Collegio che pur a fronte della ritenutainammissibilità del ricorso sussistono indubbie ragioni che inducono adenunciare il principio di diritto sulla questione relativa all ambito diapplicazione diretta dell art. 81 bis comma 3 disp. att. c.p.c. inquanto di particolare importanza per la diffusa rilevanza applicativa.4.1. Come sopra evidenziato l art. 1 comma 465 l. n. 205 del2017 ha stabilito che all art. 81 bis disp. att. c.p.c. fosse aggiunto ilseguente comma «Quando il difensore documenta il proprio stato digravidanza il giudice ai fini della fissazione del calendario del processoovvero della proroga dei termini in esso previsti tiene conto del periodocompreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tremesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche neicasi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento delminore avendo riguardo ai periodi previsti dall articolo 26 del testounico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellamaternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001n. 151. * applicazione del presente comma non può derivare gravepregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un urgentetrattazione» tale previsione non è stata modificata dal d.lgs. n. 149del 2022 .Le disposizioni appena riportate sono dettagliate nel delimitare ilproprio ambito operativo collocandosi in seno al processo giàinstaurato ove per quanto riguarda il processo civile è attribuitarilevanza alla nascita all adozione o all affidamento di un minore al* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023professionista esercente la professione legale al momento dellaformazione del calendario del processo o della concessione dellaproroga delle scadenze ivi previste.Non è previsto un generalizzato legittimo impedimento deldifensore che si trovi nelle condizioni sopra menzionate applicabile inogni stato e grado del processo ma solo la necessità di tenere contodi tali condizioni nel redigere il calendario e nella concessione o menodi proroghe sempre in riferimento a detto calendario.Il rilievo attribuito agli eventi sopra menzionati è espressamentelimitato alla fase istruttoria della causa le cui attività vengono inquesto modo pianificate.Si tratta dunque di disposizioni che assumendo un inequivoco elimitato valore endoprocedimentale non riguardano i termini perproporre l impugnazione.Né può essere prospettata la questione di legittimità costituzionaleipotizzata da parte ricorrente trattandosi di mancata previsione dinorme che sono espressione di scelte discrezionali del legislatore.Con riguardo ai termini per impugnare opera comunque ildisposto dell art. 153 comma 2 c.p.c. in virtù del quale la parte puòchiedere di essere rimessa in termini dimostrando di essere incorsanella decadenza per causa ad essa non imputabile da intendersi comeimpedimento assoluto al compimento dell atto v. da ultimo * *3 Sentenza n. 19384 del 07/07/2023 .5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6. In applicazione dell art. 363 comma 3 c.p.c. deve essereenunciato il seguente principio di diritto nell interesse della legge“In materia di termini processuali la disposizione dell art. 81 biscomma 3 disp. att. c.c. introdotta dall art. 1 comma 465 l. n. 205del 2017 nel dare rilevanza ai fini della fissazione del calendario delprocesso al documentato stato di gravidanza del difensore cui ha* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25559/2022Numero sezionale 2981/2023Numero di raccolta generale 24631/2023Data pubblicazione 14/08/2023equiparato l adozione nazionale e internazionale ed anche l affidamentodel minore non prevede un generalizzato legittimo impedimentodell avvocato ma contiene una disciplina che ha valenzaesclusivamente endoprocedimentale con la conseguenza che laprevisione non può essere invocata per ottenere la sospensione deitermini per proporre impugnazione in relazione ai quali operacomunque la rimessione in termini in presenza dei presupposti richiestidall art. 153 comma 2 c.p.c.”5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.6. Rilevato che il processo riguardante minori è esente dalcontributo unificato non si deve dare applicazione dell art. 13 comma1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.7. In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art. 52d.lgs. n. 196 del 2003. *la Cortedichiara inammissibile il ricorsoenuncia il principio di diritto sopra riportato ai sensi dell art. 363comma 3 c.p.c.condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 3.000 00 per compenso oltre €200 00 per esborsi ed accessori di leggedispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 1° giugno 2023.La Presidente* ** **la Cortedichiara inammissibile il ricorsoenuncia il principio di diritto sopra riportato ai sensi dell art. 363comma 3 c.p.c.condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 3.000 00 per compenso oltre €200 00 per esborsi ed accessori di leggedispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 1° giugno 2023.La Presidente* ** *