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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09988/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L.M.

Flamini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare in sede, del 26 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], 1° Maresciallo E.I, in servizio all'epoca dei fatti presso [OSCURATO:PERSONA] in Innsworth (GB) con incarico di cassiere, alla pena di anni uno di reclusione militare e alla rimozione del grado, per il reato di peculato militare aggravato (artt. 47 n. 2 e 215 cod. pen. m.p.), per essersi appropriato di somme, disponendo un bonifico in proprio favore, di cui solo GBP 793,28 gli erano dovute a titolo di rimborso Iva, con l'aggravante di aver commesso il fatto essendo militare rivestito di un grado.

L'imputato è stato condannato alla pena indicata, con le circostanze attenuanti generiche e con il riconoscimento dei benefici di legge.

Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, ritenendo che, all'epoca, il militare era cassiere ed era l'unico abilitato ad operare con digital banking sul conto bancario intestato all'[OSCURATO:PERSONA] support Element (ente militare italiano) presso la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland.

Si tratta di somma che, secondo la Corte di appello, era senz'altro appartenente all'Amministrazione militare, essendo necessario, a tal fine, che si accerti la mera pertinenza della res alla pubblica amministrazione e che quella sottratta era compresa in una maggior somma che era stata accreditata all'[OSCURATO:PERSONA] support Element (ente militare italiano) presso la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland, sul conto corrente acceso presso la medesima banca, per poi essere ripartita tra i militari italiani in forze presso l'[OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di importo senz'altro da riconoscere come nella disponibilità dell'indicato ente militare, tanto che questo ne aveva assunto la responsabilità anche nei confronti dell'Ufficio tributi britannico, oltre che verso i militari destinatari dei rimborsi Iva.

Ciò, come riconosciuto dallo stesso imputato che, una volta operata la restituzione della maggior somma contestata (GBP 4.057,19) aveva effettuato il rimborso in favore dell'[OSCURATO:PERSONA].

Manca poi, per la pronuncia di appello ogni prova circa l'esistenza di un diritto a rimborsi da parte dell'Autorità inglese in favore dello Zagaria, come ricavato dall'escussione dei testi indicati a pag. 17 della pronuncia.

Inoltre, si sottolinea che, secondo il teste Galante, il conto corrente sul quale il militare aveva operato il prelievo era destinato ai rimborsi Iva per i militari italiani, circostanze conosciute dall'imputato, indicato come pienamente consapevole di commettere il reato di cui all'art. 215 cit.Infine, si evidenzia che la sparizione dell'estratto del bonifico (cd. foglio verde) solo per l'ultimo trimestre 2015, viene ascritta all'imputato, in quanto portatore di interesse a non far emergere l'ammontare della somma, proveniente dall'Ufficio tributario britannico, effettivamente accreditata sul proprio conto corrente.

Circa il terzo motivo di appello si sottolinea che non sussiste la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen tenuto conto del valore non lievissimo del danno, considerando non solo l'entità in sé della res sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati al soggetto passivo quindi i danni ulteriori subiti in conseguenza alla sottrazione.

Zagaria movimentava ingenti somme e ha sottratto l'importo sopra indicato, in sé non irrisorio, recando grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.

P. Micalizzi, deducendo tre motivi di impugnazione di seguito riassunti nei limiti necessari, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 215 c.p.m.p. circa la nozione di appartenenza militare e vizio di motivazione.

Il Pubblico ministero, durante il processo di primo grado, aveva chiesto al Tribunale militare di Roma l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, per difetto del requisito dell'appartenenza della res all'Amministrazione.

La destinazione delle somme per essere appartenenti all'Amministrazione militare deve essere quella di soddisfare obiettivi dell'Amministrazione medesima.

Invece nella specie si tratterebbe di somme destinate ai militari della [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Innsworth (GB) che beneficiavano di esenzione Iva per gli acquisti inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni.

I rimborsi avvenivano tramite un ufficio di coordinamento britannico (ILO) che si occupava di raccogliere le domande e trasmetterle all'Agenzia delle Entrate inglese.

Solo per velocizzare le procedure, a parere del ricorrente, era stato acceso il conto corrente, intestato al Nucleo di [OSCURATO:PERSONA], su cui Zagaria in veste di cassiere, era abilitato ad operare al solo scopo di effettuare i bonifici dei rimborsi.

Non si trattava, secondo la difesa, di un conto corrente della Nato ma provvisorio e cumulativo, che serviva a smistare il danaro che spettava a titolo di rimborso ai singoli militari e che doveva avere sempre giacenza fissa pari a zero.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva un conto ufficiale, diverso da quello sul quale confluivano i rimborsi, destinato alle attività istituzionali italiane del Nucleo, come emerge dalle testimonianze raccolte nel processo (riportate per stralcio).

Infine, si sottolinea che mai l'Amministrazione militare italiana avrebbe potuto avere danno perché si trattava di mero conto di appoggio di rimborsi Iva di militari in servizio, provenienti dall'Ente britannico, di cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna disponibilità.

Deriverebbe, per la difesa, da quanto sin qui esposto, il difetto dell'elemento oggettivo del reato perché mancherebbe il requisito dell'appartenenza della res all'amministrazione militare.

Si indica che i due precedenti riportati dai giudici di merito non sarebbero relativi a fatti analoghi al caso in esame e che non si tratta di somme riscosse per la pubblica amministrazione che non ne aveva alcuna titolarità, ma confluite su un conto corrente perché destinate ai singoli militari, soggetti terzi, con provvista proveniente dall'Ente tributario straniero. 2.2.Con il secondo motivo si contesta erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 47 cod. pen. e illogicità della motivazione.

Si assume che non sarebbero state esattamente esplicitate le ragioni per non ritenere operativa la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 47 cod. pen.

Sarebbero state trascurate le dichiarazioni del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], al corrente delle maggiori somme che, a titolo di rimborso, spettavano al maresciallo Zagaria.

Illogica, poi, sarebbe la motivazione nella parte in cui esclude che il capo nucleo operativo, maggiore Galante, con il quale i bonifici venivano eseguiti, fosse stato al corrente del maggiore accredito con il bonifico che si contesta a Zagaria.

Infine, travisata sarebbe la prova nella parte in cui si assume che l'accredito, sul proprio conto, della maggior somma era un fatto non sintomatico di assenza di dolo, ma addirittura espressione di un machiavellico piano per aggirare i sospetti, evitando di dare luogo a più accrediti in proprio favore.

Si aggiunge, da ultimo, che Zagaria era cassiere che per anni aveva movimentato ingenti somme, che percepiva retribuzione mensile di circa 7mila euro, con moglie lavoratrice quindi soggetto che non si sarebbe mai macchiato della condotta in addebito, peraltro relativa a somma esigua, anche restituita.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Si esclude che l'Amministrazione militare abbia subito danno, tenuto conto che si trattava di somme provenienti dall'Ente tributario inglese e che nessun militare aveva reclamato, non pertinenti alle casse dell'Amministrazione militare italiana.

Si tratta, peraltro, di reato contro la pubblica amministrazione, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità si richiama, quanto alla ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. al solo danno patrimoniale, riportando precedenti in termini (cfr. pag. 10 del ricorso). 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, con p.e.c. del 14 luglio 2022, nonché, in data 17 febbraio 2022, per la precedente udienza fissata e in data 19 settembre 2022, documentazione e memorie difensive con le quali, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso insistendo nel senso dell'annullamento della sentenza.

3.1. In particolare, il difensore ha depositato provvedimento di archiviazione, emesso dalla Procura presso la Corte dei conti e si è ribadito, riprendendo il contenuto del provvedimento allegato, che non è stato riscontrato alcun danno per l'Erario, trattandosi di somme provenienti dall'Ufficio tributario inglese e destinate a militari italiani, comunque restituite integralmente dal ricorrente dopo che, solo occasionalmente nel 2018, a causa di un controllo, se ne era acclarata la sottrazione.

3.2. All'esito della discussione orale, tempestivamente richiesta, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1.Deve preliminarmente rimarcarsi che il ricorrente, nel periodo in cui si colloca la condotta in contestazione, esercitava le funzioni di maresciallo dell'Esercito italiano, in servizio presso gli [OSCURATO:PERSONA] corp, in Innsworth ([OSCURATO:PERSONA]) con l'incarico di cassiere dell'[OSCURATO:PERSONA].

In tale qualità questi aveva l'autorizzazione ad operare (in via esclusiva, con digital banking) su un conto corrente, intestato alla indicata [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland, con disponibilità, quindi, delle somme che transitavano sul descritto conto corrente.

Risulta, poi, che su tale conto transitavano soltanto somme destinate ai rimborsi Iva di competenza dei militari Nato e non somme di diversa natura.

È emerso, poi, che il ricorrente aveva effettuato, in data 21 aprile 2016, bonifico sul proprio conto personale, dell'importo di 4.850,48 GBP, superiore a quello che era risultato spettante allo stesso a titolo di rimborso Iva (pari a 793,29 GBP), così corrispondendo in suo favore, la maggior somma non giustificata di 4.057,19 GBP.

Risulta, inoltre, dai convergenti provvedimenti di merito, che mancava, dalla documentazione contabile esaminata, il cd. foglio verde, cioè la distinta di liquidazione dei rimborsi, per il trimestre 10 ottobre 2015 — 31 dicembre 2015, mentre la documentazione risultava completa, per tutti i periodi precedenti e successivi a detto trimestre.

Dal complesso dell'esame della documentazione contabile, in definitiva, secondo i giudici di merito era emerso un errore, da parte della HM Costums, nel senso che era stato destinato un bonifico di importo superiore a quello autorizzato per i rimborsi Iva da corrispondere ai militari.

A fronte di tale contestazione, reputata confermata dalle prove assunte in dibattimento, l'impugnazione di merito si limitava a contestare l'esistenza di un importo, a titolo di restituzione di crediti fiscali di varia natura, asseritamente vantati da Zagaria e posti in compensazione, esistenza ritenuta smentita dalla prova dichiarativa assunta al dibattimento (testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e di miss [OSCURATO:PERSONA], funzionaria dell'[OSCURATO:PERSONA]) e dalla prova documentale (cfr. dichiarazione scritta del 27 luglio 2019).

Inoltre, la difesa deduceva, con i motivi di appello, che non vi fosse alcuna prova dell'appartenenza delle somme bonificate in favore dello Zagaria all'Amministrazione militare, arrivando a rilevare che, trattandosi di importi bonificati in eccedenza per mero errore, questi dovessero essere considerati di pertinenza esclusiva dell'Ente britannico (Agenzia delle Entrate inglese).

Con il ricorso per cassazione, quindi, la difesa riprende il tema della destinazione delle somme.

Queste, per il ricorrente, per essere considerate appartenenti all'Amministrazione militare, devono essere dirette a soddisfare obiettivi dell'Amministrazione medesima.

Invece, nella specie si tratterebbe di importi destinati ai militari della Nato, attraverso il descritto conto corrente da considerarsi di appoggio, in quanto provvisorio e cumulativo, destinato a smistare il danaro che spettava, a titolo di rimborso, ai singoli militari e che doveva avere sempre giacenza pari a zero.

Ciò posto, osserva il Collegio in relazione all'elemento oggettivo del reato, che il ricorrente si è appropriato di somma da considerarsi appartenente all'Amministrazione militare, tenuto conto che l'importo complessivo accreditato dall'Ufficio tributario britannico, su conto corrente istituto ad hoc, era pervenuto, appunto, su un conto intestato ad un Ente militare italiano ([OSCURATO:PERSONA]) il quale, per tale via, si era assunto la responsabilità della gestione di tali importi, sia nei confronti dei militari italiani, che nei confronti dell'Ente tributario britannico.

Infatti, competeva all'Amministrazione militare italiana, stante la individuata responsabilità della gestione di dette somme, il relativo obbligo di rendiconto.

Tanto che, peraltro, lo stesso ricorrente, una volta ricevuta la contestazione dell'addebito, come correttamente osservato nei provvedimenti di merito, con ragionamento avversato da considerazioni non dirimenti di cui alla memoria difensiva depositata, aveva operato la restituzione non in favore dell'Agenzia delle Entrate britannica, ma proprio all'Ente militare italiano per il quale gestiva il conto corrente indicato quale cassiere ([OSCURATO:PERSONA]). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto mera reiterazione del corrispondente motivo di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo.

In ogni caso la prospettata censura è manifestamente infondata.

Invero, osserva il Collegio che il peculato militare è reato istantaneo, rispetto al quale, dunque, non rileva l'accertata avvenuta restituzione delle somme.

Infatti, unico elemento costitutivo del reato contestato è l'appropriazione di beni mobili dell'Amministrazione militare e ad esso è estraneo il vantaggio conseguito all'agente da tale attività (Sez. 6, n. 20422 del 17/04/2013; Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055 in tema di peculato).

Infatti, tenuto conto delle accertate circostanze di fatto di cui danno conto i convergenti provvedimenti di merito, risulta che l'interessato ha trattenuto il saldo di cassa relativo all'importo contestato, così integrando la condotta di interversione del possesso che realizza l'elemento costitutivo del reato di peculato militare, anche nell'ipotesi, peraltro non dimostrata nel caso concreto, di astratta possibilità di compensazione di propri crediti e che non può intervenire in assenza di espressa destinazione delle somme all'estinzione del preteso debito da parte dell'ente.

Le restanti censure relative alla mancata valutazione di prova dichiarativa (del teste [OSCURATO:PERSONA]) o di asserito travisamento della prova, in sostanza, finiscono per sollecitare il riesame di fonti di prova dichiarativa, non consentito al giudice di legittimità e, comunque, non tengono conto della natura di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità della sentenza impugnata, rispetto alla quale sussistono limiti di deduzione del vizio di travisamento della prova (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438 nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è reiterativa di identico motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha dato risposta coerente e corretta dal punto di vista della carenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

Peraltro, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratt, ma considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Del resto, questa Corte ha affermato il condivisibile principio cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 in tema di bancarotta fallimentare e con riferimento alla circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219 comma 3, Legge fall.).

Va rilevato, peraltro, che nel caso di specie, la richiesta difensiva riguardava l'applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e che, comunque, in tema di circostanza attenuante speciale, di cui all'art. 323- bis cod. pen., questa Corte ha affermato (tra le altre, Sez. 6, n. 8295 del 9/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091) che nei reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.

Valutazione globale che, comunque, la Corte territoriale ha compiuto (cfr. pag. 18 e ss) con ragionamento immune da censure di ogni tipo, valorizzando non solo l'entità della somma, in sé, reputata di valore non irrisorio, ma anche la circostanza che il comportamento del preposto aveva recato grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio. 1.4.Infine, è appena il caso di osservare che la documentazione da ultimo prodotta, attestante l'avvenuta restituzione della somma contestata all'Ente militare italiano, nonché l'intervenuta archiviazione, con provvedimento emesso dalla Procura presso la Corte dei conti in data 8 febbraio 2022, attiene a vicende successive al perfezionamento della condotta in addebito che, come si è detto, ha natura di reato istantaneo che si perfezione con l'avvenuta interversione del possesso della res.

Del resto, alcun vincolo può derivare, in questa sede, quanto alla natura dei beni ritenuta nel citato provvedimento di archiviazione, in quanto questi (rimborsi Iva destinati ai militari) sono indicati come beni di tipologia che non costituisce depauperamento economico in danno dell'erario.

Si rileva, poi, che in quella sede è stata rilevata la mancanza di conseguenze economicamente valutabili, rispetto alla responsabilità amministrativo-contabile, derivanti dalla condanna riportata da Zagaria in sede penale, nonché l'avvenuta restituzione dell'intero importo, in data 3 aprile 2019, senza che altra specifica valutazione sia compiuta rispetto all'appartenenza, delle somme in questione, all'Amministrazione militare come acclarata e ritenuta,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L.M. Flamini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare in sede, del 26 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], 1° Maresciallo E.I, in servizio all'epoca dei fatti presso [OSCURATO:PERSONA] in Innsworth (GB) con incarico di cassiere, alla pena di anni uno di reclusione militare e alla rimozione del grado, per il reato di peculato militare aggravato (artt. 47 n. 2 e 215 cod. pen. m.p.), per essersi appropriato di somme, disponendo un bonifico in proprio favore, di cui solo GBP 793,28 gli erano dovute a titolo di rimborso Iva, con l'aggravante di aver commesso il fatto essendo militare rivestito di un grado. L'imputato è stato condannato alla pena indicata, con le circostanze attenuanti generiche e con il riconoscimento dei benefici di legge. Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, ritenendo che, all'epoca, il militare era cassiere ed era l'unico abilitato ad operare con digital banking sul conto bancario intestato all'[OSCURATO:PERSONA] support Element (ente militare italiano) presso la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland. Si tratta di somma che, secondo la Corte di appello, era senz'altro appartenente all'Amministrazione militare, essendo necessario, a tal fine, che si accerti la mera pertinenza della res alla pubblica amministrazione e che quella sottratta era compresa in una maggior somma che era stata accreditata all'[OSCURATO:PERSONA] support Element (ente militare italiano) presso la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland, sul conto corrente acceso presso la medesima banca, per poi essere ripartita tra i militari italiani in forze presso l'[OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di importo senz'altro da riconoscere come nella disponibilità dell'indicato ente militare, tanto che questo ne aveva assunto la responsabilità anche nei confronti dell'Ufficio tributi britannico, oltre che verso i militari destinatari dei rimborsi Iva. Ciò, come riconosciuto dallo stesso imputato che, una volta operata la restituzione della maggior somma contestata (GBP 4.057,19) aveva effettuato il rimborso in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. Manca poi, per la pronuncia di appello ogni prova circa l'esistenza di un diritto a rimborsi da parte dell'Autorità inglese in favore dello Zagaria, come ricavato dall'escussione dei testi indicati a pag. 17 della pronuncia. Inoltre, si sottolinea che, secondo il teste Galante, il conto corrente sul quale il militare aveva operato il prelievo era destinato ai rimborsi Iva per i militari italiani, circostanze conosciute dall'imputato, indicato come pienamente consapevole di commettere il reato di cui all'art. 215 cit.Infine, si evidenzia che la sparizione dell'estratto del bonifico (cd. foglio verde) solo per l'ultimo trimestre 2015, viene ascritta all'imputato, in quanto portatore di interesse a non far emergere l'ammontare della somma, proveniente dall'Ufficio tributario britannico, effettivamente accreditata sul proprio conto corrente. Circa il terzo motivo di appello si sottolinea che non sussiste la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen tenuto conto del valore non lievissimo del danno, considerando non solo l'entità in sé della res sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati al soggetto passivo quindi i danni ulteriori subiti in conseguenza alla sottrazione. Zagaria movimentava ingenti somme e ha sottratto l'importo sopra indicato, in sé non irrisorio, recando grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. P. Micalizzi, deducendo tre motivi di impugnazione di seguito riassunti nei limiti necessari, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 215 c.p.m.p. circa la nozione di appartenenza militare e vizio di motivazione. Il Pubblico ministero, durante il processo di primo grado, aveva chiesto al Tribunale militare di Roma l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, per difetto del requisito dell'appartenenza della res all'Amministrazione. La destinazione delle somme per essere appartenenti all'Amministrazione militare deve essere quella di soddisfare obiettivi dell'Amministrazione medesima. Invece nella specie si tratterebbe di somme destinate ai militari della [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Innsworth (GB) che beneficiavano di esenzione Iva per gli acquisti inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni. I rimborsi avvenivano tramite un ufficio di coordinamento britannico (ILO) che si occupava di raccogliere le domande e trasmetterle all'Agenzia delle Entrate inglese. Solo per velocizzare le procedure, a parere del ricorrente, era stato acceso il conto corrente, intestato al Nucleo di [OSCURATO:PERSONA], su cui Zagaria in veste di cassiere, era abilitato ad operare al solo scopo di effettuare i bonifici dei rimborsi. Non si trattava, secondo la difesa, di un conto corrente della Nato ma provvisorio e cumulativo, che serviva a smistare il danaro che spettava a titolo di rimborso ai singoli militari e che doveva avere sempre giacenza fissa pari a zero.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva un conto ufficiale, diverso da quello sul quale confluivano i rimborsi, destinato alle attività istituzionali italiane del Nucleo, come emerge dalle testimonianze raccolte nel processo (riportate per stralcio). Infine, si sottolinea che mai l'Amministrazione militare italiana avrebbe potuto avere danno perché si trattava di mero conto di appoggio di rimborsi Iva di militari in servizio, provenienti dall'Ente britannico, di cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna disponibilità. Deriverebbe, per la difesa, da quanto sin qui esposto, il difetto dell'elemento oggettivo del reato perché mancherebbe il requisito dell'appartenenza della res all'amministrazione militare. Si indica che i due precedenti riportati dai giudici di merito non sarebbero relativi a fatti analoghi al caso in esame e che non si tratta di somme riscosse per la pubblica amministrazione che non ne aveva alcuna titolarità, ma confluite su un conto corrente perché destinate ai singoli militari, soggetti terzi, con provvista proveniente dall'Ente tributario straniero. 2.2.Con il secondo motivo si contesta erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 47 cod. pen. e illogicità della motivazione. Si assume che non sarebbero state esattamente esplicitate le ragioni per non ritenere operativa la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 47 cod. pen. Sarebbero state trascurate le dichiarazioni del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], al corrente delle maggiori somme che, a titolo di rimborso, spettavano al maresciallo Zagaria. Illogica, poi, sarebbe la motivazione nella parte in cui esclude che il capo nucleo operativo, maggiore Galante, con il quale i bonifici venivano eseguiti, fosse stato al corrente del maggiore accredito con il bonifico che si contesta a Zagaria. Infine, travisata sarebbe la prova nella parte in cui si assume che l'accredito, sul proprio conto, della maggior somma era un fatto non sintomatico di assenza di dolo, ma addirittura espressione di un machiavellico piano per aggirare i sospetti, evitando di dare luogo a più accrediti in proprio favore. Si aggiunge, da ultimo, che Zagaria era cassiere che per anni aveva movimentato ingenti somme, che percepiva retribuzione mensile di circa 7mila euro, con moglie lavoratrice quindi soggetto che non si sarebbe mai macchiato della condotta in addebito, peraltro relativa a somma esigua, anche restituita. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si esclude che l'Amministrazione militare abbia subito danno, tenuto conto che si trattava di somme provenienti dall'Ente tributario inglese e che nessun militare aveva reclamato, non pertinenti alle casse dell'Amministrazione militare italiana. Si tratta, peraltro, di reato contro la pubblica amministrazione, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità si richiama, quanto alla ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. al solo danno patrimoniale, riportando precedenti in termini (cfr. pag. 10 del ricorso). 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, con p.e.c. del 14 luglio 2022, nonché, in data 17 febbraio 2022, per la precedente udienza fissata e in data 19 settembre 2022, documentazione e memorie difensive con le quali, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso insistendo nel senso dell'annullamento della sentenza. 3.1. In particolare, il difensore ha depositato provvedimento di archiviazione, emesso dalla Procura presso la Corte dei conti e si è ribadito, riprendendo il contenuto del provvedimento allegato, che non è stato riscontrato alcun danno per l'Erario, trattandosi di somme provenienti dall'Ufficio tributario inglese e destinate a militari italiani, comunque restituite integralmente dal ricorrente dopo che, solo occasionalmente nel 2018, a causa di un controllo, se ne era acclarata la sottrazione. 3.2. All'esito della discussione orale, tempestivamente richiesta, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1.Deve preliminarmente rimarcarsi che il ricorrente, nel periodo in cui si colloca la condotta in contestazione, esercitava le funzioni di maresciallo dell'Esercito italiano, in servizio presso gli [OSCURATO:PERSONA] corp, in Innsworth ([OSCURATO:PERSONA]) con l'incarico di cassiere dell'[OSCURATO:PERSONA]. In tale qualità questi aveva l'autorizzazione ad operare (in via esclusiva, con digital banking) su un conto corrente, intestato alla indicata [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland, con disponibilità, quindi, delle somme che transitavano sul descritto conto corrente. Risulta, poi, che su tale conto transitavano soltanto somme destinate ai rimborsi Iva di competenza dei militari Nato e non somme di diversa natura. È emerso, poi, che il ricorrente aveva effettuato, in data 21 aprile 2016, bonifico sul proprio conto personale, dell'importo di 4.850,48 GBP, superiore a quello che era risultato spettante allo stesso a titolo di rimborso Iva (pari a 793,29 GBP), così corrispondendo in suo favore, la maggior somma non giustificata di 4.057,19 GBP. Risulta, inoltre, dai convergenti provvedimenti di merito, che mancava, dalla documentazione contabile esaminata, il cd. foglio verde, cioè la distinta di liquidazione dei rimborsi, per il trimestre 10 ottobre 2015 — 31 dicembre 2015, mentre la documentazione risultava completa, per tutti i periodi precedenti e successivi a detto trimestre. Dal complesso dell'esame della documentazione contabile, in definitiva, secondo i giudici di merito era emerso un errore, da parte della HM Costums, nel senso che era stato destinato un bonifico di importo superiore a quello autorizzato per i rimborsi Iva da corrispondere ai militari. A fronte di tale contestazione, reputata confermata dalle prove assunte in dibattimento, l'impugnazione di merito si limitava a contestare l'esistenza di un importo, a titolo di restituzione di crediti fiscali di varia natura, asseritamente vantati da Zagaria e posti in compensazione, esistenza ritenuta smentita dalla prova dichiarativa assunta al dibattimento (testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e di miss [OSCURATO:PERSONA], funzionaria dell'[OSCURATO:PERSONA]) e dalla prova documentale (cfr. dichiarazione scritta del 27 luglio 2019). Inoltre, la difesa deduceva, con i motivi di appello, che non vi fosse alcuna prova dell'appartenenza delle somme bonificate in favore dello Zagaria all'Amministrazione militare, arrivando a rilevare che, trattandosi di importi bonificati in eccedenza per mero errore, questi dovessero essere considerati di pertinenza esclusiva dell'Ente britannico (Agenzia delle Entrate inglese). Con il ricorso per cassazione, quindi, la difesa riprende il tema della destinazione delle somme. Queste, per il ricorrente, per essere considerate appartenenti all'Amministrazione militare, devono essere dirette a soddisfare obiettivi dell'Amministrazione medesima. Invece, nella specie si tratterebbe di importi destinati ai militari della Nato, attraverso il descritto conto corrente da considerarsi di appoggio, in quanto provvisorio e cumulativo, destinato a smistare il danaro che spettava, a titolo di rimborso, ai singoli militari e che doveva avere sempre giacenza pari a zero. Ciò posto, osserva il Collegio in relazione all'elemento oggettivo del reato, che il ricorrente si è appropriato di somma da considerarsi appartenente all'Amministrazione militare, tenuto conto che l'importo complessivo accreditato dall'Ufficio tributario britannico, su conto corrente istituto ad hoc, era pervenuto, appunto, su un conto intestato ad un Ente militare italiano ([OSCURATO:PERSONA]) il quale, per tale via, si era assunto la responsabilità della gestione di tali importi, sia nei confronti dei militari italiani, che nei confronti dell'Ente tributario britannico. Infatti, competeva all'Amministrazione militare italiana, stante la individuata responsabilità della gestione di dette somme, il relativo obbligo di rendiconto. Tanto che, peraltro, lo stesso ricorrente, una volta ricevuta la contestazione dell'addebito, come correttamente osservato nei provvedimenti di merito, con ragionamento avversato da considerazioni non dirimenti di cui alla memoria difensiva depositata, aveva operato la restituzione non in favore dell'Agenzia delle Entrate britannica, ma proprio all'Ente militare italiano per il quale gestiva il conto corrente indicato quale cassiere ([OSCURATO:PERSONA]). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto mera reiterazione del corrispondente motivo di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo. In ogni caso la prospettata censura è manifestamente infondata. Invero, osserva il Collegio che il peculato militare è reato istantaneo, rispetto al quale, dunque, non rileva l'accertata avvenuta restituzione delle somme. Infatti, unico elemento costitutivo del reato contestato è l'appropriazione di beni mobili dell'Amministrazione militare e ad esso è estraneo il vantaggio conseguito all'agente da tale attività (Sez. 6, n. 20422 del 17/04/2013; Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055 in tema di peculato). Infatti, tenuto conto delle accertate circostanze di fatto di cui danno conto i convergenti provvedimenti di merito, risulta che l'interessato ha trattenuto il saldo di cassa relativo all'importo contestato, così integrando la condotta di interversione del possesso che realizza l'elemento costitutivo del reato di peculato militare, anche nell'ipotesi, peraltro non dimostrata nel caso concreto, di astratta possibilità di compensazione di propri crediti e che non può intervenire in assenza di espressa destinazione delle somme all'estinzione del preteso debito da parte dell'ente. Le restanti censure relative alla mancata valutazione di prova dichiarativa (del teste [OSCURATO:PERSONA]) o di asserito travisamento della prova, in sostanza, finiscono per sollecitare il riesame di fonti di prova dichiarativa, non consentito al giudice di legittimità e, comunque, non tengono conto della natura di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità della sentenza impugnata, rispetto alla quale sussistono limiti di deduzione del vizio di travisamento della prova (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438 nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è reiterativa di identico motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha dato risposta coerente e corretta dal punto di vista della carenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Peraltro, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratt, ma considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Del resto, questa Corte ha affermato il condivisibile principio cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 in tema di bancarotta fallimentare e con riferimento alla circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219 comma 3, Legge fall.). Va rilevato, peraltro, che nel caso di specie, la richiesta difensiva riguardava l'applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e che, comunque, in tema di circostanza attenuante speciale, di cui all'art. 323- bis cod. pen., questa Corte ha affermato (tra le altre, Sez. 6, n. 8295 del 9/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091) che nei reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Valutazione globale che, comunque, la Corte territoriale ha compiuto (cfr. pag. 18 e ss) con ragionamento immune da censure di ogni tipo, valorizzando non solo l'entità della somma, in sé, reputata di valore non irrisorio, ma anche la circostanza che il comportamento del preposto aveva recato grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio. 1.4.Infine, è appena il caso di osservare che la documentazione da ultimo prodotta, attestante l'avvenuta restituzione della somma contestata all'Ente militare italiano, nonché l'intervenuta archiviazione, con provvedimento emesso dalla Procura presso la Corte dei conti in data 8 febbraio 2022, attiene a vicende successive al perfezionamento della condotta in addebito che, come si è detto, ha natura di reato istantaneo che si perfezione con l'avvenuta interversione del possesso della res. Del resto, alcun vincolo può derivare, in questa sede, quanto alla natura dei beni ritenuta nel citato provvedimento di archiviazione, in quanto questi (rimborsi Iva destinati ai militari) sono indicati come beni di tipologia che non costituisce depauperamento economico in danno dell'erario. Si rileva, poi, che in quella sede è stata rilevata la mancanza di conseguenze economicamente valutabili, rispetto alla responsabilità amministrativo-contabile, derivanti dalla condanna riportata da Zagaria in sede penale, nonché l'avvenuta restituzione dell'intero importo, in data 3 aprile 2019, senza che altra specifica valutazione sia compiuta rispetto all'appartenenza, delle somme in questione, all'Amministrazione militare come acclarata e ritenuta,
Sentenza Cassazione n. 09988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris