Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20451/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza datata 25-26 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame - ma escludeva l'aggravante mafiosa - proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 27 aprile 2021, con il quale il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti di costui la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto a suo carico la sussistenza, in presenza di esigenze cautelari, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali in materia di commercio di prodotti petroliferi e in ordine a reati connessi.

2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

2.1. Nel primo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 416 cod. pen.

La prova indiziaria della partecipazione del Romeo all'associazione per delinquere consiste nelle condotte che gli sono contestate, le quali sono i reati-fine della associazione stessa.

Ciò emerge anche graficamente dalla ordinanza impugnata, nella quale, con una inversione metodologica, prima vengono analizzati i reati-fine e, solo dopo, il ruolo che il ricorrente avrebbe assunto all'interno dell'associazione.

La motivazione presenta poi numerosi vizi di illogicità, laddove non ha considerato una serie di elementi dimostrativi della insussistenza di una condotta partecipativa del Romeo, tra cui: la circostanza che lo stesso, nei dialoghi intercettati, si lamentava di frequente della qualità del prodotto senza fare riferimento alla sua illecita provenienza; l'interruzione, da parte del Romeo, del pagamento di talune forniture di gasolio dei D'Amico, nel mese di dicembre 2018, per un importo superiore a euro 150.000,00, fatto sintomatico dell'inesistenza di un accordo permanente tra loro destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti presuntivamente programmati; la circostanza che, tra ottobre e dicembre 2018, il Romeo aveva mantenuto rapporti commerciali solo con D'[OSCURATO:PERSONA] ed erano assenti indizi da cui desumere la conoscenza dei rapporti illeciti dei fratelli D'Amico; lo spirito con cui il Romeo ricominciava i rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. - un rapporto di appena due mesi finalizzato a riappropriarsi del denaro ancora dovuto al Romeo dai fratelli D'Amico; l'assoluta assenza di riscontri circa la conoscenza, in capo al Romeo, dell'origine delittuosa del prodotto petrolifero.

Ma è la stessa genesi del procedimento a imporre di escludere a carico del Romeo la sussistenza del reato di cui all'art. 416 2 cod. pen.: secondo la tesi accusatoria, l'obiettivo del Romeo e del suo gruppo era quello di commettere reati tributari ed evadere VIVA e le accise sugli scambi di prodotti petroliferi, ma, in questi termini, difetterebbe un requisito essenziale nella fattispecie associativa contestata, ossia l'indeterminatezza del programma criminoso.

Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un vincolo occasionale e finalizzato alla commissione di reati specifici e non si registra quella "eccedenza di scopi" che giustifica la sopravvivenza del gruppo ai singoli reati pianificati.

Ulteriori vizi si ravvisano laddove la deduzione della sussistenza della condotta partecipativa dalla stabilità del rapporto di fornitura è stata ricavata da un'applicazione analogica della giurisprudenza elaborata dalla Corte di legittimità in tema di rapporti tra fornitore e stabile acquirente di sostanze stupefacenti.

È stata, infatti, la giurisprudenza stessa ad aver precisato la necessità dell'adempimento di un particolare onere motivazionale nel caso in cui il rapporto tra il fornitore e l'acquirente vada al di là della dimensione sinallagmatica - caratterizzata da interessi economici contrapposti - per diventare un legame associativo.

Tuttavia, non solo tale approfondimento motivazionale non è stato compiuto nel provvedimento impugnato, ma, al contrario, dalle risultanze investigative emerge tutta l'alterità delle posizioni negoziali e la natura opposta degli interessi commerciali.

2.2. Nel secondo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 648-ter cod. pen.

Con riguardo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i giudici del merito hanno ritenuto che ci si trovasse in presenza di imprese illecite, ossia quelle la cui attività risulti prevalentemente illecita; tuttavia, tale conclusione è stata raggiunta solo sulla base del quantitativo di carburante compravenduto e poi impiegato nell'attività economica svolta dalle società ritenute riferibili al Romeo, senza dare conto né del quantitativo di prodotto di asserita origine illecita, né della successiva adozione di pratiche volte a dissimulare tale provenienza illecita, che la stessa ordinanza impugnata ammette non essere stata tracciata.

2.3. Nel terzo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 512-bis cod. pen.

Quanto alla fittizia attribuzione, da parte dell'Orazio, al Rugeri e al Signorello, della titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è lo stesso Tribunale ad aver dato atto di una serie di trasferimenti che, lungi dall'essere finalizzati a dissimulare la reale proprietà della società, costituiscono piuttosto la prova più evidente dell'assenza di manovre finalizzate a schermare meccanismi di fittizia interposizione.

Inoltre, le intercettazioni su cui si fonda l'ordinanza sono state travisate, dal momento che la conversazione nella quale ci si riferiva al Rugeri e al Signorello quali mere "teste di legno" era chiaramente finalizzata a far desistere l'interlocutore - creditore - dall'intraprendere iniziative giudiziarie a carico del Signorello.

Quanto all'integrazione della fattispecie, l'ordinanza non ha fornito sostegno probatorio né all'esistenza di un presunto finanziamento da parte del Romeo, né alla sua consistenza economica.

Inoltre, non sono state rese argomentazioni in ordine: alle finalità che avrebbero animato la condotta del Romeo - ossia il dolo specifico; alla oggettiva idoneità della condotta al raggiungimento di tali finalità; alla discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni; alla cessione dei beni motivata solo da esigenze di illecita salvaguardia del patrimonio; all'origine illecita dei beni che avrebbero poi giustificato l'adozione di pratiche elusive.

2.4. Nel quarto motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e ai relativi criteri di scelta della misura adottata.

Nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale ha ritenuto comunque opportuno mantenere la misura cautelare di massimo rigore.

Tuttavia, tale decisione non riflette il vero disvalore della contestazione cautelare e non tiene conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

In relazione all'esigenza cautelare individuata, consistente nel pericolo di reiterazione dei reati, l'ordinanza - in violazione, altresì, del principio di proporzionalità - non ha dato prova di uno sforzo motivazionale ulteriore, tale da rendere conto della concretezza e dell'attualità del pericolo.

Infine, la motivazione risulta viziata anche laddove non ha spiegato come il Romeo possa reiterare il reato nonostante il sequestro di tutti i suoi beni. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esame delle censure inerenti al giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della parte ricorrente rende opportuno premettere il richiamo dei seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili.

1.1. È stato spiegato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

È stato inoltre chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.

Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio.

Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460).

In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

F., n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 261400).

1.2. Rilevato in astratto quanto precede, deve notarsi, con riguardo al caso concreto in esame, che tutti i motivi di ricorso inerenti alla valutazione degli indizi di colpevolezza sono tendenti alla prospettazione di una lettura alternativa degli indizi di colpevolezza, lettura che non è consentita in questa sede di legittimità, a fronte di valutazioni del Tribunale che si presentano - indipendentemente da ogni giudizio di merito - congrue e non affette da illogicità manifesta, ancorate a una chiara esposizione che valorizza le risultanze delle intercettazioni di conversazioni e altri elementi emersi nel corso delle indagini.2.

L'esame delle censure con cui si contesta il giudizio di sussistenza del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la scelta della misura intramuraria, rende opportuno il richiamo dei seguenti principi di diritto, pienamente condivisibili.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, Sentenza n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798).

Il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatís nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esule dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

2.2. Con riguardo al caso in esame, deve osservarsi che anche il secondo motivo di ricorso richiede una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di una ordinanza che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari e la necessità dell'adozione della misura più grave.

Invero, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di numerosi elementi, chiaramente espressi nell'ordinanza impugnata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Va t1. disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente N M t e) provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma (ti 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. acl? 8 C° _j Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 83 ,a3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle E (i) ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 25-26 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame - ma escludeva l'aggravante mafiosa - proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 27 aprile 2021, con il quale il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti di costui la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto a suo carico la sussistenza, in presenza di esigenze cautelari, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali in materia di commercio di prodotti petroliferi e in ordine a reati connessi. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 2.1. Nel primo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 416 cod. pen. La prova indiziaria della partecipazione del Romeo all'associazione per delinquere consiste nelle condotte che gli sono contestate, le quali sono i reati-fine della associazione stessa. Ciò emerge anche graficamente dalla ordinanza impugnata, nella quale, con una inversione metodologica, prima vengono analizzati i reati-fine e, solo dopo, il ruolo che il ricorrente avrebbe assunto all'interno dell'associazione. La motivazione presenta poi numerosi vizi di illogicità, laddove non ha considerato una serie di elementi dimostrativi della insussistenza di una condotta partecipativa del Romeo, tra cui: la circostanza che lo stesso, nei dialoghi intercettati, si lamentava di frequente della qualità del prodotto senza fare riferimento alla sua illecita provenienza; l'interruzione, da parte del Romeo, del pagamento di talune forniture di gasolio dei D'Amico, nel mese di dicembre 2018, per un importo superiore a euro 150.000,00, fatto sintomatico dell'inesistenza di un accordo permanente tra loro destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti presuntivamente programmati; la circostanza che, tra ottobre e dicembre 2018, il Romeo aveva mantenuto rapporti commerciali solo con D'[OSCURATO:PERSONA] ed erano assenti indizi da cui desumere la conoscenza dei rapporti illeciti dei fratelli D'Amico; lo spirito con cui il Romeo ricominciava i rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. - un rapporto di appena due mesi finalizzato a riappropriarsi del denaro ancora dovuto al Romeo dai fratelli D'Amico; l'assoluta assenza di riscontri circa la conoscenza, in capo al Romeo, dell'origine delittuosa del prodotto petrolifero. Ma è la stessa genesi del procedimento a imporre di escludere a carico del Romeo la sussistenza del reato di cui all'art. 416 2 cod. pen.: secondo la tesi accusatoria, l'obiettivo del Romeo e del suo gruppo era quello di commettere reati tributari ed evadere VIVA e le accise sugli scambi di prodotti petroliferi, ma, in questi termini, difetterebbe un requisito essenziale nella fattispecie associativa contestata, ossia l'indeterminatezza del programma criminoso. Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un vincolo occasionale e finalizzato alla commissione di reati specifici e non si registra quella "eccedenza di scopi" che giustifica la sopravvivenza del gruppo ai singoli reati pianificati. Ulteriori vizi si ravvisano laddove la deduzione della sussistenza della condotta partecipativa dalla stabilità del rapporto di fornitura è stata ricavata da un'applicazione analogica della giurisprudenza elaborata dalla Corte di legittimità in tema di rapporti tra fornitore e stabile acquirente di sostanze stupefacenti. È stata, infatti, la giurisprudenza stessa ad aver precisato la necessità dell'adempimento di un particolare onere motivazionale nel caso in cui il rapporto tra il fornitore e l'acquirente vada al di là della dimensione sinallagmatica - caratterizzata da interessi economici contrapposti - per diventare un legame associativo. Tuttavia, non solo tale approfondimento motivazionale non è stato compiuto nel provvedimento impugnato, ma, al contrario, dalle risultanze investigative emerge tutta l'alterità delle posizioni negoziali e la natura opposta degli interessi commerciali. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 648-ter cod. pen. Con riguardo al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i giudici del merito hanno ritenuto che ci si trovasse in presenza di imprese illecite, ossia quelle la cui attività risulti prevalentemente illecita; tuttavia, tale conclusione è stata raggiunta solo sulla base del quantitativo di carburante compravenduto e poi impiegato nell'attività economica svolta dalle società ritenute riferibili al Romeo, senza dare conto né del quantitativo di prodotto di asserita origine illecita, né della successiva adozione di pratiche volte a dissimulare tale provenienza illecita, che la stessa ordinanza impugnata ammette non essere stata tracciata. 2.3. Nel terzo motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 512-bis cod. pen. Quanto alla fittizia attribuzione, da parte dell'Orazio, al Rugeri e al Signorello, della titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è lo stesso Tribunale ad aver dato atto di una serie di trasferimenti che, lungi dall'essere finalizzati a dissimulare la reale proprietà della società, costituiscono piuttosto la prova più evidente dell'assenza di manovre finalizzate a schermare meccanismi di fittizia interposizione. Inoltre, le intercettazioni su cui si fonda l'ordinanza sono state travisate, dal momento che la conversazione nella quale ci si riferiva al Rugeri e al Signorello quali mere "teste di legno" era chiaramente finalizzata a far desistere l'interlocutore - creditore - dall'intraprendere iniziative giudiziarie a carico del Signorello. Quanto all'integrazione della fattispecie, l'ordinanza non ha fornito sostegno probatorio né all'esistenza di un presunto finanziamento da parte del Romeo, né alla sua consistenza economica. Inoltre, non sono state rese argomentazioni in ordine: alle finalità che avrebbero animato la condotta del Romeo - ossia il dolo specifico; alla oggettiva idoneità della condotta al raggiungimento di tali finalità; alla discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni; alla cessione dei beni motivata solo da esigenze di illecita salvaguardia del patrimonio; all'origine illecita dei beni che avrebbero poi giustificato l'adozione di pratiche elusive. 2.4. Nel quarto motivo di ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e ai relativi criteri di scelta della misura adottata. Nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale ha ritenuto comunque opportuno mantenere la misura cautelare di massimo rigore. Tuttavia, tale decisione non riflette il vero disvalore della contestazione cautelare e non tiene conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In relazione all'esigenza cautelare individuata, consistente nel pericolo di reiterazione dei reati, l'ordinanza - in violazione, altresì, del principio di proporzionalità - non ha dato prova di uno sforzo motivazionale ulteriore, tale da rendere conto della concretezza e dell'attualità del pericolo. Infine, la motivazione risulta viziata anche laddove non ha spiegato come il Romeo possa reiterare il reato nonostante il sequestro di tutti i suoi beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame delle censure inerenti al giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della parte ricorrente rende opportuno premettere il richiamo dei seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili. 1.1. È stato spiegato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). È stato inoltre chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. F., n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 261400). 1.2. Rilevato in astratto quanto precede, deve notarsi, con riguardo al caso concreto in esame, che tutti i motivi di ricorso inerenti alla valutazione degli indizi di colpevolezza sono tendenti alla prospettazione di una lettura alternativa degli indizi di colpevolezza, lettura che non è consentita in questa sede di legittimità, a fronte di valutazioni del Tribunale che si presentano - indipendentemente da ogni giudizio di merito - congrue e non affette da illogicità manifesta, ancorate a una chiara esposizione che valorizza le risultanze delle intercettazioni di conversazioni e altri elementi emersi nel corso delle indagini.2. L'esame delle censure con cui si contesta il giudizio di sussistenza del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la scelta della misura intramuraria, rende opportuno il richiamo dei seguenti principi di diritto, pienamente condivisibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, Sentenza n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798). Il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatís nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esule dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 2.2. Con riguardo al caso in esame, deve osservarsi che anche il secondo motivo di ricorso richiede una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di una ordinanza che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari e la necessità dell'adozione della misura più grave. Invero, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di numerosi elementi, chiaramente espressi nell'ordinanza impugnata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. Va t1. disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente N M t e) provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma (ti 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] P. Q. M. acl? 8 C° _j Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 83 ,a3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle E (i) ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all
Sentenza Cassazione n. 20451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris