CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 32671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA IN R-7_ sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, alla via Sicilia n. 66 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 358, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.6.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Amministrazione finanziaria, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza di Treviso, svolgeva un'indagine fiscale dalla quale emergeva che le operazioni annotate nella documentazione extracontabile della [OSCURATO:PERSONA], fornitrice, non trovavano riscontro nelle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA], attiva nel commercio di mobili. In particolare, la GdF di Treviso, nell'ambito dell'indagine fiscale effettuata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rinveniva, tra la documentazione extracontabile, una scheda intestata alla [OSCURATO:SOCIETA], che documentava operazioni imponibili relative alla cessione di beni, non transitate nelle scritture contabili. A seguito di tale rilievo veniva segnalata la vicenda alla GdF di Cagliari che procedeva di conseguenza alla verifica di dette scritture presso la [OSCURATO:SOCIETA], la quale non esibiva alcuna documentazione né annotazione delle operazioni oggetto di verifica presso la _lesse Spa nei registri contabili, mentre risultavano documentate transazioni commerciali diverse intercorse tra le parti. Non rinvenendosi i beni acquistati in giacenza presso la [OSCURATO:SOCIETA], né documenti comprovanti la loro vendita, gli accertatori ne deducevano che la cessione dei beni acquistati in assenza di documentazione contabile era avvenuta senza la produzione dei prescritti documenti fiscali.1.1. In data 29.5.2013 la Guardia di Finanza provvedeva a notificare alla società il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto a suo carico Quindi l'Amministrazione finanziaria, ritenendo verosimile che il profitto conseguito dalla rivendita dei beni da parte della [OSCURATO:PERSONA] potesse essere pari al ricarico del 35% dichiarato dalla società in occasione di contraddittorio (13.5.2013), l'Ufficio emetteva tre avvisi di accertamento in rettifica del reddito d'impresa, aventi ad oggetto Ires, Iva, Irap ed accessori, n. TW3030504059 (anno 2008), n. TW3030503308 (anno 2009) e n. TW3030503309 (anno 2010), per un valore complessivo dell'evasione contestata superiore ai 200.000,00 Euro. 2. La società impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, e contestava l'illegittimità degli atti impositivi proponendo una pluralità di censure, tra l'altro criticando la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e carenza di prova, in quanto fondati su altro atto non conosciuto, un accertamento svolto nei confronti di terzi. Si costituiva l'Ufficio osservando che le verifiche fiscali nei confronti della società fornitrice avevano solo dato l'avvio all'indagine e che nel Pvc notificato era stata riportata analiticamente la descrizione dei rapporti tra le due società, nonché le schede contabili della [OSCURATO:SOCIETA] relative alle operazioni contestate. La CTP di Cagliari, riuniti i ricorsi, li rigettava, ritenendo che l'obbligo di motivazione fosse stato compiutamente assolto dall'Ente impositore. 3. La società soccombente proponeva appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, riproponendo le contestazioni formulate in primo grado, ed insistendo sul difetto di motivazione dell'atto impositivo, in quanto lo stesso faceva riferimento ad indagini svolte nei confronti di una società terza, ma il relativo PVC non era stato allegato all'avviso di accertamento impugnato. La CTR della Sardegna, con sentenza n. 358 del 2021, accoglieva l'appello della società, ritenendo sussitere il difetto di motivazione dell'atto impositivo. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Ente impositore, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha poi depositato anche memoria. Alfine la società ha proposto istanza di sospensione del processo e rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 130 del 1922. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo unico motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che risultasse indispensabile, ai fini della validità dell'avviso di accertamento, l'allegazione all'atto impositivo di PVC redatto nei confronti di terzi, sebbene ne fossero stati esposti i contenuti nell'atto impositivo. 2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito del motivo di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:SOCIETA] ha infatti depositato memoria, ed ha pure domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie l'istanza proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi