CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 27/11/2020 del Tribunale di Verbania di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento e di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di otto mesi di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 175, primo comma, cod. pen., e dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo al diniego della concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia negato il richiesto beneficio in ragione di una «prognosi [non] favorevole in ordine alla [propria] condotta futura» e non, come è previsto dall'art. 175, primo comma, cod. pen., «avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133» dello stesso codice. Il ricorrente evidenzia altresì che egli «non ha più commesso alcun reato» e che aveva ottenuto dal Tribunale di Verbania la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno conseguente al reato di danneggiamento entro dieci mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Si deve osservare, al riguardo, che il Tribunale di Verbania aveva ritenuto di concedere al Darid il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinato, ai sensi dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen., al risarcimento del danno conseguente al danneggiamento nel termine sopra indicato), con ciò avendo formulato, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. (art. 164, primo comma, cod. pen.), la prognosi che lo stesso Darid si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. Ne consegue che, rispetto a tale statuizione, risulta del tutto contraddittorio il diniego, da parte delle Corte d'appello di Torino, del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sulla base di un'opposta prognosi sfavorevole. Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire, condividendolo, all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, quando la sentenza di appello abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, avanzata con uno specifico motivo di appello, lo stesso beneficio può essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione, allorché tale statuizione non implichi alcun accertamento di fatto, senza, perciò, la necessità di procedere ad annullamento con rinvio, ma annullando senza rinvio la sentenza impugnata (tra le tante: Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, C., Rv. 271829-01. Nella motivazione di quest'ultima sentenza, la Corte ha in particolare ritenuto che, nella specie, il beneficio poteva essere concesso sulla base degli elementi che emergevano dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputato e alla prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena). Nel caso in esame, risulta già accertato dal giudice di secondo grado che veniva il rilievo una prima condanna (così dovendosi intendere la locuzione, utilizzata dalla Corte d'appello di Torino, «delinquente primario») ed era già stata formulata, dal Tribunale di Vercelli, una prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato, stante il ricordato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che emergono gli elementi che valgono a fondare il richiesto beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il quale va, pertanto, riconosciuto. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il quale deve essere riconosciuto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna che riconosce. Sentenz