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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11851/2026

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dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCHRISTIAN LUCIDI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deidifensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAMUELAPISCHEDDA ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centraledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 32 del 2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 febbraio 2022 (R.G.N. 114-137/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello diAncona, per quel che ancora nell’odierno giudizio rileva, ha accolto ilgravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di AscoliPiceno, ha respinto le domande della signora [OSCURATO:PERSONA], volte aottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’[OSCURATO:PERSONA] il pagamento deltrattamento di fine rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità diretribuzione che il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiaratofallito, non ha corrisposto.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta cheil previo esperimento di un’azione finalizzata a conseguire un titoloesecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dalcostituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, costituiscepiuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anchelogicamente necessario (pagina 2 della pronuncia d’appello).La società datrice di lavoro era ancora attiva alla data della richiestarivolta all’INPS dalla lavoratrice e sarebbe stato dunque possibileottenere un titolo esecutivo: nella specie, non si configura l’ipotesi delladichiarazione di fallimento e dell’immediata cancellazione della società.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello la signora IldeCapriotti ricorre con quattro motivi.3.– All’impugnazione l’INPS replica con controricorso, illustrato damemoria in vista dell’adunanza camerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia nullità della sentenza e/o del procedimentoper omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt.- 2 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026432 e 434 cod. proc. civ. e/o per difetto assoluto di motivazione su talepunto.Avrebbe errato la Corte di merito a disattendere l’eccezioned’inammissibilità dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], «con difetto assoluto dimotivazione sul punto» (pagina 16 del ricorso per cassazione).In particolare, le critiche formulate nell’atto di gravame sarebberoradicalmente generiche e non sarebbero idonee a incrinare l’articolatopercorso argomentativo della pronuncia del Tribunale, che delineaun’interpretazione «orientata nel senso dello spirito della direttiva CE»(pagina 9 del ricorso per cassazione) e, su tale presupposto, riconoscela tutela del Fondo di garanzia in ragione dell’impossibilità di procurarsiun titolo nei confronti di una società cancellata dal registro delleimprese e mai tornata in bonis.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. edell’art. 2909 cod. civ. e addebita alla pronuncia d’appello di non avererilevato il giudicato interno su questioni decisive per il giudizio, attinentiall’impossibilità giuridica e materiale di procurarsi un titolo esecutivodopo il fallimento del datore di lavoro, in virtù della cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti:la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delleimprese, in séguito alla chiusura del fallimento, senza che mai si siaverificato quel ritorno in bonis che la Corte di merito adombra.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’art. 2 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 24, 102 e 118 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267.- 3 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026La sentenza d’appello meriterebbe censura per avere reputatoindispensabile, ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo digaranzia, un preesistente titolo esecutivo, benché fosse materialmentee giuridicamente impossibile conseguirlo.L’interpretazione privilegiata dalla Corte territoriale vanificherebbe«la finalità stessa del Fondo» (pagina 32 del ricorso per cassazione) esarebbe foriera d’ingiustificate disparità di trattamento, chedovrebbero essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale,anche in ordine al contrasto della disciplina così ricostruita con gli artt.4, 24 e 36 Cost.5.– La prima e la seconda censura possono essere scrutinatecongiuntamente, in quanto investono il medesimo temadell’inammissibilità dell’appello e del conseguente passaggio ingiudicato della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Esse si rivelano infondate.5.1.– Come osserva anche la parte ricorrente (pagine 19 e 20 delricorso), la specificità del gravame (artt. 342 e 434 cod. proc. civ.) nonpostula la redazione di un progetto alternativo di decisione, mal’univoca indicazione dei punti devoluti all’esame del giudice d’appelloe delle ragioni di critica rispetto al percorso argomentativo dellapronuncia impugnata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).L’impugnazione, a pena d’inammissibilità, deve pertanto affiancare allaparte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti, anchesenza l’uso di formule sacramentali, le ragioni addotte dal primogiudice (Cass., S.U., 13 dicembre 2022, n. 36481).5.2.– Alle prescrizioni del codice di rito ottempera l’atto d’appellodell’[OSCURATO:PERSONA], che formula una censura pertinente e specifica, incentratasull’inderogabile necessità di un preventivo accertamento del credito,anche nella peculiare vicenda di cui si discorre.Il motivo di gravame, nell’escludere la portata decisiva delleparticolarità valorizzate dal giudice di prime cure, si rivela idoneo a- 4 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026infirmare il fondamento logico della sentenza del Tribunale e impedisce,dunque, di ravvisare il giudicato che la ricorrente, a supporto delleodierne censure, configura.L’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] pone sub iudice l’intera fattispecie deldiritto azionato dalla lavoratrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, ecoglie un punto determinante, come confermerà lo scrutinio deirestanti motivi.6.– Anche la terza e la quarta critica si prestano a una disaminaunitaria, in quanto vertono sul requisito del previo titolo esecutivoanche nella fattispecie della cancellazione della società dal registrodelle imprese.Neppure tali rilievi possono essere condivisi.6.1.– La pronuncia d’appello, pur indugiando sulla possibilità diagire nei confronti di una società tornata in bonis (pagina 3 dellapronuncia impugnata), incentra l’accoglimento del gravame, in viaprioritaria e dirimente, sull’insussistenza di un preventivoaccertamento del credito e sul carattere ineludibile di tale presupposto(pagine 2 e 3 della sentenza).6.2.– Tale assunto, di per sé idoneo a sorreggere la decisioneimpugnata, è conforme a diritto, alla stregua delle precisazioni daultimo enunciate da questa Corte e richiamate dal controricorrentenella memoria illustrativa.L’accesso al Fondo di garanzia presuppone l’accertamentogiudiziale dell’esistenza e della misura del credito prima della richiestad’intervento e tale accertamento, nel caso di specie, non si riscontra.Quando datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delleimprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci,in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati dellalegittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione disomme in base al bilancio di liquidazione della società (Cass., sez. lav.,- 5 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/202627 gennaio 2025, n. 1864; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 28gennaio 2025, n. 1934).Anche di recente questa Corte ha ribadito che «la consacrazionedel credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibiledell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazionedella domanda», in quanto «è la domanda del lavoratore che fa sorgerel’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi del diritto […], anche allo scopo disalvaguardare l’efficace svolgimento della “finalità istituzionale” delRagioni della decisione).La disciplina «rinviene la sua giustificazione nelle esigenze dicertezza, che impongono di vagliare il credito insoddisfatto secondo icrismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempreassoggettata al vaglio di un giudice.

All’ente previdenziale, difatti, èpreclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e diopporre eccezioni che attengono al concreto atteggiarsi delle situazionigiuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenzan. 8275 del 2026, cit., punto

4.2. delle Ragioni della decisione).Non giova invocare, in senso contrario, le enunciazioni sui canonidi ragionevolezza e di proporzionalità che devono permeare l’onere dellavoratore di agire in executivis.L’aleatorietà delle azioni esecutive, che può dispensare in concretoil lavoratore dall’onere di coltivarle, «riguarda un posterius, laddove ilrequisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che aquelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento dellasussistenza e della misura del credito» (sentenza n. 1934 del 2025,cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).- 6 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026Né la scansione delineata dalla legge impone aggravi irragionevoli(sentenza n. 8275 del 2026, cit., punto

4.3. delle Ragioni delladecisione), che possano dare consistenza ai dubbi d’illegittimitàcostituzionale adombrati dalla ricorrente.Tale scansione si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto,nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nelladomanda uno snodo saliente, e si prefigge, altresì, di rendere piùspedita l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA], chiamato alla doverosa verifica deipresupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamentoinsoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982).6.3.– A tale orientamento (da ultimo, Cass., sez. lav., 6 aprile2026, n. 8569 e n. 8568), che il ricorso non induce a rimeditare inmaniera persuasiva, si è uniformata, nel suo nucleo essenziale, lasentenza d’appello.Ne consegue l’infondatezza delle censure proposte.7.– In virtù delle considerazioni illustrate, il ricorso dev’essere, nelsuo complesso, respinto.8.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inconsiderazione del recente intervento chiarificatore di questa Cortesulla necessità di conseguire un accertamento del credito anche neiconfronti di una società cancellata dal registro delle imprese.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 7 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 febbraio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCHRISTIAN LUCIDI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deidifensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAMUELAPISCHEDDA ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centraledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 32 del 2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 febbraio 2022 (R.G.N. 114-137/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello diAncona, per quel che ancora nell’odierno giudizio rileva, ha accolto ilgravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di AscoliPiceno, ha respinto le domande della signora [OSCURATO:PERSONA], volte aottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’[OSCURATO:PERSONA] il pagamento deltrattamento di fine rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità diretribuzione che il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiaratofallito, non ha corrisposto.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta cheil previo esperimento di un’azione finalizzata a conseguire un titoloesecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dalcostituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, costituiscepiuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anchelogicamente necessario (pagina 2 della pronuncia d’appello).La società datrice di lavoro era ancora attiva alla data della richiestarivolta all’INPS dalla lavoratrice e sarebbe stato dunque possibileottenere un titolo esecutivo: nella specie, non si configura l’ipotesi delladichiarazione di fallimento e dell’immediata cancellazione della società.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello la signora IldeCapriotti ricorre con quattro motivi.3.– All’impugnazione l’INPS replica con controricorso, illustrato damemoria in vista dell’adunanza camerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia nullità della sentenza e/o del procedimentoper omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt.- 2 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026432 e 434 cod. proc. civ. e/o per difetto assoluto di motivazione su talepunto.Avrebbe errato la Corte di merito a disattendere l’eccezioned’inammissibilità dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], «con difetto assoluto dimotivazione sul punto» (pagina 16 del ricorso per cassazione).In particolare, le critiche formulate nell’atto di gravame sarebberoradicalmente generiche e non sarebbero idonee a incrinare l’articolatopercorso argomentativo della pronuncia del Tribunale, che delineaun’interpretazione «orientata nel senso dello spirito della direttiva CE»(pagina 9 del ricorso per cassazione) e, su tale presupposto, riconoscela tutela del Fondo di garanzia in ragione dell’impossibilità di procurarsiun titolo nei confronti di una società cancellata dal registro delleimprese e mai tornata in bonis.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. edell’art. 2909 cod. civ. e addebita alla pronuncia d’appello di non avererilevato il giudicato interno su questioni decisive per il giudizio, attinentiall’impossibilità giuridica e materiale di procurarsi un titolo esecutivodopo il fallimento del datore di lavoro, in virtù della cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti:la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delleimprese, in séguito alla chiusura del fallimento, senza che mai si siaverificato quel ritorno in bonis che la Corte di merito adombra.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’art. 2 del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 24, 102 e 118 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267.- 3 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026La sentenza d’appello meriterebbe censura per avere reputatoindispensabile, ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo digaranzia, un preesistente titolo esecutivo, benché fosse materialmentee giuridicamente impossibile conseguirlo.L’interpretazione privilegiata dalla Corte territoriale vanificherebbe«la finalità stessa del Fondo» (pagina 32 del ricorso per cassazione) esarebbe foriera d’ingiustificate disparità di trattamento, chedovrebbero essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale,anche in ordine al contrasto della disciplina così ricostruita con gli artt.4, 24 e 36 Cost.5.– La prima e la seconda censura possono essere scrutinatecongiuntamente, in quanto investono il medesimo temadell’inammissibilità dell’appello e del conseguente passaggio ingiudicato della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Esse si rivelano infondate.5.1.– Come osserva anche la parte ricorrente (pagine 19 e 20 delricorso), la specificità del gravame (artt. 342 e 434 cod. proc. civ.) nonpostula la redazione di un progetto alternativo di decisione, mal’univoca indicazione dei punti devoluti all’esame del giudice d’appelloe delle ragioni di critica rispetto al percorso argomentativo dellapronuncia impugnata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).L’impugnazione, a pena d’inammissibilità, deve pertanto affiancare allaparte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti, anchesenza l’uso di formule sacramentali, le ragioni addotte dal primogiudice (Cass., S.U., 13 dicembre 2022, n. 36481).5.2.– Alle prescrizioni del codice di rito ottempera l’atto d’appellodell’[OSCURATO:PERSONA], che formula una censura pertinente e specifica, incentratasull’inderogabile necessità di un preventivo accertamento del credito,anche nella peculiare vicenda di cui si discorre.Il motivo di gravame, nell’escludere la portata decisiva delleparticolarità valorizzate dal giudice di prime cure, si rivela idoneo a- 4 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026infirmare il fondamento logico della sentenza del Tribunale e impedisce,dunque, di ravvisare il giudicato che la ricorrente, a supporto delleodierne censure, configura.L’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] pone sub iudice l’intera fattispecie deldiritto azionato dalla lavoratrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, ecoglie un punto determinante, come confermerà lo scrutinio deirestanti motivi.6.– Anche la terza e la quarta critica si prestano a una disaminaunitaria, in quanto vertono sul requisito del previo titolo esecutivoanche nella fattispecie della cancellazione della società dal registrodelle imprese.Neppure tali rilievi possono essere condivisi.6.1.– La pronuncia d’appello, pur indugiando sulla possibilità diagire nei confronti di una società tornata in bonis (pagina 3 dellapronuncia impugnata), incentra l’accoglimento del gravame, in viaprioritaria e dirimente, sull’insussistenza di un preventivoaccertamento del credito e sul carattere ineludibile di tale presupposto(pagine 2 e 3 della sentenza).6.2.– Tale assunto, di per sé idoneo a sorreggere la decisioneimpugnata, è conforme a diritto, alla stregua delle precisazioni daultimo enunciate da questa Corte e richiamate dal controricorrentenella memoria illustrativa.L’accesso al Fondo di garanzia presuppone l’accertamentogiudiziale dell’esistenza e della misura del credito prima della richiestad’intervento e tale accertamento, nel caso di specie, non si riscontra.Quando datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delleimprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci,in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati dellalegittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione disomme in base al bilancio di liquidazione della società (Cass., sez. lav.,- 5 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/202627 gennaio 2025, n. 1864; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 28gennaio 2025, n. 1934).Anche di recente questa Corte ha ribadito che «la consacrazionedel credito in un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibiledell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazionedella domanda», in quanto «è la domanda del lavoratore che fa sorgerel’obbligo del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi del diritto […], anche allo scopo disalvaguardare l’efficace svolgimento della “finalità istituzionale” delRagioni della decisione).La disciplina «rinviene la sua giustificazione nelle esigenze dicertezza, che impongono di vagliare il credito insoddisfatto secondo icrismi delle regole del concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pur sempreassoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale, difatti, èpreclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei crediti e diopporre eccezioni che attengono al concreto atteggiarsi delle situazionigiuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenzan. 8275 del 2026, cit., punto 4.2. delle Ragioni della decisione).Non giova invocare, in senso contrario, le enunciazioni sui canonidi ragionevolezza e di proporzionalità che devono permeare l’onere dellavoratore di agire in executivis.L’aleatorietà delle azioni esecutive, che può dispensare in concretoil lavoratore dall’onere di coltivarle, «riguarda un posterius, laddove ilrequisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che aquelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento dellasussistenza e della misura del credito» (sentenza n. 1934 del 2025,cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).- 6 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026Né la scansione delineata dalla legge impone aggravi irragionevoli(sentenza n. 8275 del 2026, cit., punto 4.3. delle Ragioni delladecisione), che possano dare consistenza ai dubbi d’illegittimitàcostituzionale adombrati dalla ricorrente.Tale scansione si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto,nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nelladomanda uno snodo saliente, e si prefigge, altresì, di rendere piùspedita l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA], chiamato alla doverosa verifica deipresupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamentoinsoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982).6.3.– A tale orientamento (da ultimo, Cass., sez. lav., 6 aprile2026, n. 8569 e n. 8568), che il ricorso non induce a rimeditare inmaniera persuasiva, si è uniformata, nel suo nucleo essenziale, lasentenza d’appello.Ne consegue l’infondatezza delle censure proposte.7.– In virtù delle considerazioni illustrate, il ricorso dev’essere, nelsuo complesso, respinto.8.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inconsiderazione del recente intervento chiarificatore di questa Cortesulla necessità di conseguire un accertamento del credito anche neiconfronti di una società cancellata dal registro delle imprese.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 7 -Numero registro generale 19498/2022Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 11851/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 febbraio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 8 -
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