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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 32601/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27692/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio, n. 2135/2022depositata il 11/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR,con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. concessionaria e rigettato il ricorso originario della contribuente(in materia di avvisi tari 2012-2016).

2. ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. con richiesta di rigetto del ricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria 21.10.2025 con richiesta di cessazione della materia del contendere, per aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 197, l. 197/2022 con il regolare pagamento delle rate già venute a scadenza; con conseguente pronuncia di estinzione del processo a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] In relazione alla definizione agevolata deve dichiararsi estinto il processo.

In base all’art. 1 l. 197/2022: “Co. 197.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.Co. 198.

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nulla, in senso contrario, ha opposto l’ente impositore.

Visto l’esito definitorio della lite, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale,ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M Dichiara l’estinzionedel processo.

Compensa integralmente le spese processuali Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27692/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio, n. 2135/2022depositata il 11/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR,con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. concessionaria e rigettato il ricorso originario della contribuente(in materia di avvisi tari 2012-2016). 2. ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. con richiesta di rigetto del ricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria 21.10.2025 con richiesta di cessazione della materia del contendere, per aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 197, l. 197/2022 con il regolare pagamento delle rate già venute a scadenza; con conseguente pronuncia di estinzione del processo a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] In relazione alla definizione agevolata deve dichiararsi estinto il processo. In base all’art. 1 l. 197/2022: “Co. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.Co. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Nulla, in senso contrario, ha opposto l’ente impositore. Visto l’esito definitorio della lite, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale,ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M Dichiara l’estinzionedel processo. Compensa integralmente le spese processuali Co
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