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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 41794/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1680/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25936/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (REP.

CECA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41794/2025 Roma, lì, 30/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha stimato intempestiva (giacché intervenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) la richiesta di rescissione del giudicato formulata il 22 aprile 2025 dal difensore di fiducia della condannata [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 novembre 2013, n. 13198 (passata in giudicato il 26 novembre 2016) doveva ritenersi conosciuta dall'imputata, giacché il 3 settembre 2018 le era stato notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, poi sospeso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, deducendo, con unico articolato motivo, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della norma penale, in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione.

2.1. Osserva la ricorrente che non aveva capito che l’ordine di esecuzione del 18 settembre 2018 riguardasse una sentenza diversa da quella che lei supponeva: aveva riportato due condanne, ma nell’ordine di esecuzione era stata indicata solo quella pronunciata in sua contumacia, mentre per errore incolpevole pensava che si riferisse alla sentenza pronunciata nel procedimento penale a cui aveva partecipato.

Pertanto, solo il 9 aprile 2025, nel corso della udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza, ha avuto conoscenza compiuta degli atti del fascicolo istruttorio…e compreso che la condanna che lei chiedeva di espiare era inerente ad altra vicenda.

3. Con requisitoria scritta del 10 settembre 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il testo dell'art. 629 bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: "1.

Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3. Omissis. 4.Omissis".

2.1. Tuttavia, nel caso di specie trova applicazione l’art. 629 bis cod. proc. pen. nella versione antecedente a quella prima richiamata.

In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria.

Sul punto si vedano, in particolare, Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891, e Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528, entrambe inerenti a fattispecie relative a sentenze pronunciate antecedentemente alla l. n. 103 del 2017 (invero, la prima delle due, avente a oggetto l'istanza di rescissione di due sentenze delle quali una successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 103 del 2017; si veda altresì, Sez. 5, n. 15938 del 16/04/2021, Osazee, non massimata; Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701).

2.2. Ricostruito l'istituto in esame, in termini di mezzo di impugnazione straordinario in quanto "rimedio restitutorio finale", si chiarisce che la disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., che - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario - impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica.

Il suddetto principio, espresso con il brocardo tempus regit actum, implica che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione.

Trattasi di principio più volte sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, secondo la quale "il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale.

Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (il riferimento in sentenza è a Corte cost., n. 416 del 1999; si veda anche Corte cost., n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, ha affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio tempus regit actum, che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU).

2.3. L'orientamento in considerazione individua il momento in cui sorge il diritto del condannato in "assenza" a proporre la richiesta di rescissione.

Alla stregua della disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. , il momento in cui l'interessato può esercitare il suo diritto all'impugnazione (entro il termine perentorio di trenta giorni) è quello "dell'avvenuta conoscenza del procedimento”, nella formulazione anteriore.

È, dunque, quello l'unico riferimento temporale che si può valorizzare per individuare la norma processuale applicabile, ove peraltro si consideri la natura d'impugnazione straordinaria della rescissione, quale rimedio restitutorio finale (per la pacifica natura di mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione si veda, ex plurimis, Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990).

In effetti, proprio la natura dell'istituto della rescissione è apparsa dirimente nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame.

Con la richiesta di rescissione l'interessato non fa valere solo il diritto a impugnare la sentenza passata in giudicato: egli, promuovendo il procedimento di rescissione, si avvale (sul presupposto della mancata conoscenza effettiva del processo e della conseguente impossibilità di volontaria rinuncia alla partecipazione o sottrazione a esso) del potere di richiedere la riapertura e la ripetizione del processo, ovvero di ottenere che nei suoi confronti si statuisca di nuovo sul merito delle accuse formulate.

Non è stato altresì ritenuto di poco conto considerare la struttura del procedimento in esame, che si apre con una prima fase nella quale, oltre al vaglio della legittimazione e della tempestività della richiesta, il giudice competente deve accertare la sussistenza dei presupposti della mancata conoscenza effettiva del processo.

Solo superata tale fase il condannato può ottenere la rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora appunto provi che l'assenza sia stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

È, allora, evidente, sempre per l'orientamento che si condivide, che non si può far riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza (poi passata in giudicato), giacché il procedimento di rescissione non è in rapporto solo con quest'ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera più ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, modi e i termini per esercitarla.

È altresì ritenuto pacifico che la riforma attuata con I. n. 103 del 2017 non abbia inciso (come nel caso deciso da Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) sull'an dell'impugnazione.

2.4. Tale interpretazione, conforme anche ai principi delineati in materia dalla Corte Costituzionale, ha trovato conforto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che si è pronunziata su un caso in cui il provvedimento (cautelare) impugnato era stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, mentre il ricorso, proposto personalmente dall'indagato, era stato depositato dopo tale data, sicché si poneva necessariamente il problema di verificare l'applicabilità dell'art. 613 cod. proc. pen. nella versione antecedente o successiva alla riforma.

Ebbene, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'indagato avverso un'ordinanza antecedente rispetto all'entrata in vigore della riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., precisando che, sebbene il provvedimento impugnato fosse stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, esso risultava essere stato notificato all'imputato in data 21 agosto 2017, nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la conseguenza che l'esercizio del suo diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto necessariamente essere conformato a essa.

È dunque apparso evidente, per l'orientamento in esame, che anche le Sezioni Unite "Aiello" abbiano dato espressa rilevanza non solo all'epoca di proposizione del ricorso ma anche alla data di notifica del provvedimento impugnato, ovvero al momento dal quale decorre il termine per l'interessato di proporre l'impugnazione (Sez. 5, n. 380 del 2021, dep. 2022, Saban, cit.).

3.5. Deve infine aggiungersi, in questa sede, che il condiviso percorso argomentativo che muove dalla tutela dell'affidamento, fa altresì da sfondo al recente intervento nomofilattico di Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036, in merito a fattispecie differente dalla presente, in particolare al disposto di cui all'art. 573, comma 1 - bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022.

La Suprema Corte ha chiarito che la citata norma, per la quale, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.

È stato in particolare ricordato che possibili limiti o mitigazioni rispetto a un'assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo tempus regit actum sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di "ragionevolezza" (Corte cost., n. 560 del 2000), ma anche dall'esigenza di tutela dell'"affidamento" che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo.

Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, "qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa", riceve anch'esso il riconoscimento di principio "ragionevolezza" (Corte cost., n. 560 del 2000), ma anche dall'esigenza di tutela dell'"affidamento" che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo.

Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, "qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa", riceve anch'esso il riconoscimento di principio "costituzionalmente protetto" (Corte cost., n. 394 del 2002).

"Né, più in generale", proseguono sul punto le Sezioni Unite n. 38481 del 2023, "possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, all'"accessibilità" e alla "prevedibilità" come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo ius scriptum ma al "diritto vivente" espresso dalla giurisprudenza (il riferimento esplicito è fatto dalle citate Sezioni Unite a Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c.

Italia).

I detti principi sono stati ritenuti valevoli anche nella situazione oggetto dell'intervento nomofilattico esaminata delle citate Sezioni Unite del 2023, connotata dall'intervenuta variazione di aspetti che, pur legati formalmente alla sola fase decisoria dell'impugnazione, finiscono, tuttavia, per riverberarsi sugli atti indirettamente, ma logicamente, propedeutici all'impugnazione stessa mutandone imprevedibilmente i connotati in maniera tale da lasciare "indifesa" la parte che tali atti abbia già svolto secondo quanto prescritto dalla normativa pregressa.

4. Orbene, la Corte impugnata, correttamente, ha ritenuto dimostrata la "datata" conoscenza della sentenza irrevocabile in capo alla condannata, essendo l'imputata venuta a conoscenza della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 3 settembre 2018 (a seguito di notifica del provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano relativo a tale pronuncia), giorno dal quale doveva farsi decorrere sia il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen.

L'art. 629- bis, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla novella della c.d. riforma Cartabia, stabiliva che tale termine, di natura decadenziale, decorreva dal momento della conoscenza del procedimento.

Ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione, è infatti la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta (come specificamente riportati nell'ordine di esecuzione di pene detentive emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. nei confronti dell'odierna ricorrente), uniche informazioni necessarie non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un definitivo processo a suo carico ma anche per potere utilmente individuare la Corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto.

Nel caso di specie, per come prima riferito, non trova applicazione la modifica normativa che ha sostituto la locuzione" procedimento" con quella di "sentenza" che è solo indice del fatto il legislatore ha inteso individuare, in favor rei e con maggiore necessaria certezza, il dies a quo del termine decadenziale di 30 giorni indicandolo nel momento in cui il condannato abbia avuto contezza non già di un qualche atto tale da porlo in qualche modo posto a conoscenza della vicenda penale a suo carico in fase sub iudice, bensì della effettiva esistenza (al di là del suo contenuto valutativo) del provvedimento che ha definitivamente concluso il giudizio.

Nella odierna vicenda la ricorrente ha avuto conoscenza non già di qualche atto tale da porla in qualche modo posto a conoscenza della vicenda penale a suo carico in fase sub iudice, circostanza che sarebbe stata comunque sufficiente ratione temporis, ma proprio della sentenza di cui oggi si duole.

Del resto, ove si interpretasse il senso della novella legislativa nei termini indicati dalla ricorrente (ferma restando l’irrilevanza della lamentata ignoranza incolpevole, stante la garanzia assicurata della difesa tecnica per garantire l’esercizio dei diritti e facoltà), si finirebbe per affidare all'assoluta discrezionalità del condannato, sulla base della propria personale utilità, o al concreto svolgimento dell'attività difensiva la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, eludendo, in tal modo, la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.

In conclusione, correttamente, dunque, la Corte di appello, nel caso di specie, ha fatto decorrere il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di esecuzione della pena relativa alla sentenza oggetto dell'istanza di rescissione, ritenuta pertanto tardiva. 4.Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1680/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25936/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (REP. CECA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41794/2025 Roma, lì, 30/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha stimato intempestiva (giacché intervenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) la richiesta di rescissione del giudicato formulata il 22 aprile 2025 dal difensore di fiducia della condannata [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 novembre 2013, n. 13198 (passata in giudicato il 26 novembre 2016) doveva ritenersi conosciuta dall'imputata, giacché il 3 settembre 2018 le era stato notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, poi sospeso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, deducendo, con unico articolato motivo, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della norma penale, in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione. 2.1. Osserva la ricorrente che non aveva capito che l’ordine di esecuzione del 18 settembre 2018 riguardasse una sentenza diversa da quella che lei supponeva: aveva riportato due condanne, ma nell’ordine di esecuzione era stata indicata solo quella pronunciata in sua contumacia, mentre per errore incolpevole pensava che si riferisse alla sentenza pronunciata nel procedimento penale a cui aveva partecipato. Pertanto, solo il 9 aprile 2025, nel corso della udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza, ha avuto conoscenza compiuta degli atti del fascicolo istruttorio…e compreso che la condanna che lei chiedeva di espiare era inerente ad altra vicenda. 3. Con requisitoria scritta del 10 settembre 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il testo dell'art. 629 bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: "1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. 3. Omissis. 4.Omissis". 2.1. Tuttavia, nel caso di specie trova applicazione l’art. 629 bis cod. proc. pen. nella versione antecedente a quella prima richiamata. In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. Sul punto si vedano, in particolare, Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891, e Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528, entrambe inerenti a fattispecie relative a sentenze pronunciate antecedentemente alla l. n. 103 del 2017 (invero, la prima delle due, avente a oggetto l'istanza di rescissione di due sentenze delle quali una successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 103 del 2017; si veda altresì, Sez. 5, n. 15938 del 16/04/2021, Osazee, non massimata; Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701). 2.2. Ricostruito l'istituto in esame, in termini di mezzo di impugnazione straordinario in quanto "rimedio restitutorio finale", si chiarisce che la disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., che - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario - impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica. Il suddetto principio, espresso con il brocardo tempus regit actum, implica che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione. Trattasi di principio più volte sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, secondo la quale "il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (il riferimento in sentenza è a Corte cost., n. 416 del 1999; si veda anche Corte cost., n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, ha affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio tempus regit actum, che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU). 2.3. L'orientamento in considerazione individua il momento in cui sorge il diritto del condannato in "assenza" a proporre la richiesta di rescissione. Alla stregua della disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. , il momento in cui l'interessato può esercitare il suo diritto all'impugnazione (entro il termine perentorio di trenta giorni) è quello "dell'avvenuta conoscenza del procedimento”, nella formulazione anteriore. È, dunque, quello l'unico riferimento temporale che si può valorizzare per individuare la norma processuale applicabile, ove peraltro si consideri la natura d'impugnazione straordinaria della rescissione, quale rimedio restitutorio finale (per la pacifica natura di mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione si veda, ex plurimis, Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). In effetti, proprio la natura dell'istituto della rescissione è apparsa dirimente nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame. Con la richiesta di rescissione l'interessato non fa valere solo il diritto a impugnare la sentenza passata in giudicato: egli, promuovendo il procedimento di rescissione, si avvale (sul presupposto della mancata conoscenza effettiva del processo e della conseguente impossibilità di volontaria rinuncia alla partecipazione o sottrazione a esso) del potere di richiedere la riapertura e la ripetizione del processo, ovvero di ottenere che nei suoi confronti si statuisca di nuovo sul merito delle accuse formulate. Non è stato altresì ritenuto di poco conto considerare la struttura del procedimento in esame, che si apre con una prima fase nella quale, oltre al vaglio della legittimazione e della tempestività della richiesta, il giudice competente deve accertare la sussistenza dei presupposti della mancata conoscenza effettiva del processo. Solo superata tale fase il condannato può ottenere la rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora appunto provi che l'assenza sia stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. È, allora, evidente, sempre per l'orientamento che si condivide, che non si può far riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza (poi passata in giudicato), giacché il procedimento di rescissione non è in rapporto solo con quest'ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera più ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, modi e i termini per esercitarla. È altresì ritenuto pacifico che la riforma attuata con I. n. 103 del 2017 non abbia inciso (come nel caso deciso da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) sull'an dell'impugnazione. 2.4. Tale interpretazione, conforme anche ai principi delineati in materia dalla Corte Costituzionale, ha trovato conforto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che si è pronunziata su un caso in cui il provvedimento (cautelare) impugnato era stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, mentre il ricorso, proposto personalmente dall'indagato, era stato depositato dopo tale data, sicché si poneva necessariamente il problema di verificare l'applicabilità dell'art. 613 cod. proc. pen. nella versione antecedente o successiva alla riforma. Ebbene, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'indagato avverso un'ordinanza antecedente rispetto all'entrata in vigore della riforma dell'art. 613 cod. proc. pen., precisando che, sebbene il provvedimento impugnato fosse stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, esso risultava essere stato notificato all'imputato in data 21 agosto 2017, nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la conseguenza che l'esercizio del suo diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto necessariamente essere conformato a essa. È dunque apparso evidente, per l'orientamento in esame, che anche le Sezioni Unite "Aiello" abbiano dato espressa rilevanza non solo all'epoca di proposizione del ricorso ma anche alla data di notifica del provvedimento impugnato, ovvero al momento dal quale decorre il termine per l'interessato di proporre l'impugnazione (Sez. 5, n. 380 del 2021, dep. 2022, Saban, cit.). 3.5. Deve infine aggiungersi, in questa sede, che il condiviso percorso argomentativo che muove dalla tutela dell'affidamento, fa altresì da sfondo al recente intervento nomofilattico di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036, in merito a fattispecie differente dalla presente, in particolare al disposto di cui all'art. 573, comma 1 - bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022. La Suprema Corte ha chiarito che la citata norma, per la quale, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. È stato in particolare ricordato che possibili limiti o mitigazioni rispetto a un'assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo tempus regit actum sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di "ragionevolezza" (Corte cost., n. 560 del 2000), ma anche dall'esigenza di tutela dell'"affidamento" che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo. Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, "qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa", riceve anch'esso il riconoscimento di principio "ragionevolezza" (Corte cost., n. 560 del 2000), ma anche dall'esigenza di tutela dell'"affidamento" che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo. Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, "qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa", riceve anch'esso il riconoscimento di principio "costituzionalmente protetto" (Corte cost., n. 394 del 2002). "Né, più in generale", proseguono sul punto le Sezioni Unite n. 38481 del 2023, "possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, all'"accessibilità" e alla "prevedibilità" come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo ius scriptum ma al "diritto vivente" espresso dalla giurisprudenza (il riferimento esplicito è fatto dalle citate Sezioni Unite a Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia). I detti principi sono stati ritenuti valevoli anche nella situazione oggetto dell'intervento nomofilattico esaminata delle citate Sezioni Unite del 2023, connotata dall'intervenuta variazione di aspetti che, pur legati formalmente alla sola fase decisoria dell'impugnazione, finiscono, tuttavia, per riverberarsi sugli atti indirettamente, ma logicamente, propedeutici all'impugnazione stessa mutandone imprevedibilmente i connotati in maniera tale da lasciare "indifesa" la parte che tali atti abbia già svolto secondo quanto prescritto dalla normativa pregressa. 4. Orbene, la Corte impugnata, correttamente, ha ritenuto dimostrata la "datata" conoscenza della sentenza irrevocabile in capo alla condannata, essendo l'imputata venuta a conoscenza della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 3 settembre 2018 (a seguito di notifica del provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano relativo a tale pronuncia), giorno dal quale doveva farsi decorrere sia il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. L'art. 629- bis, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla novella della c.d. riforma Cartabia, stabiliva che tale termine, di natura decadenziale, decorreva dal momento della conoscenza del procedimento. Ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione, è infatti la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta (come specificamente riportati nell'ordine di esecuzione di pene detentive emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. nei confronti dell'odierna ricorrente), uniche informazioni necessarie non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un definitivo processo a suo carico ma anche per potere utilmente individuare la Corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto. Nel caso di specie, per come prima riferito, non trova applicazione la modifica normativa che ha sostituto la locuzione" procedimento" con quella di "sentenza" che è solo indice del fatto il legislatore ha inteso individuare, in favor rei e con maggiore necessaria certezza, il dies a quo del termine decadenziale di 30 giorni indicandolo nel momento in cui il condannato abbia avuto contezza non già di un qualche atto tale da porlo in qualche modo posto a conoscenza della vicenda penale a suo carico in fase sub iudice, bensì della effettiva esistenza (al di là del suo contenuto valutativo) del provvedimento che ha definitivamente concluso il giudizio. Nella odierna vicenda la ricorrente ha avuto conoscenza non già di qualche atto tale da porla in qualche modo posto a conoscenza della vicenda penale a suo carico in fase sub iudice, circostanza che sarebbe stata comunque sufficiente ratione temporis, ma proprio della sentenza di cui oggi si duole. Del resto, ove si interpretasse il senso della novella legislativa nei termini indicati dalla ricorrente (ferma restando l’irrilevanza della lamentata ignoranza incolpevole, stante la garanzia assicurata della difesa tecnica per garantire l’esercizio dei diritti e facoltà), si finirebbe per affidare all'assoluta discrezionalità del condannato, sulla base della propria personale utilità, o al concreto svolgimento dell'attività difensiva la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, eludendo, in tal modo, la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato. In conclusione, correttamente, dunque, la Corte di appello, nel caso di specie, ha fatto decorrere il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di esecuzione della pena relativa alla sentenza oggetto dell'istanza di rescissione, ritenuta pertanto tardiva. 4.Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]