CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12006/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleTomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Il procedimento si è svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui laCorte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso lasentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Macerata il 30 ottobre 2023per il reato di oltraggio. La Corte di merito ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 581, comma 1-ter cod.proc. pen., per non avere la difesa depositato, con l’atto di gravame, la dichiarazione oelezione di domicilio.2. Con un unico motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione dell'art. 581, comma1-ter, cod. proc. pen., in quanto l’elezione di domicilio è stata allegata all'atto di appello,essendo contenuta nel corpo della procura speciale. L’imputato era stato, del resto, presente nel giudizio di primo grado e lainterpretazione della norma suindicata, resa dalla Corte d’appello, è espressiva di meroformalismo, siccome in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Strasburgo, nellasentenza Succi e altri c. Italia, del 2021, in tema di accesso alle giurisdizioni superiori. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Il comma 1-ter dell’art. 583 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett.d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabiliva che, con l'atto d'impugnazione delle parti private edei difensori fosse depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione didomicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.L’onere era preordinato alla conoscenza, da parte dell'imputato, della citazione per ilgiudizio di appello, così da garantire che la fase di impugnazione si svolgesse concontraddittorio certo, e così da escludere, o comunque fortemente limitare, il ricorso aglieventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato, nelle fasi successive al giudizio.A seguito dell’abrogazione del comma 1-ter cit., per effetto dell’art. 2, comma 1, lett.o), legge 9 agosto 2024, n. 114, le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenzialesorto con riguardo al regime intertemporale, hanno affermato che la disciplina dettata dallanorma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024(Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 – 01), sicché, stantel’anteriorità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a tale data, la questione posta harilevanza ai fini della decisione.3. Va precisato che, nel sistema delineato dalla riforma Cartabia, vigente rationetemporis, l’onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio era previsto anche nelcaso in cui l'imputato fosse stato presente nelle pregresse fasi del giudizio.La presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale, rimarcata dalladifesa, risulta dunque inconferente, essendo l’onere in discorso funzionale all’esigenza diassicurare celerità e, al contempo, certezza della notificazione; mentre, per l’imputatorimasto assente, era previsto dall’art. 583, comma 1-quater, pure introdotto dalla riformaCartabia, il rilascio di un mandato specifico – poi limitato dalla legge n. 114 del 2024 al solodifensore di ufficio – allo scopo di rendere verificabile la reale conoscenza della pendenza edell'esito del processo in capo all’impugnante e l'esistenza di una sua effettiva volontà diimpugnare.4. Con la richiamata sentenza, le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'onere didepositare l'elezione o la dichiarazione di domicilio può essere assolto anche con il richiamoad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, purché siano rispettati determinatirequisiti.Si richiede che sia contenuto, nell’atto di impugnazione, un richiamo «espresso especifico» alla dichiarazione o elezione di domicilio, che ne indichi anche la «collocazionenel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogoin cui eseguire la notificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv.287855 - 02).5. Nel caso in esame, non risulta agli atti (ai quali questa Corte può accedere inragione della natura processuale dell'eccezione, come stabilito da Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) la presenza di un' autonoma dichiarazione oelezione di domicilio, allegata all’atto di appello, né questo contiene alcun riferimento allasua esistenza.L’elezione di domicilio, che la difesa assume essere incorporata nel mandato adimpugnare la sentenza di primo grado, non soddisfa, dunque, i canoni indicati, posto chenon era espressamente richiamata all’interno dell’atto di gravame così da permettere, ai finidell’instaurando contradditorio e del disbrigo dei necessari adempimenti notificatori,l’immediata ed inequivoca indicazione del luogo in cui l'imputato sarebbe stato reperibile.6. La pronuncia di inammissibilità censurata non esprime, dunque, un meroformalismo, inutilmente restrittivo del diritto di accesso alla impugnazione, in violazionedall'art. 6, par. 1, CEDU, né appare pertinente il richiamo alla sentenza della Corte EDU,28/10/2021, Succi e altri c. Italia.Tale arresto ha riconosciuto integrata la violazione dell’art. 6 § 1 della ConvenzioneEDU, in relazione alla decisione reiettiva di un ricorso resa dalla Corte di cassazione civile,dovuta ad un’applicazione eccessivamente formalistica dei criteri redazionali enunciatidall’art. 360 cod. proc. civ., con particolare riguardo al principio di autosufficienza del ricorso,fatto oggetto, nella specifica vicenda processuale, di applicazione diacronica e nonprevedibile alla luce della giurisprudenza ai tempi nota.Di contro, la pronuncia della Corte di appello qui impugnata, come detto, si èdoverosamente conformata alle indicazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equoquantificare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]