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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03945/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata loro applicata la pena concordata relazione ad una pluralità di furti in abitazione, nella forma consumata o tentata.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso congiunto, a mezzo del loro difensore, formulando un unico motivo con cui lamentano che il giudice non abbia valutato, ex art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza di cause di proscioglimento, non essendo contenuta nel provvedimento impugnato alcuna considerazione critica sulla colpevolezza degli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 163 cod. pen..

Rileva che la Corte territoriale non ha efficacemente argomentato sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la pena inflitta pari ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro settecentocinquanta di multa, fosse di età inferiore agli anni ventuno, al momento della commissione dei reati, senza tenere in considerazione, a questo fine, la confessione e la condotta riparatoria offerta, pur valorizzate nel determinare il trattamento sanzionatorio.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso personale formulando un unico motivo con cui lamenta che il giudice non abbia valutato, ex art. 129 cod. proc. pen.. la sussistenza di cause di proscioglimento.

5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

E' sufficiente ricordare che "In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (Sez. 7, Ordinanza n. 14123 del 09/02/2018, R. 272481).

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, essendo stato proposto personalmente, nonostante la soppressione della prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen.. essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 10.

Per altro verso, il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni di cui supra.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Deve, infatti, ricordarsi che "In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio" (cfr. da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 27761).

Nel caso di specie l'accordo non fa riferimento alla sospensione condizionale della pena e la questione non appare essere stata specificamente rimessa al giudice.

8. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 2/012/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] Rs' SUP> O • .."\‘...7\ DEPOSITAT9 [OSCURATO:PERSONA] oggi, C2- i z_De \ &FUN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata loro applicata la pena concordata relazione ad una pluralità di furti in abitazione, nella forma consumata o tentata. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso congiunto, a mezzo del loro difensore, formulando un unico motivo con cui lamentano che il giudice non abbia valutato, ex art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza di cause di proscioglimento, non essendo contenuta nel provvedimento impugnato alcuna considerazione critica sulla colpevolezza degli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo con cui si duole della falsa applicazione dell'art. 163 cod. pen.. Rileva che la Corte territoriale non ha efficacemente argomentato sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la pena inflitta pari ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro settecentocinquanta di multa, fosse di età inferiore agli anni ventuno, al momento della commissione dei reati, senza tenere in considerazione, a questo fine, la confessione e la condotta riparatoria offerta, pur valorizzate nel determinare il trattamento sanzionatorio. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso personale formulando un unico motivo con cui lamenta che il giudice non abbia valutato, ex art. 129 cod. proc. pen.. la sussistenza di cause di proscioglimento. 5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. E' sufficiente ricordare che "In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (Sez. 7, Ordinanza n. 14123 del 09/02/2018, R. 272481). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, essendo stato proposto personalmente, nonostante la soppressione della prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen.. essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 10. Per altro verso, il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni di cui supra. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve, infatti, ricordarsi che "In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio" (cfr. da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 27761). Nel caso di specie l'accordo non fa riferimento alla sospensione condizionale della pena e la questione non appare essere stata specificamente rimessa al giudice. 8. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 2/012/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] Rs' SUP> O • .."\‘...7\ DEPOSITAT9 [OSCURATO:PERSONA] oggi, C2- i z_De \ &FUN
Sentenza Cassazione n. 03945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris