CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40612/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21275/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11