CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito perché si risolve nella richiesta di integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una chiara - e non censurabile - ricostruzione della condotta del ricorrente confermando la responsabilità per il reato di ricettazione; la Corte ha persuasivamente rilevato (a) che il contratto di noleggio prevedeva Che il veicolo poteva essere condotto esclusivamente dal cliente intestatario del contratto, ovvero l'Allegretti; (b) che quest'ultimo aveva denunciato il furto della vettura in epoca successiva al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso alla guida. ritenuto che la Corte di merito ha, dunque, ritenuto legittimamente che la denuncia di furto non poteva essere considerata veritiera e che gli elementi raccolti consentivano alla Corte di appello di confermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al fatto che lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione circa la disponibilità dell'autovettura provento dell'appropriazione dell'Allegretti (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Cos