CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché volto a contrastare il giudizio speso dai giudici del merito nel denegare le attenuanti di cui all'art 62 bis cp riproducendo argomenti di censura che, nella loro genericità, sono meramente riproduttivi dei profili di critica già prospettati con l'appello o si rivelano eccentrici rispetto al tema di giudizio ( la valorizzazione al fine che occupa della scelta del rito abbreviato) e che dunque non scalfiscono la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito, che si è rivelata immune da incoerenze logiche e, sul piano della relativa adeguatezza, nella sua sinteticità, coerente al laconico tenore della doglianza esposta con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.