CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08139/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 18/10/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO in data 18/1/2017 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 495 cod. proc. pen. per la mancata assunzione delle prove richieste dalla difesa inizialmente ammesse. 1.2. Violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva. 1.3. Vizio di motivazione in relazione alle prove e ai documenti acquisiti nel corso del processo.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato anche in riferimento alle prove assunte. 2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 25 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. D'Angelo insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 495 cod. proc. pen. per la mancata assunzione delle prove richieste dalla difesa, inizialmente ammesse, evidenziando che l'ordinanza con la quale il Tribunale di Livorno ha ridotto la lista testi della difesa autorizzando l'audizione di uno solo dei testimoni sarebbe illegittima. Il provvedimento, infatti, sarebbe stato assunto senza sentire le parti sul punto e senza che nello stesso si desse conto della superfluità o meno dell'audizione dei testi stessi. Diversamente da quanto evidenziato dalla Corte territoriale, poi, il ricorrente ha ritualmente e tempestivamente dedotto in uno specifico motivo di appello che è stato disatteso. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. I poteri del giudice in ordine all'ammissione delle prove sono regolati dall'art.495 cod. proc. pen. che stabilisce che il giudice provvede sentite le parti. Ai sensi del primo comma della norma il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza in merito alla richiesta di ammissione delle prove operando una valutazione in ordine alla pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità delle stesse. Il secondo comma si riferisce allo specifico caso della c.d. controprova e comporta, sempre sentite le parti, una valutazione in ordine alla decisività della stessa. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, il giudice decide sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine all'ammissibilità delle prove e ha il potere, ritenuta la superfluità sopravvenuta, di revocare l'ammissione di prove già ammesse ovvero, di contro, di ammettere prove in precedenza escluse (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794). Come previsto dalla norma tutti questi provvedimenti devono essere assunti sentite le parti. Per tali aspetti, quindi, l'ordinanza è da ritenersi affetta da nullità qualora la stessa sia stata pronunciata in assenza del previsto contraddittorio. Qualora le parti siano state sentite, d'altro canto, l'ordinanza deve ritenersi validamente emessa e ogni eventuale e ulteriore questione, che si riferisce al contenuto dell'ordinanza e alla statuizione in essa contenuta, deve essere oggetto di specifica eccezione da presentarsi, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. pen., non appena si prende atto della motivazione del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 7455 del 13/11/2020, Patasanu, n.m. e Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 con specifico riferimento al vizio di motivazione quanto alla ritenuta superfluità de teste; Sez. 5, n. 321 del 3/12/2020 dep. 2021, Aiello, n.m.; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891, Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680) 1.2. Tanto premesso. i. I provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Livorno in ordine all'ammissione e alla revoca dell'ordinanza con la quale era stato disposto l'esame dei testi indicati dalla difesa sono stati pronunciati, correttamente, in contraddittorio e sotto tale profilo non sono affetti da alcun vizio. I testi erano stati indicati dalla difesa e il loro esame era stato ammesso dal Tribunale, sentite le parti, in data 1° ottobre 2014. L'esame dei citati testi, d'altro canto, non era stato ammesso come prova c.d. contraria ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod. proc. ma era stato correttamente oggetto dell'ordinaria valutazione in ordine all'ammissione o meno delle prove sotto un profilo di pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità e il Tribunale ne ha pertanto disposto l'ammissione ai sensi dell'art. 495 comma 1 cod. proc. pen. Analoga ordinanza di ammissione dei testi, poi, è stata emessa all'inizio dell'udienza del 18 febbraio 2016, allorché è mutata la composizione del collegio del tribunale. Ordinanza questa che il Tribunale, all'esito dell'audizione di alcuni testi del pubblico ministero, valutato che la sussistenza o meno dei fatti oggetto dei capi di imputazione poteva essere compiutamente vagliata ascoltando solo un teste della difesa, è stata revocata disponendo la citazione di un unico teste della difesa per la successiva udienza del 29 giugno 2016. li. A fronte del provvedimento così pronunciato in data 18 febbraio 2016 la difesa - presente sia a tale udienza che a quelle immediatamente successive dei giorni 29 giugno 2016, 20 luglio 2016 e 18 gennaio 2017 (giorno in cui veniva sentito l'unico teste della difesa di cui il Tribunale aveva autorizzato l'audizione)- non ha formulato alcuna osservazione né ha formalizzato alcuna eccezione nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. circa il contenuto o il tenore delle statuizioni contenute nell'ordinanza che prevedeva la revoca dell'ammissione dei citati testi. iv. All'udienza deI gennaio 2017 l'istruttoria dibattimentale veniva dichiarata chiusa e le parti invitate a presentare le conclusioni. Fase anche questa nella quale la difesa nulla ha eccepito.iii. La successiva doglianza quanto all'illegittimità della revoca, formulata sul punto solo con i motivi d'appello, pertanto, è da ritenersi tardiva e l'eventuale vizio deve ritenersi sanato. Come pure correttamente ribadito dalla Corte territoriale, infatti, il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita comunque implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. Ciò in quanto la revoca implicita non determina una violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 c.p.p., comma 4, qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell'istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale (cfr. Sez. 5, n. 9687 del 02/12/2014, dep. 2015, Mascali, Rv. 263184 per la quale: "le parti processuali presenti al dibattimento non possono interloquire soltanto quando siano specificamente interpellate dal Giudice su specifiche questioni ma debbano far valere gli interessi del proprio assistito con i poteri che il Codice loro concede. Quindi, nel momento in cui il Giudice di primo grado abbia dichiarato chiusa la fase istruttoria, ritenendo evidentemente la istruttoria espletata completa e la causa matura per la decisione, ed abbia invitato le parti alla discussione ed a rassegnare le conclusioni, le parti interessate ben avrebbero potuto sollecitare l'assunzione dei testimoni non escussi, assunzione ancora possibile. In effetti, l'invito alla discussione non è altro che il modo scelto dal Giudice di sentire le parti in ordine all'andamento ed allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ed alla sua completezza nonché alla discussione sulle prove raccolte e su quelle eventualmente non espletate. In tale momento le parti avrebbero potuto e dovuto far valete le proprie ragioni, anche in ordine alla presunta incompletezza della istruttoria dibattimentale, dal momento che al termine della discussione il Giudice può anche, melius re perpensa, non emettere sentenza, ma riprendere la istruttoria dibattimentale interrotta"). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere una prova decisiva rilevando che la motivazione della Corte territoriale quanto alla inutilità di sentire i testi della difesa sarebbe errata. Come si evincerebbe da quanto indicato nella lista testi ritualmente depositata, infatti, i testimoni avrebbero dovuto riferire in ordine all'acquisto dell'autovettura e alle ragioni per le quali questo era stato effettuato, introducendo così circostanze significative circa la sussistenza o meno degli elementi costituivi del reato. La doglianza è manifestamente infondata.La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento al fatto incontestato dell'acquisto e della rivendita dell'autovettura da parte dell'imputato e all'irrilevanza della prova in merito alle intenzioni che questi avrebbe avuto), le ragioni della scelta operata non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alle prove e ai documenti acquisiti nel corso del processo evidenziando che la Corte di territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al mancato espletamento dell'esame dell'imputato, questione espressamente posta nel secondo motivo di appello rappresentando che la difesa aveva chiesto un rinvio in quanto l'imputato non poteva essere presente all'udienza del 18 gennaio 2017 per documentati motivi di lavoro poiché lo stesso, macchinista in servizio, non aveva avuto il permesso dalle Ferrovie dello Stato di assentarsi. La doglianza, prospettata quasi incidentalmente a pagina 5 dei motivi di appello, è infondata. A fronte della motivazione complessivamente resa da entrambi i giudici di merito con riferimento agli accertamenti effettuati e ai documenti acquisiti, infatti, la mancata adesione del Tribunale alla richiesta di rinvio al fine di espletare l'esame dell'imputato risulta ininfluente. L'esame dello stesso, d'altro canto, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, Scorsolini, Rv. 275909).4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato anche in riferimento alle prove assunte. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, non sarebbe0 emerso che l'imputato aveva acquistato l'autovettura priva di documenti e targhe e che lo stesso aveva posto in essere alcuna attività tesa a contraffare la documentazione relativa alla stessa autovettura. Sotto tale profilo, peraltro, lo stesso procuratore generale aveva chiesto che il reato fosse qualificato come ricettazione e che fosse dichiarata l'estinzione dello stesso per prescrizione. Da ultimo, poi, la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di considerare l'assenza dell'elemento soggettivo, desumibile dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente e dal fatto che l'autovettura era stata sottoposta a diversi controlli da parte delle forze di polizia, anche un accertamento documentato di una violazione amministrativa, senza che fosse contestata alcuna irregolarità quanto alla provenienza delittuosa della stessa. Sul punto, d'altro canto, la Corte territoriale non avrebbe neanche valutato quanto dichiarato dalla testa Bartola, persona che aveva acquistato la macchina dal ricorrente, alla quale lo stesso, non appena saputo da lei quanto accaduto, aveva detto di andare dai Carabinieri e aveva restituito i soldi. La doglianza, pure formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, fondata sulle modalità di acquisto dell'autovettura e sulla circostanza che i documenti e le targhe a questa apposti, una Mercedes, fossero quelli riferibili a una [OSCURATO:PERSONA], precedentemente intestata all'imputato, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso