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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33530/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 4 febbraio 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 7 C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione del ruolo di conducente dell'autovettura nonché all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato (in primis assumono rilievo le dichiarazioni del teste D'Angelo che conducono al riconoscimento dell'imputato quale conducente del veicolo, essendo l'unico dei soggetti presenti in auto provvisto di patente di guida).

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di Appello, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda illecita (rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, causazione di sinistro stradale, possesso di sostanze stupefacenti, pericolosità della condotta di guida, precedente penale per cessione di stupefacenti).

La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare IX (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 4 febbraio 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 7 C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione del ruolo di conducente dell'autovettura nonché all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato (in primis assumono rilievo le dichiarazioni del teste D'Angelo che conducono al riconoscimento dell'imputato quale conducente del veicolo, essendo l'unico dei soggetti presenti in auto provvisto di patente di guida). Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di Appello, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda illecita (rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, causazione di sinistro stradale, possesso di sostanze stupefacenti, pericolosità della condotta di guida, precedente penale per cessione di stupefacenti). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare IX (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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