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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16315/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, in regime di arresti domiciliari, da lui subita per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

1.2. In data 28/06/2018, il Tribunale di Locri, all'esito del giudizio di primo grado, lo aveva assolto dal reato per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta definitiva il 13/10/2018.

2. L' istante, sovrintendente della Polizia di Stato, già in servizio presso la Polizia di frontiera del porto di [OSCURATO:PERSONA], era accusato di aver preso parte ad un sodalizio dedito ad operazioni di narcotraffico, coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle attività materiali connesse a tale traffico, recapitando messaggi per conto di costoro, accompagnandoli presso gli stabili acquirenti di droga, ovvero mantenendo diretti contatti con gli stessi, fornendo informazioni sulle modalità di elusione dei controlli presso l'area portuale di [OSCURATO:PERSONA], nel caso di trasporto di sostanze stupefacenti via mare.

3. L'ordinanza impugnata ha osservato come la motivazione della sentenza assolutoria faccia ripetuto riferimento alla "opacità" dei comportamenti adottati dal Castagna, così come emergenti dalle conversazioni ambientali registrate, ed a condotte connotate da evidenti profili di illiceità, pur non essendo univocamente riconducibili al settore del narcotraffico.

Ha, in particolare, osservato che il quadro emergente dalla sentenza di assoluzione dà conto di una serie di comportamenti i quali delineano un'assidua frequentazione del Castagna con soggetti risultati certamente coinvolti nel narcotraffico ed una sua costante disponibilità ad intrattenere con questi rapporti ripetutamente adombranti profili illeciti e condotte poco trasparenti.

4. Il ricorso consta di due motivi.

4.1. Con il primo, si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della condotta colposa, laddove si richiamano comportamenti illeciti e/o sospetti e/o opachi ma non riconducibili ai reati di narcotraffico per cui era stata applicata la misura restrittiva.

4.2. Con il secondo, si deduce mancanza di motivazione in relazione alla ricostruzione della condotta colposa con riguardo al mantenimento della misura cautelare, stante l'assenza di valutazione del comportamento processuale tenuto dal ricorrente, il quale, sin dall'applicazione della misura, ha rilasciato dichiarazioni e prodotto documenti volti a chiarire la sua posizione.

5. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.7.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato.

8. In data 04/01/22, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Con particolare riferimento alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come è noto, può essere di due tipi: extraprocessuale (frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale), ovvero processuale (auto-incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi).

Quanto alla colpa extraprocessuale, essa è, per lo più, individuata nelle frequentazioni ambigue: al riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397- 01) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610 -01; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782 -01) ovvero anche comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685 - 01), condotte di connivenza passiva (in caso di ricorrenza di determinati indici), purché sdrit1-4-2te il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01.).

Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.3.

Nel caso di specie, la motivazione, posta a base dell'addebito di colpa grave, risulta immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, applicando il principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione (ex multis, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 -01) ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciutaccertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale.

Il riferimento è, in particolare, ai rapporti diretti e costanti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -, nel cui ambito il Castagna si era adoperato per recapitare messaggi per conto di costoro, per accompagnarli presso [OSCURATO:PERSONA], stabile acquirente di stupefacenti, per fornire loro, quale sovrintendente di Polizia già in servizio presso la Polizia di frontiera del porto di [OSCURATO:PERSONA], informazioni sulle modalità di elusioni dei controlli presso l'area portuale. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione valorizza, in motivazione, il tenore del dialogo captato il 20/10/2011 con il Pezzano, in cui il ricorrente si rende disponibile a verificare la collocazione all'interno del porto di un container di interesse del trafficante, gli riferisce dell'arresto di tale Damiano che avrebbe consentito al Pezzano di godere di maggiori spazi, fa riferimento a un "qualcosa" in arrivo a Roma che sarebbe stato "piazzato" dallo stesso Castagna sul mercato e che sempre il Castagna avrebbe provveduto a "caricare" una volta giunto a destinazione; nel corso del dialogo, entrambi gli interlocutori auspicano che il carico possa passare inosservato alle Forze dell'ordine.

La continuità dei contatti con il Pezzano, il carattere risalente dei rapporti tra i due, la condivisione di un linguaggio criptico, l'incontro tra Castagna ed il Pezzano, subito dopo che quest'ultimo aveva visto il Fattorusso, e la consegna di denaro da parte del Castagna a Spataro e Pezzano presso il distributore di carburanti gestito dai due trafficanti hanno costituito elementi idonei a far ritenere agli inquirenti la compartecipazione del Castagna al sodalizio criminoso oggetto di attenzione.

Il comportamento del Castagna, infatti, evidenzia la sua conoscenza dell'attività illecita svolta dai soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti e configura una situazione obiettiva di contiguità idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, la sua partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti determinando in tal modo l'adozione e il mantenimento del provvedimento restrittivo.

Va, infatti, ricordato che deve intendersi colposa, e quindi ostativa alla riparazione, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Non può, pertanto, considerarsi illogico e carente di motivazione il riconoscimento della colpa grave nella condotta tenuta dal ricorrente, posto che il giudizio sulla medesima va effettuato ex ante e che i fatti di cui innanzi non sono stati esclusi dal giudice penale nella loro materialità.

Si tratta, all'evidenza, di condotte concrete, palesemente improntate a macroscopica leggerezza e imprudenza.

In conclusione, la Corte distrettuale si è attenuta ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del Castagna abbia sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una attività illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore dell'Amministrazione resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01)).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese in favore dell'Amministrazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, in regime di arresti domiciliari, da lui subita per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. In data 28/06/2018, il Tribunale di Locri, all'esito del giudizio di primo grado, lo aveva assolto dal reato per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta definitiva il 13/10/2018. 2. L' istante, sovrintendente della Polizia di Stato, già in servizio presso la Polizia di frontiera del porto di [OSCURATO:PERSONA], era accusato di aver preso parte ad un sodalizio dedito ad operazioni di narcotraffico, coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle attività materiali connesse a tale traffico, recapitando messaggi per conto di costoro, accompagnandoli presso gli stabili acquirenti di droga, ovvero mantenendo diretti contatti con gli stessi, fornendo informazioni sulle modalità di elusione dei controlli presso l'area portuale di [OSCURATO:PERSONA], nel caso di trasporto di sostanze stupefacenti via mare. 3. L'ordinanza impugnata ha osservato come la motivazione della sentenza assolutoria faccia ripetuto riferimento alla "opacità" dei comportamenti adottati dal Castagna, così come emergenti dalle conversazioni ambientali registrate, ed a condotte connotate da evidenti profili di illiceità, pur non essendo univocamente riconducibili al settore del narcotraffico. Ha, in particolare, osservato che il quadro emergente dalla sentenza di assoluzione dà conto di una serie di comportamenti i quali delineano un'assidua frequentazione del Castagna con soggetti risultati certamente coinvolti nel narcotraffico ed una sua costante disponibilità ad intrattenere con questi rapporti ripetutamente adombranti profili illeciti e condotte poco trasparenti. 4. Il ricorso consta di due motivi. 4.1. Con il primo, si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della condotta colposa, laddove si richiamano comportamenti illeciti e/o sospetti e/o opachi ma non riconducibili ai reati di narcotraffico per cui era stata applicata la misura restrittiva. 4.2. Con il secondo, si deduce mancanza di motivazione in relazione alla ricostruzione della condotta colposa con riguardo al mantenimento della misura cautelare, stante l'assenza di valutazione del comportamento processuale tenuto dal ricorrente, il quale, sin dall'applicazione della misura, ha rilasciato dichiarazioni e prodotto documenti volti a chiarire la sua posizione. 5. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato. 8. In data 04/01/22, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Con particolare riferimento alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come è noto, può essere di due tipi: extraprocessuale (frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale), ovvero processuale (auto-incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Quanto alla colpa extraprocessuale, essa è, per lo più, individuata nelle frequentazioni ambigue: al riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397- 01) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610 -01; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782 -01) ovvero anche comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685 - 01), condotte di connivenza passiva (in caso di ricorrenza di determinati indici), purché sdrit1-4-2te il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01.). Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.3. Nel caso di specie, la motivazione, posta a base dell'addebito di colpa grave, risulta immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, applicando il principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione (ex multis, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 -01) ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciutaccertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale. Il riferimento è, in particolare, ai rapporti diretti e costanti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -, nel cui ambito il Castagna si era adoperato per recapitare messaggi per conto di costoro, per accompagnarli presso [OSCURATO:PERSONA], stabile acquirente di stupefacenti, per fornire loro, quale sovrintendente di Polizia già in servizio presso la Polizia di frontiera del porto di [OSCURATO:PERSONA], informazioni sulle modalità di elusioni dei controlli presso l'area portuale. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione valorizza, in motivazione, il tenore del dialogo captato il 20/10/2011 con il Pezzano, in cui il ricorrente si rende disponibile a verificare la collocazione all'interno del porto di un container di interesse del trafficante, gli riferisce dell'arresto di tale Damiano che avrebbe consentito al Pezzano di godere di maggiori spazi, fa riferimento a un "qualcosa" in arrivo a Roma che sarebbe stato "piazzato" dallo stesso Castagna sul mercato e che sempre il Castagna avrebbe provveduto a "caricare" una volta giunto a destinazione; nel corso del dialogo, entrambi gli interlocutori auspicano che il carico possa passare inosservato alle Forze dell'ordine. La continuità dei contatti con il Pezzano, il carattere risalente dei rapporti tra i due, la condivisione di un linguaggio criptico, l'incontro tra Castagna ed il Pezzano, subito dopo che quest'ultimo aveva visto il Fattorusso, e la consegna di denaro da parte del Castagna a Spataro e Pezzano presso il distributore di carburanti gestito dai due trafficanti hanno costituito elementi idonei a far ritenere agli inquirenti la compartecipazione del Castagna al sodalizio criminoso oggetto di attenzione. Il comportamento del Castagna, infatti, evidenzia la sua conoscenza dell'attività illecita svolta dai soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti e configura una situazione obiettiva di contiguità idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, la sua partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti determinando in tal modo l'adozione e il mantenimento del provvedimento restrittivo. Va, infatti, ricordato che deve intendersi colposa, e quindi ostativa alla riparazione, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Non può, pertanto, considerarsi illogico e carente di motivazione il riconoscimento della colpa grave nella condotta tenuta dal ricorrente, posto che il giudizio sulla medesima va effettuato ex ante e che i fatti di cui innanzi non sono stati esclusi dal giudice penale nella loro materialità. Si tratta, all'evidenza, di condotte concrete, palesemente improntate a macroscopica leggerezza e imprudenza. In conclusione, la Corte distrettuale si è attenuta ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del Castagna abbia sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una attività illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore dell'Amministrazione resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01)). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore dell'Amministrazi
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