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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 42721/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 21/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione in relazione ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 582, 583, primo comma, n. 2, 585 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen (capo B) e aveva disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen.

Con sentenza n. 23101 in data 18/5/2020, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza di applicazione della pena limitatamente alla disposta misura di sicurezza personale, evidenziando come il relativo giudizio di pericolosità sociale non fosse stato adeguatamente motivato.

In sede di rinvio, con provvedimento in data 21/12/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha disposto nuovamente, nei confronti di 3riji, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, evidenziando gli elementi che, a suo giudizio, consentivano di articolare il giudizio di attuale pericolosità sociale dell'imputato.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo due motivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 34 e 178 cod. proc. pen., atteso che il Giudice per le indagini preliminari che avrebbe proceduto, in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento ad opera della Corte di cassazione, sarebbe stato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ovvero la stessa persona fisica che aveva emesso il provvedimento annullato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 86 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, nonché l'omessa e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta pericolosità sociale dell'imputato per «travisamento dei dati processuali».

Il giudizio di pericolosità sociale, da compiere alla luce dei criteri stabiliti dall'art.133 cod. pen., sarebbe stato fondato su mere clausole di stile, ovvero «su aspetti privi di rilevanza», costituiti dal titolo di reato relativo a una precedente condanna e dalla mancanza del titolo di soggiorno.

3. In data 26/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, deve ribadirsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza nel collegio giudicante, nel giudizio rescissorio conseguente al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, di un magistrato che abbia integrato l'organo giudiziario che ha adottato il provvedimento annullato, non dà luogo ad alcuna • nullità del provvedimento, ma costituisce causa di mera incompatibilità, la quale può dare luogo a ricusazione attraverso la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.; ricusazione che, nel caso in esame, non è stata, però, proposta dall'imputato (cfr. Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279045-01; Sez. 1, n. 35773 del 5/7/2013, Riccardi, Rv. 256299-01).

Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di censura, a prescindere dall'inesattezza del parametro normativo invocato (attenendo l'art. 86 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 ai soli reati in materia di stupefacenti), deve riconoscersi che le censure difensive sono del tutto aspecifiche, non confrontandosi con le ragioni indicate dal Giudice del rinvio per fondare il giudizio di pericolosità sociale ai sensi degli artt.203 e 133 cod. pen.: ovvero che il soggetto doveva ritenersi persona violenta, già condannata per reati in materia di stupefacenti, priva di lecite fonti di reddito e illegalmente presente nel territorio dello Stato, ad onta dei ripetuti provvedimenti di espulsione, mai ottemperati.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del motivo in esame, il quale non si confronta, in alcun modo, con la congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato in punto di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 7/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 21/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione in relazione ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 582, 583, primo comma, n. 2, 585 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen (capo B) e aveva disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen. Con sentenza n. 23101 in data 18/5/2020, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza di applicazione della pena limitatamente alla disposta misura di sicurezza personale, evidenziando come il relativo giudizio di pericolosità sociale non fosse stato adeguatamente motivato. In sede di rinvio, con provvedimento in data 21/12/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha disposto nuovamente, nei confronti di 3riji, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, evidenziando gli elementi che, a suo giudizio, consentivano di articolare il giudizio di attuale pericolosità sociale dell'imputato. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo due motivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 34 e 178 cod. proc. pen., atteso che il Giudice per le indagini preliminari che avrebbe proceduto, in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento ad opera della Corte di cassazione, sarebbe stato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ovvero la stessa persona fisica che aveva emesso il provvedimento annullato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 86 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, nonché l'omessa e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta pericolosità sociale dell'imputato per «travisamento dei dati processuali». Il giudizio di pericolosità sociale, da compiere alla luce dei criteri stabiliti dall'art.133 cod. pen., sarebbe stato fondato su mere clausole di stile, ovvero «su aspetti privi di rilevanza», costituiti dal titolo di reato relativo a una precedente condanna e dalla mancanza del titolo di soggiorno. 3. In data 26/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, deve ribadirsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza nel collegio giudicante, nel giudizio rescissorio conseguente al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, di un magistrato che abbia integrato l'organo giudiziario che ha adottato il provvedimento annullato, non dà luogo ad alcuna • nullità del provvedimento, ma costituisce causa di mera incompatibilità, la quale può dare luogo a ricusazione attraverso la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.; ricusazione che, nel caso in esame, non è stata, però, proposta dall'imputato (cfr. Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279045-01; Sez. 1, n. 35773 del 5/7/2013, Riccardi, Rv. 256299-01). Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di censura, a prescindere dall'inesattezza del parametro normativo invocato (attenendo l'art. 86 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 ai soli reati in materia di stupefacenti), deve riconoscersi che le censure difensive sono del tutto aspecifiche, non confrontandosi con le ragioni indicate dal Giudice del rinvio per fondare il giudizio di pericolosità sociale ai sensi degli artt.203 e 133 cod. pen.: ovvero che il soggetto doveva ritenersi persona violenta, già condannata per reati in materia di stupefacenti, priva di lecite fonti di reddito e illegalmente presente nel territorio dello Stato, ad onta dei ripetuti provvedimenti di espulsione, mai ottemperati. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del motivo in esame, il quale non si confronta, in alcun modo, con la congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato in punto di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7/10/2021
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