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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 39775/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,3vverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, previa riqualificazione dei fatti originariamente contestati come bancarotta fraudolenta distrattiva nella fattispecie della bancarotta preferenziale, commessi nella qualità prima di socio, arnn-iinistrator unico e poi di liquidatore della "Mihki s.r.i.". 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522 c.p.p, lamentando l'assenza di correlazione tra la contestazione formale delle condotte di bancarotta preferenziale antecedenti al febbraio 2014 e la condanna intervenuta anche per tali fatti nonostante tali condotte appunto non fossero state oggetto di imputazione.

In virtù della intervenuta diversa qualificazione. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 216, comma 3, l.f, lamentando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si assume in particolare che í pagamenti in favore dei creditori siano intervenuti al solo fine di consentire alla società di continuare a svolgere la sua attività (pagando i fornitori, i corrieri e i professionisti) e di evadere le ultime commesse ricevute dai clienti in modo da poter poi procedere al pagamento delle imposte e dei lavoratori, quindi non per ledere la par condicio creditorum. 2.3.Col terzo motivo deduce la indeterminatezza del capo b) dell'imputazione relativo alla bancarotta semplice. 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 217, comma 2, I.f. assumendo l'assenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice documentale per avere in buona sostanza il ricorrente riferito al curatore ove si trovavano le scritture contabile sicché sarebbe stato compito del curatore recuperarle mentre lo stesso curatore, per altro verso, non lamenta nella relazione ex art. 33 I.f. la mancanza di documenti.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito indicate in relazione a ciascuno dei motivi articolati.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato non risultando sussistente la violazione con esso denunciata dal momento che in realtà la riqualificazione dell'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva non ha comportato alcuna alterazione del dato quantitativo ascritto.

La Corte di .appello invero precisa che nella sostanza l'importo complessivo di circa 50.000 euro, oggetto di contestazione, è stato poi solo diversamente ripartito con correlata individuazione della natura della destinazione; di qui la riqualificazione del fatto che in definitiva non è oggetto di specifica contestazione in ricorso che si limita a lamentare la discrasia degli importi e del periodo, laddove peraltro l'assunta limitazione dei fatti originariamente contestati alle sole somme successive al febbraio 2014 non si rinviene nel capo di imputazione.

D'altronde, è lo stesso imputato ad avere riferito in prima battuta al curatore — secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado espressamente richiamata in quella di appello - che le somme mancanti fossero state impiegate per non meglio precisate "spese amministrative e societarie" ovvero per generici "rimborsi", salvo poi a riferire in sede di spontanee dichiarazioni rese in dibattimento che, attesa l'impossibilità di proseguire l'attività per le contingenze del mercato, creatasi, all'inizio dell'anno 2014, egli aveva cercato con le poche disponibilità a disposizione di chiudere tutte le posizioni debitorie con i fornitori, i corrieri e i professionisti che avevano seguito la società in quegli anni.

D'altra parte, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che sì configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è dei tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv 248051; nello stesso senso: Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205620).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che secondo quanto si precisa nelle conformi pronunce di primo e secondo grado sono rimasti insoddisfatti addirittura tutti i creditori privilegiati, quali i lavoratori e lo Stato per crediti d'imposta, oltre che creditori 3 /49- chirografari, e ciò nella piena consapevolezza da parte dell'imputato della irrimediabile disparità che si veniva in tal modo a creare.

E' vero che le pronuncia (Sez. 5 del 4.5.2021 n. 29874, dep. il 29.7.2021) citata in appello dal ricorrente a sostegno della sua tesi afferma che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (ciò in conformità con Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257963 e Sez. 5, Sentenza n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221 - 01); ma è altrettanto vero che essa afferma cosa alquanto diversa da quanto assume il ricorso perché l'intenzione di agire, pagando determinati debiti per salvare la società, deve concretarsi in una ragionevole prospettiva di risoluzione della crisi e non può fondarsi, come nel caso di specie, in una mera asserzione difensiva effettuata sulla base di un principio estrapolato dal contesto di una decisione che peraltro aveva riguardato un caso in cui il pagamento preferenziale aveva avuto ad oggetto crediti privilegiati; in quel caso era necessario anche provare che vi fossero altri creditori privilegiati danneggiati, mentre nel caso in esame sono stati pretermessi — secondo la stessa prospettazione difensiva resa anche dallo stesso imputato - proprio i creditori privilegiati — Stato e lavoratori — sicché la lesione della par condicio è in re ipsa; e quanto all'elemento soggettivo non poteva certamente dirsi esclusa la finalità preferenziale in virtù dì un asserito astratto e generico fine di evitare il fallimento, di proseguire l'attività della società che si sarebbe avvantaggiata della prosecuzione di indeterminate commesse che una volta portate avanti avrebbero consentito introiti da riversare in favore dei debitori privilegiati, laddove in caso di debiti insoddisfatti per importi non modesti l'ulteriore prosecuzione dell'attività senza una concreta prospettiva di risoluzione della crisi sì risolve, piuttosto, nella violazione dell'obbligo di chiedere il fallimento della società e non certo in una pretesa riparatoria.

Deve, invero, invece escludersi il dolo specifico solo laddove l'imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l'intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma.

In particolare, il dolo specifico è stato ritenuto non ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188); eventualità, come detto, non ravvisabile nel caso di specie alla stregua della stessa generica prospettazione difensiva, ed in buona sostanza esclusa dai giudici di merito.1.3.

Il terzo motivo è a sua volta generico, avendo la sentenza impugnata già fornito congrua risposta a quanto viene nella presente sede nuovamente riproposto, avendo essa evidenziato come le indicazioni contenute nel capo d'imputazione sono sufficientemente indicative della contestazione mossa al ricorrente facendo riferimento all'elenco dei libri e delle scritture contabili previsti per legge e tenuti in maniera incompleta e irregolare e indicando il periodo a cui si riferisce l'addebito, ovvero il triennio precedente il fallimento e, altresì, la condotta alternativa prevista dalla norma contestata.

Trattandosi della contestazione di bancarotta semplice deve ritenersi certamente sufficiente il riferimento alle scritture previste dalla legge e al triennio antecedente al fallimento.

A conforto della sufficiente chiarezza dell'imputazione, milita la circostanza che il ricorrente non si è doluto in precedenza della genericità dell'imputazione rispetto alla quale ha in appello piuttosto inteso difendersi contestando la sussistenza del fatto (del quale ha in subordine chiesto la qualificazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).

D'altronde, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (cfr. Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758 - 01), e nel caso di specie la descrizione della condotta corrisponde non solo alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice contestata ma anche a quanto emerso in giudizio, risultando appunto accertati la mancanza di determinate scritture e in ogni caso l'omesso aggiornamento della contabilità successivamente al febbraio 2014 ossia nel triennio anteriore al fallimento.

1.4. Il quarto motivo è aspecifico, avendo la Corte di appello già spiegato come, per un verso, non potesse ravvisarsi nel comportamento assunto dall'imputato alcun atteggiamento collaborativo essendosi egli limitato a consegnare al curatore solo parte delle scritture contabili, come provato anche dal fatto che la difesa del medesimo produceva - solo in giudizio - allorquando la procedura fallimentare era già conclusa - ulteriore documentazione contabile rispetto a quella precedente ricevuta dal curatore.

Né potrebbe assumere rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato la circostanza prospettata in ricorso secondo cui le scritture contabili si trovassero presso un locale indicato al curatore che non avrebbe invece ritenuto di accedervi per verificare l'asserita esistenza presso di esso della documentazione mancante, dal momento che non compete di certo al curatore recuperare le scritture contabili, la cui consegna costituisce obbligo a carico del fallito o dell'amministratore/liquidatore della società.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,3vverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, previa riqualificazione dei fatti originariamente contestati come bancarotta fraudolenta distrattiva nella fattispecie della bancarotta preferenziale, commessi nella qualità prima di socio, arnn-iinistrator unico e poi di liquidatore della "Mihki s.r.i.". 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522 c.p.p, lamentando l'assenza di correlazione tra la contestazione formale delle condotte di bancarotta preferenziale antecedenti al febbraio 2014 e la condanna intervenuta anche per tali fatti nonostante tali condotte appunto non fossero state oggetto di imputazione. In virtù della intervenuta diversa qualificazione. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 216, comma 3, l.f, lamentando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Si assume in particolare che í pagamenti in favore dei creditori siano intervenuti al solo fine di consentire alla società di continuare a svolgere la sua attività (pagando i fornitori, i corrieri e i professionisti) e di evadere le ultime commesse ricevute dai clienti in modo da poter poi procedere al pagamento delle imposte e dei lavoratori, quindi non per ledere la par condicio creditorum. 2.3.Col terzo motivo deduce la indeterminatezza del capo b) dell'imputazione relativo alla bancarotta semplice. 2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 217, comma 2, I.f. assumendo l'assenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice documentale per avere in buona sostanza il ricorrente riferito al curatore ove si trovavano le scritture contabile sicché sarebbe stato compito del curatore recuperarle mentre lo stesso curatore, per altro verso, non lamenta nella relazione ex art. 33 I.f. la mancanza di documenti. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito indicate in relazione a ciascuno dei motivi articolati. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato non risultando sussistente la violazione con esso denunciata dal momento che in realtà la riqualificazione dell'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva non ha comportato alcuna alterazione del dato quantitativo ascritto. La Corte di .appello invero precisa che nella sostanza l'importo complessivo di circa 50.000 euro, oggetto di contestazione, è stato poi solo diversamente ripartito con correlata individuazione della natura della destinazione; di qui la riqualificazione del fatto che in definitiva non è oggetto di specifica contestazione in ricorso che si limita a lamentare la discrasia degli importi e del periodo, laddove peraltro l'assunta limitazione dei fatti originariamente contestati alle sole somme successive al febbraio 2014 non si rinviene nel capo di imputazione. D'altronde, è lo stesso imputato ad avere riferito in prima battuta al curatore — secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado espressamente richiamata in quella di appello - che le somme mancanti fossero state impiegate per non meglio precisate "spese amministrative e societarie" ovvero per generici "rimborsi", salvo poi a riferire in sede di spontanee dichiarazioni rese in dibattimento che, attesa l'impossibilità di proseguire l'attività per le contingenze del mercato, creatasi, all'inizio dell'anno 2014, egli aveva cercato con le poche disponibilità a disposizione di chiudere tutte le posizioni debitorie con i fornitori, i corrieri e i professionisti che avevano seguito la società in quegli anni. D'altra parte, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che sì configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è dei tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205620). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che secondo quanto si precisa nelle conformi pronunce di primo e secondo grado sono rimasti insoddisfatti addirittura tutti i creditori privilegiati, quali i lavoratori e lo Stato per crediti d'imposta, oltre che creditori 3 /49- chirografari, e ciò nella piena consapevolezza da parte dell'imputato della irrimediabile disparità che si veniva in tal modo a creare. E' vero che le pronuncia (Sez. 5 del 4.5.2021 n. 29874, dep. il 29.7.2021) citata in appello dal ricorrente a sostegno della sua tesi afferma che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (ciò in conformità con Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257963 e Sez. 5, Sentenza n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221 - 01); ma è altrettanto vero che essa afferma cosa alquanto diversa da quanto assume il ricorso perché l'intenzione di agire, pagando determinati debiti per salvare la società, deve concretarsi in una ragionevole prospettiva di risoluzione della crisi e non può fondarsi, come nel caso di specie, in una mera asserzione difensiva effettuata sulla base di un principio estrapolato dal contesto di una decisione che peraltro aveva riguardato un caso in cui il pagamento preferenziale aveva avuto ad oggetto crediti privilegiati; in quel caso era necessario anche provare che vi fossero altri creditori privilegiati danneggiati, mentre nel caso in esame sono stati pretermessi — secondo la stessa prospettazione difensiva resa anche dallo stesso imputato - proprio i creditori privilegiati — Stato e lavoratori — sicché la lesione della par condicio è in re ipsa; e quanto all'elemento soggettivo non poteva certamente dirsi esclusa la finalità preferenziale in virtù dì un asserito astratto e generico fine di evitare il fallimento, di proseguire l'attività della società che si sarebbe avvantaggiata della prosecuzione di indeterminate commesse che una volta portate avanti avrebbero consentito introiti da riversare in favore dei debitori privilegiati, laddove in caso di debiti insoddisfatti per importi non modesti l'ulteriore prosecuzione dell'attività senza una concreta prospettiva di risoluzione della crisi sì risolve, piuttosto, nella violazione dell'obbligo di chiedere il fallimento della società e non certo in una pretesa riparatoria. Deve, invero, invece escludersi il dolo specifico solo laddove l'imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l'intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma. In particolare, il dolo specifico è stato ritenuto non ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188); eventualità, come detto, non ravvisabile nel caso di specie alla stregua della stessa generica prospettazione difensiva, ed in buona sostanza esclusa dai giudici di merito.1.3. Il terzo motivo è a sua volta generico, avendo la sentenza impugnata già fornito congrua risposta a quanto viene nella presente sede nuovamente riproposto, avendo essa evidenziato come le indicazioni contenute nel capo d'imputazione sono sufficientemente indicative della contestazione mossa al ricorrente facendo riferimento all'elenco dei libri e delle scritture contabili previsti per legge e tenuti in maniera incompleta e irregolare e indicando il periodo a cui si riferisce l'addebito, ovvero il triennio precedente il fallimento e, altresì, la condotta alternativa prevista dalla norma contestata. Trattandosi della contestazione di bancarotta semplice deve ritenersi certamente sufficiente il riferimento alle scritture previste dalla legge e al triennio antecedente al fallimento. A conforto della sufficiente chiarezza dell'imputazione, milita la circostanza che il ricorrente non si è doluto in precedenza della genericità dell'imputazione rispetto alla quale ha in appello piuttosto inteso difendersi contestando la sussistenza del fatto (del quale ha in subordine chiesto la qualificazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.). D'altronde, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (cfr. Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758 - 01), e nel caso di specie la descrizione della condotta corrisponde non solo alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice contestata ma anche a quanto emerso in giudizio, risultando appunto accertati la mancanza di determinate scritture e in ogni caso l'omesso aggiornamento della contabilità successivamente al febbraio 2014 ossia nel triennio anteriore al fallimento. 1.4. Il quarto motivo è aspecifico, avendo la Corte di appello già spiegato come, per un verso, non potesse ravvisarsi nel comportamento assunto dall'imputato alcun atteggiamento collaborativo essendosi egli limitato a consegnare al curatore solo parte delle scritture contabili, come provato anche dal fatto che la difesa del medesimo produceva - solo in giudizio - allorquando la procedura fallimentare era già conclusa - ulteriore documentazione contabile rispetto a quella precedente ricevuta dal curatore. Né potrebbe assumere rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato la circostanza prospettata in ricorso secondo cui le scritture contabili si trovassero presso un locale indicato al curatore che non avrebbe invece ritenuto di accedervi per verificare l'asserita esistenza presso di esso della documentazione mancante, dal momento che non compete di certo al curatore recuperare le scritture contabili, la cui consegna costituisce obbligo a carico del fallito o dell'amministratore/liquidatore della società. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico
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