CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 03524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pescara, su appello della parte civile, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni colpose a lei ascritto - ha condannato la medesima al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la contestazione, l'imputata, nell'effettuare una manovra di retromarcia, urtava colposamente con la ruota anteriore della sua autovettura la gamba destra del Ciuban, cagionando allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5 s.c. (fatto del 14.1.2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con unico articolato motivo, la violazione del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, per avere la sentenza impugnata ribaltato la pronuncia liberatoria, sia pure agli effetti civili, senza provvedere alla rinnovazione istruttoria dei testi ritenuti decisivi, limitandosi a rivalutare cartolarmente le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dalla persona offesa e dal teste d'accusa Vannarelli. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 6. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non si è attenuta al principio stabilito di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Nel caso di specie, in effetti, il giudice dell'appello ha ribaltato il giudizio assolutorio del primo giudice, ai fini civili, senza provvedere ad alcuna rinnovazione 2 e istruttoria, limitandosi a rivalutare cartolarmente le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado. 7. Le citate Sezioni unite Cremonini hanno anche stabilito il principio che, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio debba essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 01); nel caso di specie, a seguito del disposto rinvio, il giudice civile provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 10 novembre 2021 T Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ndro Ranaldi E m ap.dieIe ,Dì; t;t1 DEP