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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 33376/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18598/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF MRNGCR72M18B69Y) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Filangieri n. 48 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 2204/2017 depositata il12/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2204/17/17 della CTR del lazio, depositata il 12 aprile 2017, con la quale veniva annullata la cartella esattoriale relativa a d’imposta di registro annualità2006, per l’invalidità della notificazione dell’atto presupposto.

Replica con controricorso la contribuente, la quale, in data 4.06.2019 ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 legge 119/2018, depositando la relativa documentazione (domanda di definizione e modello F24 debitamente pagato). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.; per avere la CTR affermato la tempestività del ricorso in data 25 gennaio 2013, atteso che il ricorso era stato inoltrato per posta dalla contribuente in data 2 febbraio 2013, come evincibile dal timbro postale del plico trasmesso a mezzo posta raccomandata contenente il ricorso del giudizio di primo grado e dunque, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

2. Con la seconda doglianza, si prospetta la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 200/1967, nonché dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere i giudici territoriali ritenuto non correttamente eseguita la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’assenza dell’invio della raccomandata alla residenza estera della contribuente come risultante dall’AIRE.

Assume che ai sensi del cit. art. 30, la notificazione può essere disposta tramite autorità consolare all’estero la quale provvede direttamente o tramite autorità locali – in conformità alle convenzioni e alle leggi dello stato di residenza – alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni.

Si obietta che l’avviso risulta correttamente notificato tramite autorità consolare, ancorchè con esito negativo, avendo l’ambasciata d’Italia presso il principato di Monaco comunicato l’irreperibilità della destinataria all’indirizzo all’epoca risultante all’AIRE, seguita tuttavia dalla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso l’ultimo domicilio conosciuto nel territorio italiano ( Roma, via Giovannelli n. 4). 3.Vista l’istanza di sospensione con la quale la contribuente dà atto di aver presentato all’amministrazione finanziaria, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l’intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018; che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; Ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18598/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF MRNGCR72M18B69Y) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Filangieri n. 48 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2204/2017 depositata il12/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2204/17/17 della CTR del lazio, depositata il 12 aprile 2017, con la quale veniva annullata la cartella esattoriale relativa a d’imposta di registro annualità2006, per l’invalidità della notificazione dell’atto presupposto. Replica con controricorso la contribuente, la quale, in data 4.06.2019 ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 legge 119/2018, depositando la relativa documentazione (domanda di definizione e modello F24 debitamente pagato). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.; per avere la CTR affermato la tempestività del ricorso in data 25 gennaio 2013, atteso che il ricorso era stato inoltrato per posta dalla contribuente in data 2 febbraio 2013, come evincibile dal timbro postale del plico trasmesso a mezzo posta raccomandata contenente il ricorso del giudizio di primo grado e dunque, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. 2. Con la seconda doglianza, si prospetta la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 200/1967, nonché dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere i giudici territoriali ritenuto non correttamente eseguita la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’assenza dell’invio della raccomandata alla residenza estera della contribuente come risultante dall’AIRE. Assume che ai sensi del cit. art. 30, la notificazione può essere disposta tramite autorità consolare all’estero la quale provvede direttamente o tramite autorità locali – in conformità alle convenzioni e alle leggi dello stato di residenza – alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni. Si obietta che l’avviso risulta correttamente notificato tramite autorità consolare, ancorchè con esito negativo, avendo l’ambasciata d’Italia presso il principato di Monaco comunicato l’irreperibilità della destinataria all’indirizzo all’epoca risultante all’AIRE, seguita tuttavia dalla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso l’ultimo domicilio conosciuto nel territorio italiano ( Roma, via Giovannelli n. 4). 3.Vista l’istanza di sospensione con la quale la contribuente dà atto di aver presentato all’amministrazione finanziaria, in data 31 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l’intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018; che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; Ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma
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