CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44645/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 29 gennaio 2018 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un furto tentato ed uno consumato — entrambi pluriaggravati — di cavi di rame all'interno della sede della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". 2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei propri difensori di fiducia. 3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] contiene due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità siccome ancorato ad un dato di scarsa valenza indiziaria, quale la disponibilità di un certo cellulare in capo al ricorrente e l'aggancio, da parte di tale apparecchio, di una cella compatibile con il luogo teatro dei fatti, compatibilità peraltro messa in dubbio da un teste di polizia giudiziaria escusso. 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conta anch'esso due motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione perché la responsabilità del prevenuto per il reato sub A) fonda sulla sola circostanza che la ex convivente del ricorrente aveva denunziato la sottrazione (peraltro ritirando la denunzia quindici giorni dopo), da parte di quest'ultimo, di un furgone, poi ritrovato sul luogo del tentato furto. La motivazione della Corte di appello sullo specifico motivo di gravame, con cui si contestava la gravità dell'indizio, era del tutto apparente. 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla risposta della Corte di merito al motivo di appello che concerneva il criterio di attribuzione al ricorrente del cellulare localizzato sul luogo ed al momento dei fatti. In particolare la Corte territoriale avrebbe motivato in maniera insoddisfacente sulle incertezze del teste di p.g. escusso sul punto. Analoga carenza argonnentativa il ricorrente ravvisa nella risposta della Corte territoriale quanto alla localizzazione dell'utenza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, in quanto: - quello del Dashi sarebbe versato in fatto e contesterebbe la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, decisa sulla base di argomentazioni non implausibili; — quello dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, giacché la motivazione che sostiene la conferma del giudizio di colpevolezza resa dalla Corte di appello di Ancona è manifestamente illogica siccome caratterizzata da un'impostazione congetturale. L'unico elemento che, a lume della decisione avversata, collega l'imputato ai fatti per cui si procede è, infatti, la riconducibilità al medesimo di un'utenza che, la notte dei misfatti, avrebbe agganciato celle compatibili con quelle ove è ubicata la sede della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Ebbene, da una parte, il Collegio di appello non ha fornito risposta agli interrogativi posti nel gravame di merito al tema della riferibilità dell'utenza al Dashi; dall'altra, i Giudici di appello non hanno indicato altri elementi significativi che possano collegare l'imputato ai fatti sub iudice, troppo labile essendo la circostanza che la predetta utenza abbia effettuato telefonate a quella in uso a [OSCURATO:PERSONA], autore del furto del 25 luglio 2013, di cui peraltro Dashi non risponde. Se ne trae un costrutto disorganico, privo della necessaria linearità logica per ricondurre gli addebiti anche al Dashi, costrutto su cui, dunque, la Corte di appello dovrà ritornare con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile siccome manifestamente infondato, dal momento che intende contestare dei dati di innegabile valenza indiziaria che, razionalmente considerati dalla Corte di appello, hanno dato luogo alla conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato. Si tratta, in primo luogo, del ritrovamento, sul luogo del tentato furto sub a), del furgone di cui il ricorrente era stato accusato dalla ex convivente di essersi indebitamente appropriato; e della localizzazione dell'apparecchio cellulare in uso al ricorrente nella zona ove è ubicata la sede della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in occasione del furto di cui al capo b). Tali elementi, tenuto conto del controllo del 12 luglio 2013 proprio nella zona dei furti e dell'arresto in flagranza quanto a quello commesso il 25 luglio 2013 in occasione dell'ennesimo furto presso il medesimo stabilimento, costituiscono un coacervo di elementi che giustificano il ritenuto coinvolgimento del prevenuto, che le sue scarne osservazioni non inficiano nella loro tenuta logica e che la parte tenta di mettere in discussione proponendo una versione alternativa dei fatti. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento