CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in data 15 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di un assegno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale e processuale, oltre che vizio della motivazione, nella parte in cui la sentenza aveva confermato l'ordinanza istruttoria di revoca della prova testimoniale a discarico, senza alcuna valutazione delle ragioni che legittimavano la revoca della prova già ammessa. 3. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità dell'imputato, avendo la sentenza trascura:o l'indicazione della provenienza del titolo, la buona fede dell'imputato nel riceverlo, la conseguente mancanza assoluta di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, eccessiva e inadeguata rispetto alle concrete modalità del fatto, oltre che all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico, poiché si limita a insistere circa l'asserita erroneità dell'ordinanza di revoca del teste a discarico, senza confrontarsi con la motivazione della Corte che ha indicato la causa della disposta revoca nell'accertata superfluità della (generica) prova a discarico articolata, sulla base dei risultati dell'istruttoria già svolta (che avevano dato atto dell'inverosimile e incompleta indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza dell'assegno ricettato). 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che trova la sua base logica ancora nell'omessa assunzione della prova a discarico, è anch'esso reiterativo; la Corte territoriale ha indicato puntualmente le ragioni di fatto che dimostravano il carattere generico e inverosimile dell'asserita provenienza del titolo di credito, che l'imputato avrebbe ricevuto da un soggetto non identificato da la p.g. (pur essendo state svolte le necessarie verifiche) per la compravendita di un veicolo non documentata e del tutto indimostrata, circostanza che per giurisprudenza consolidata integra la prova della consapevolezza dell'agente in ordine all'illecita provenienza del bene (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0); inoltre, la stessa natura del bene e il rigoroso regime di circolazione giuridica costituiscono ulteriori elementi che rafforzano - in assenza di attendibili indicazioni fornite dall'imputato - il giudizio sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del titolo di credito (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 0). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: è pacifico in giurisprudenza che l'ipotesi attenuata prevista per il delitto di ricettazione è da escludere quando già il dato relativo al danno patrimoniale sia in contresto con la nozione della lievità della lesione; il che porta a escludere la circostanza attenuante della ricettazione attenuata con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, «poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01; Sez. 2, n. 31169 del 01/06/2006, Pomettini, Rv. 234681 - 0), valore che nella specie (euro 5.300) non è stato considerato lieve. 1.4. Manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso; la sentenza impugnata ha ridotto la misura della pena inflitta, fissandola rei minimo edittale e aumentandola per la contestata e ritenuta recidiva in misura sinanche inferiore a quella stabilita dall'art. 99, comma 4, cod. pen.; ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche evidenziando precedenti specifici e l'assenza di elementi positivi da valorizzare, così motivando in modo perfettamente aderente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, a: fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nelle stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannak.10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma