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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 23252/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tirana (Albania) avverso la ordinanza del 23/04/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 23 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, convalidando l'arresto eseguito in data 22 aprile 2022 per il reato, commesso in Belgio nel 2021, di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, vendita e traffico illecito di sostanze stupefacenti, oggetto di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti il 5 aprile 2022 dalle Autorità giudiziarie del Regno del Belgio.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge sotto due profili: a) con riferimento agli artt. 143, 178, 179 cod. proc. pen., risultando il formulario "A" — quale unico documento a supporto dell'arresto - tradotto esclusivamente in lingua inglese e non in lingua italiana, con la conseguente nullità dell'ordinanza cautelare per la mancata conoscenza del contenuto legale dell'accusa in assenza di una formale traduzione, attesa l'irrilevanza della scienza personale del Giudice, che, nel corso dell'udienza di convalida, ha provveduto direttamente alla traduzione dell'atto; b) con riferimento all'art. 9, commi 4 e 5, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga sulla scorta del mero nomen iuris del titolo cautelare, senza esplicitare in concreto gli effettivi indici della rilevata esigenza cautelare, né individuare la possibilità, ai sensi dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., di misure maggiormente adeguate, avuto riguardo alla prospettata disponibilità di un'abitazione familiare e alla circostanza relativa alla presenza dei genitori in Ravenna.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 maggio 2022 il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Il primo motivo è infondato, poiché non tiene conto di quanto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Jabri, Rv. 269838), secondo cui l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma 2, legge cit., in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto.

Nel caso or ora richiamato, peraltro, analogamente a quanto verificatosi in quello oggetto del presente giudizio, l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di appello.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Consigliere delegato dà atto di aver provveduto alla traduzione in lingua italiana delle indicazioni contenute nel formulario, sì da consentire all'arrestato di fornire la sua versione difensiva dopo essere stato pienamente edotto di tali indicazioni.

3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo, poiché secondo il pacifico insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Elnnazaj, Rv. 256568), in tema di mandato d'arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma 5, legge cit., deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.

A tale principio non si è uniformata l'ordinanza impugnata, dalla cui motivazione non è dato evincere alcun elemento concretamente idoneo ad integrare i presupposti del su indicato periculum libertatis, dalla Corte territoriale desunto unicamente sulla base di considerazioni astratte o meramente congetturali (gravità del titolo di reato e ipotizzati collegamenti all'estero), senza prendere in esame, peraltro, le prospettate circostanze relative all'eventuale radicamento del ricorrente sul territorio italiano e all'idoneità di misure cautelari meno afflittive, parimenti idonee a tutelare le esigenze della consegna.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti alla Corte territoriale per nuovo esame in merito alla sussistenza del pericolo di fuga e all'eventuale adeguatezza di misure cautelari meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.

M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 13 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tirana (Albania) avverso la ordinanza del 23/04/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 23 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, convalidando l'arresto eseguito in data 22 aprile 2022 per il reato, commesso in Belgio nel 2021, di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, vendita e traffico illecito di sostanze stupefacenti, oggetto di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti il 5 aprile 2022 dalle Autorità giudiziarie del Regno del Belgio. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge sotto due profili: a) con riferimento agli artt. 143, 178, 179 cod. proc. pen., risultando il formulario "A" — quale unico documento a supporto dell'arresto - tradotto esclusivamente in lingua inglese e non in lingua italiana, con la conseguente nullità dell'ordinanza cautelare per la mancata conoscenza del contenuto legale dell'accusa in assenza di una formale traduzione, attesa l'irrilevanza della scienza personale del Giudice, che, nel corso dell'udienza di convalida, ha provveduto direttamente alla traduzione dell'atto; b) con riferimento all'art. 9, commi 4 e 5, della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga sulla scorta del mero nomen iuris del titolo cautelare, senza esplicitare in concreto gli effettivi indici della rilevata esigenza cautelare, né individuare la possibilità, ai sensi dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., di misure maggiormente adeguate, avuto riguardo alla prospettata disponibilità di un'abitazione familiare e alla circostanza relativa alla presenza dei genitori in Ravenna. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 maggio 2022 il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Il primo motivo è infondato, poiché non tiene conto di quanto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Jabri, Rv. 269838), secondo cui l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma 2, legge cit., in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. Nel caso or ora richiamato, peraltro, analogamente a quanto verificatosi in quello oggetto del presente giudizio, l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di appello. Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Consigliere delegato dà atto di aver provveduto alla traduzione in lingua italiana delle indicazioni contenute nel formulario, sì da consentire all'arrestato di fornire la sua versione difensiva dopo essere stato pienamente edotto di tali indicazioni. 3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo, poiché secondo il pacifico insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Elnnazaj, Rv. 256568), in tema di mandato d'arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma 5, legge cit., deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta. A tale principio non si è uniformata l'ordinanza impugnata, dalla cui motivazione non è dato evincere alcun elemento concretamente idoneo ad integrare i presupposti del su indicato periculum libertatis, dalla Corte territoriale desunto unicamente sulla base di considerazioni astratte o meramente congetturali (gravità del titolo di reato e ipotizzati collegamenti all'estero), senza prendere in esame, peraltro, le prospettate circostanze relative all'eventuale radicamento del ricorrente sul territorio italiano e all'idoneità di misure cautelari meno afflittive, parimenti idonee a tutelare le esigenze della consegna. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti alla Corte territoriale per nuovo esame in merito alla sussistenza del pericolo di fuga e all'eventuale adeguatezza di misure cautelari meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q. M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 13 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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