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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50563/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Sassari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011.

Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

M. Palmieri, deducendo, con motivo unico, un vizio (manifesta illogicità e carenza di motivazione), inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze di fatto, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e, comunque, ineccepibile della Corte territoriale.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, . l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez.

U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Sassari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. M. Palmieri, deducendo, con motivo unico, un vizio (manifesta illogicità e carenza di motivazione), inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze di fatto, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e, comunque, ineccepibile della Corte territoriale. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, . l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 50563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris