CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6608/2016depositata in data 3 novembre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – Agente della Riscossione emetteva, nei confrontidel sig. [OSCURATO:PERSONA], la cartella di pagamento n. 09720120295179713.Con quest’ultima venivano richiesti: il pagamento di euro 32.765,94 (dicui euro 20.698,52 in relazione all’anno d’imposta 2005 ed euroNumero registro generale 6446/2017Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 9984/2026Data pubblicazione 17/04/202612.061,54 relativi all’anno d’imposta 2006); diritti di notifica pari ad euro5,88 per iscrizioni a ruolo riferibili ad IRPEF, [OSCURATO:PERSONA]IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] all’IRPEF; sanzioni ed interessi.2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 11743/2015, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] II di Roma dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva ingiudizio il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dellasentenza di primo grado.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6608/2016, depositata in data 3novembre 2016, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 perla quale il contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 160 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come l’Ufficio nonavesse mai prodotto la notifica completa dell’avviso di ricevimento dellanotificazione della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, cosìomettendo anche di identificare il correlato effetto dell’inesistenza dellanotificazione stessa; in altri termini, la C.t.r. non ha considerato chel’inesistenza della notifica produrrebbe quale effetto giuridico-processualeche l’atto debba considerarsi tamquam non esset, per cui il giudice diNumero registro generale 6446/2017Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 9984/2026Data pubblicazione 17/04/2026seconde cure non avrebbe potuto e dovuto entrare nel merito dell’attostesso, né esaminare le eccezioni proposte dall’Ufficio, stante l’inesistenzadegli atti notificati al contribuente.1.2 Il motivo è inammissibile. La censura non si confronta correttamentecon la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza. La C.T.R., infatti,dopo avere dato atto dell’incompletezza dei documenti comprovanti lanotificazione degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartellaimpugnata, ha statuito che l'accertata nullità della notifica degli avvisidi accertamento, consentiva, in ogni caso, al contribuente di opporsi,come d’altronde dallo stesso fatto, alla pretesa impositiva portata daisuddetti avvisi. Ciò, peraltro, in linea con la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, in materia, a partire dalla sentenza n.5791 del 4 marzo2008 delle Sezioni Unite. Va, peraltro, evidenziato che la tesi difensivasecondo la quale dall’inesistenza della notificazione discenderebbel’inesistenza/nullità dell’atto impositivo è diametralmente opposta allagiurisprudenza consolidata di questa Corte la quale ritiene che in temadi atti di imposizione tributaria, la notificazione non è requisito di giuridicaesistenza e perfezionamento, ma condizione integrativa d’efficacia, sicchèla sua inesistenza o invalidità non determina in via automatical’inesistenza dell’atto… ( Cass. n. 21071 del 24/08/2018, e inprecedenza, Cass.n.2203/2018).2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto fondate le nuove eccezioniproposte dall’Ufficio con il ricorso in appello, così contravvenendo all’art.345, secondo comma, c.p.c., secondo cui dette eccezioni dovrebberoessere dichiarate improcedibili ed inammissibili per l’impossibilità diproporre nel secondo grado di giudizio nuove eccezioni che non sianorilevabili d’ufficio; in altri termini, la C.t.r. ha omesso di considerare comeNumero registro generale 6446/2017Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 9984/2026Data pubblicazione 17/04/2026non possano essere proposte per la prima volta, nel giudizio di gravame,le eccezioni vere e proprie, che sono riservate alla disponibilità della partenei casi espressamente previsti dalla legge o quando, come nel caso dispecie, concernono fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle altruipretese.Il motivo è inammissibile.2.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantementeaffermato che la denuncia di vizi processuali non può essere fine a séstessa. L’impugnazione è inammissibile se la parte si limita a lamentareun’irregolarità formale senza specificare in che modo tale errore abbiainciso negativamente sulla sua capacità di difendersi o in che modo abbiacondotto a una decisione di merito ingiusta.Con un autorevole arresto (Cass., 11/03/2020, n. 6868 e giurisprudenzaivi richiamata), si è ritenuto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tuteli l’interesse all’astratta regolaritàdell’attività giudiziaria, ma garantisca solo l’eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciataviolazione. Sicché, una violazione che non abbia alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi,all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico, non può costituireoggetto di motivo di ricorso. Ne consegue che è inammissibilel’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto didifesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.2.2. Ancora, si è affermato (Cass., 26/09/2023, n. 27427) che “è di normainammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ovenon si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione dellaregola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del dirittodi difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo”. Inoltre, il principioNumero registro generale 6446/2017Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 9984/2026Data pubblicazione 17/04/2026non si limita a richiedere una mera enunciazione del pregiudizio, maimpone alla parte di specificare e, se del caso, provare, in che modo ilvizio processuale abbia concretamente compromesso le sue facoltàdifensive.2.3. Nella fattispecie in esame, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrareche l’introduzione di tali “nuove eccezioni” gli avesse impedito dicontrodedurre efficacemente o, comunque, che, se tali eccezioni fosserostate dichiarate inammissibili, la decisione finale sarebbe stata diversa e alui più favorevole. In assenza di una simile allegazione specifica, ladoglianza si riduce a una critica sulla mera regolarità formale del processo,che, come visto, non trova tutela nell’ordinamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 42,d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. non ha dichiarato la nullità della cartella di pagamentoemessa nei suoi confronti, omettendo di rilevare come la stessa fossesottoscritta da un soggetto non legittimato e fondata su iscrizioni derivantida atti impositivi affetti da nullità.Il motivo è inammissibile.3.1. Preliminarmente, la censura va considerata questione nuova per nonavere il ricorrente rappresentato di averla riproposta in appello a seguitodi produzione documentale dell’Ufficio.Essa è comunque infondata. Costituisce principio pacifico quello secondocui la cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importicontenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvatocon decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizionedell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne laprovenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, dellacausale tramite apposito numero di codice. L’omessa sottoscrizione dellacartella di pagamento da parte del funzionario competente non comportaNumero registro generale 6446/2017Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 9984/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione delsigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto chetale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativotitolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 deld.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossionedegli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondol’apposito modello, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, masolo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite appositonumero di codice, giacché l’autografia della sottoscrizione è elementoessenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dallalegge (Cass., 04/12/2019, n. 31605; Cass., 07/09/2018, n. 21844). Taleprincipio corrisponde ad un pacifico insegnamento del diritto vivente,autorevolmente confermato, tra l’altro, da Corte cost. n. 117/2000, che,25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva che lacartella di pagamento fosse provvista di sottoscrizione autografa, ha avutomodo di chiarire che «l’autografia della sottoscrizione è elementoessenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamenteprevista dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti neldocumento sia possibile individuare con certezza l’Autorità da cui l’attoproviene».4. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàNumero registro generale 6446/2017Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 9984/2026Data pubblicazione 17/04/2026parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti