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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16631/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della negativa condotta tenuta da Pola in costanza della stessa, essendosi egli reso responsabile di un grave episodio di aggressione, in concorso con altri soggetti, ai danni di due clienti all'interno del suo esercizio di ristorazione; ritenuto che con la relativa decisione siano state pienamente motivate le ragioni per le quali la condotta dell'affidato è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura, avuto riguardo alla gravità dell'episodio e alla contestazione di condotte analoghe tenute dal soggetto in precedenza, per le quali vi era stata una diffida da parte del Magistrato di sorveglianza; ritenuto che le doglianze, con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza già adeguatamente scrutinati, con motivazione congrua e logica, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, in particolare per quanto concerne il ruolo rivestivo nel frangente dall'affidato e dai concorrenti e a ipotizzare una differente qualificazione giuridica dei fatti, comunque integranti profili di rilevanza penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della negativa condotta tenuta da Pola in costanza della stessa, essendosi egli reso responsabile di un grave episodio di aggressione, in concorso con altri soggetti, ai danni di due clienti all'interno del suo esercizio di ristorazione; ritenuto che con la relativa decisione siano state pienamente motivate le ragioni per le quali la condotta dell'affidato è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura, avuto riguardo alla gravità dell'episodio e alla contestazione di condotte analoghe tenute dal soggetto in precedenza, per le quali vi era stata una diffida da parte del Magistrato di sorveglianza; ritenuto che le doglianze, con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza già adeguatamente scrutinati, con motivazione congrua e logica, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, in particolare per quanto concerne il ruolo rivestivo nel frangente dall'affidato e dai concorrenti e a ipotizzare una differente qualificazione giuridica dei fatti, comunque integranti profili di rilevanza penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 16631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris