CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) FESTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) D'AMELIO Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Pietro MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 13 novembre 2020 il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli ha convalidato il sequestro probatorio di urgenza di due orologi di proprietà degli indagati [OSCURATO:PERSONA] FESTA e [OSCURATO:PERSONA]AMELIO in relazione al reato di c:ui all'art. 648 cod. pen., provvedimento notificato al difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 27 novembre 2020. 2. In data 12 gennaio 2022 gli indagati hanno depositato richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio. 3. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame; secondo i giudici distrettuali l'istanza presentata in data 12 gennaio 2022 è tardiva in quanto presentata oltre il termine di dieci giorni - fissato dall'art. 324 cod. proc. pen.- dalla data in cui gli interessati hanno avuto conoscenza dell'esecuzione del sequestro, perché è certo che il 26 ottobre 2021 i difensori degli indagati hanno depositato, presso la segreteria della Procura della Repubblica di Napoli, istanza di dissequestro degli orologi «sottoposti a vincolo di indisponibilità con decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 13/11/2020» (vedi pag. 1 dell'istanza di dissequestro), istanza rigettata dal Pubblico Ministero con provvedimento del 28 dicembre 2021. 4. [OSCURATO:PERSONA] FESTA e [OSCURATO:PERSONA]AMELIO, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame. 5. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 324 e 355 cod. proc. pen.; secondo la difesa il termine per la presentazione del riesame decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto notizia del sequestro convalidato e delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida e, di conseguenza, esclusivamente dal momento in cui lo stesso abbia ricevuto la notifica di tale provvedimento (notifica obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 355 cit.). Gli indagati non hanno ricevuto alcuna notifica del decreto di convalida del sequestro probatorio e, di conseguenza, è del tutto ininfluente la circostanza che i loro difensori abbiano depositato istanza di dissequestro atteso l'assenza di circostanze fattuali da cui desumere che gli indagati abbiano preso cognizione dell'avvenuta convalida e della relativa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono. 2. Il Tribunale ha affermato che il termine previsto dall'alt. 324 cod. proc. pen. è decorso dalla data del 26/10/2021 e, quindi dal momento in cui i difensori di fiducia degli indagati hanno depositato, presso la segreteria del Pubblico Ministero, istanza di dissequestro e restituzione degli orologi sottoposti a vincolo reale. Tale affermazione non tiene conto del fatto che il decreto di convalida di sequestro non risulta esser stata notificato agli indagati e si pone in contrasto con il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di riesame del provvedimento di convalida del sequestro. Secondo questa Corte di Cassazione, infatti, il termine di dieci giorni fissato dell'art. 355, comma 3, cod. proc. pen. decorre esclusivamente dalla notifica del provvedimento di convalida all'interessato e l'eventuale istanza di restituzione avanzata in un momento anteriore a tale notifica non determina la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame del decreto del Pubblico 7' Ministero (vedi Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611; Sez. 3, n. 3658 del 19/04/2021 non massimata; Sez. 5, n. 23915 del 03/04/2019 non massi mata). Va, inoltre, sottolineato che la data alternativa in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro diversa da quella di notifica del provvedimento di convalida non può essere accertata dal giudice in modo indiziario, costituendo notizia certa dell'avvenuto sequestro solo quei fatti materiali che comprovano in modo inequivocabile tale conoscenza, quale ad esempio l'acquisizione di copia del provvedimento di convalida da parte dell'interessato (vedi Sez. 3, n. 39003 del 26/09/2007, Galli, Rv. 237932 - 01). [OSCURATO:PERSONA] condivide, pertanto, il consolidato indirizzo ermeneutico secondo il quale, per determinare la decorrenza del predetto termine, il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente avuto notizia dell'avvenuta convalida del sequestro e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida, anche in considerazione del fatto che tale provvedimento potrebbe anche non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (vedi Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333 - 01). 3. Dall'applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie oggetto di scrutinio discende la fondatezza della doglianza difensiva, il Tribunale, applicando erroneamente il disposto degli artt. 324 e 355 cod. proc. pen., ha desunto in modo apodittico l'avvenuta conoscenza del provvedimento di convalida da parte degli interessati da un fatto materiale (presentazione da parte dei difensori di una istanza di dissequestro) assolutamente inidoneo a dimostrare in modo certo la necessaria conoscenza delle motivazioni su cui era fondato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio. Il contenuto letterale dell'istanza di dissequestro, peraltro, non fornisce alcun elemento logico da cui desumere che l'atto sia stato condiviso e conosciuto nel suo esatto contenuto da parte degli indagati. 4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza oggetto di ricorso con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Cos