CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI GELAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 9.6.2020 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Gela, adito con incidente di esecuzione, ha, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi condannati per reati edilizi con sentenza dello stesso Tribunale n. 567/2006 diventata irrevocabile, revocato l'ordine di demolizione contenuto nella suddetta sentenza ritenendo che non potesse trovare esecuzione per essere stata la proprietà delle opere trasferita al patrimonio del Comune sin dal 2010 e non avendo per l'effetto gli istanti più la disponibilità dei manufatti. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela lamentando, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 7 L. 47/1985 e 31 e 44 d.P.R. 380/2001, l'illegittimità della revoca stante la natura giurisdizionale, ancorchè applicativa di sanzione amministrativa, dell'ordine demolitorio configurante esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa. Rileva l'insussistenza di cause di incompatibilità dell'ordine emesso dal giudice penale con l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, ricorrenti nella sola ipotesi, nella specie insussistente, di delibera dell'ente locale che ravvisi la prevalenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'opera abusiva, precisando in ogni caso in termini più generali che in tanto può essere disposta la sua revoca in quanto sopravvengano atti amministrativi da parte dell'autorità che abbiano o conferito ai manufatti diversa destinazione ovvero ne abbiano disposto la sanatoria, atti i quali devono tuttavia essere stati già emessi senza che possa prevedersene l'adozione in termini futuri ed eventuali [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta fondato. Deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere in capo all'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, senza che la sua operatività possa essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175). Logica conseguenza di siffatto inquadramento dogmatico è che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Pertanto, il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, con la sola eccezione in cui l'autorità comunale abbia stabilito, ai sensi dell'art. 31, commi terzo e quinto, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita in considerazione della ritenuta esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238803; Sez. 3, Sentenza n. 42698 del 07/07/2015, PM in proc. Marche, Rv. 265495). Dal momento che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto "medio tempore" proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi l'autorità giudiziaria, a spese del condannato, sul quale grava comunque il relativo ordine avendone conservato il possesso. Non avendo il giudice adito fatto corretta applicazione di tali principi deve disporsi, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica copsilue, quindi, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gela P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio er nu