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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20188/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34670/2019R.G. proposto da REPUBBLICA DELL’IRAQ E SOMO – [OSCURATO:PERSONA], e per essi AMBASCIATA DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sammartano, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l a sentenza n. 2095/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 9 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiedel’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel dicembre 2009 la [OSCURATO:SOCIETA]. intraprese innanzi il Tribunale di Firenze espropriazione forzata presso terzi in danno della Repubblica dell’Iraq e di altri enti pubblici iracheni (tra i quali SOMO – [OSCURATO:PERSONA]) e nei confronti, quali terzi pignorati, di plurimi istituti di credito (tra i quali rendevano dichiarazione di quantità parzialmente positiva [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas, in forza, rispettivamente, di lettera di credito della SOMO e di rapporto di conto corrente con lo Stato iracheno).

2. Avverso siffatta procedura l’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica Italiana, anche in rappresentanza degli altri enti esecutati, propose nell’anno 2010 una prima opposizione all’esecuzione, nella quale, in fase sommaria, il giudice dell’esecuzione dispose la sospensione dell’esecuzione con provvedimento poi revocato (il 13 luglio 2011) all’esito di reclamo al Collegio; introdotto il merito della causa, l’opposizione venne dichiarata estinta nel maggio 2015.

3. Con ricorso del 27 luglio 2011, l’Ambasciata dell’Iraq spiegò altra opposizione, adducendo l’impignorabilità dei crediti staggiti, siccome destinati a fini istituzionali dello Stato iracheno. r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’adozione di provvedimenti cautelari, nel novembre 2011 il giudice dell’esecuzione definì la procedura espropriativa con ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati.

4. La seconda opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

Per quanto ancora d’interesse, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire, in quanto all’epoca di proposizione di essa era «già pendente analoga domanda» con la conseguenza che «la pretesa era oggetto di procedimento in corso».

5. Ricorrono per cassazione la Repubblica dell’Iraq e SOMO – [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, la s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA].

6. Fissato per l’udienza pubblica del 17 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.

7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate.

8. Ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere il giudice di prossimità ritenuto la carenza di interesse ad agire di parte opponente.

Premesso che l’art. 615 cod. proc. civ. non prevede alcuna preclusione alla formulazione di più opposizioni avverso la medesima procedura esecutiva, si assume che nulla vietava all’esecutato di r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proporre una seconda opposizione all’esecuzione argomentata su documenti successivamente emanati da [OSCURATO:PERSONA] (in specie, sulla risoluzione del Ministero della Giustizia iracheno impositiva di un vincolo di destinazione pubblica sulle somme staggite), atteso altresì che soltanto il passaggio in giudicato della decisione sulla prima opposizione consente di invocare la violazione del ne bis in idem.

Con specifico riferimento alla vicenda litigiosa, si aggiunge che all’epoca della decisione della controversia oppositiva (momento rilevante ai fini dell’apprezzamento sulla ricorrenza dell’interesse ad agire) la prima opposizione era stata dichiarata estinta, sicché «tale secondo giudizio era divenuta l’unica sede in cui l’Ambasciata poteva trovare protezione per la illegittima espropriazione subita».

2. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto alla disamina della sollevata doglianza, il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro.

Con un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533).

«Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità.

Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi – non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato i terz i pignorati, ed in special modo gli istituti di credito che hanno reso dichiarazione di quantità positiva (cioè Intesa - [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas), i quali non sono stati evocati dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

2.1. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).

3. Le illustrate considerazioni esimono dal pronunciare sulla ammissibilità (sub specie di ricorrenza del la condizione dell’interesse ad agire) di una opposizione all’esecuzione successiva ad un’altra già intentata dalla stessa parte: questione meritevole di apprezzamento, per un verso, al lume della (più volte affermata da questa Corte) natura eterodeterminata connotante ogni tipologia di controversie di opposizione esecutiva, dal thema decidendum definito dai motivi r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] originariamente dedotti, nello stesso giudizio non integrabili, sotto pena di mutatio libelli, con ulteriori ragioni di contestazione e con derivante necessità, a tal fine, di introdurre autonoma opposizione (sul tema, cfr. Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387, in motivazione; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441; Cass. 11/12/2018, n. 31955; Cass.07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541; Cass.20/01/2011, n. 1328) e, d’altro canto, sulla scorta della declinazione in termini di litispendenza o continenza o connessione (ovvero di riunione di procedimenti ex art. 273 o 274 cod. proc. civ., se pendenti innanzi lo stesso ufficio) dei rapporti tra plurime opposizioni all’esecuzione separatamente proposte per motivi (anche solo in parte) identici o connessi (in argomento, v.

Cass. 17/10/2019, n. 26285; Cass. 26/11/2019, n. 30744; Cass. 24/12/2021, n. 41505).

4. In conclusione: la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34670/2019R.G. proposto da REPUBBLICA DELL’IRAQ E SOMO – [OSCURATO:PERSONA], e per essi AMBASCIATA DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sammartano, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l a sentenza n. 2095/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 9 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiedel’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel dicembre 2009 la [OSCURATO:SOCIETA]. intraprese innanzi il Tribunale di Firenze espropriazione forzata presso terzi in danno della Repubblica dell’Iraq e di altri enti pubblici iracheni (tra i quali SOMO – [OSCURATO:PERSONA]) e nei confronti, quali terzi pignorati, di plurimi istituti di credito (tra i quali rendevano dichiarazione di quantità parzialmente positiva [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas, in forza, rispettivamente, di lettera di credito della SOMO e di rapporto di conto corrente con lo Stato iracheno). 2. Avverso siffatta procedura l’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica Italiana, anche in rappresentanza degli altri enti esecutati, propose nell’anno 2010 una prima opposizione all’esecuzione, nella quale, in fase sommaria, il giudice dell’esecuzione dispose la sospensione dell’esecuzione con provvedimento poi revocato (il 13 luglio 2011) all’esito di reclamo al Collegio; introdotto il merito della causa, l’opposizione venne dichiarata estinta nel maggio 2015. 3. Con ricorso del 27 luglio 2011, l’Ambasciata dell’Iraq spiegò altra opposizione, adducendo l’impignorabilità dei crediti staggiti, siccome destinati a fini istituzionali dello Stato iracheno. r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’adozione di provvedimenti cautelari, nel novembre 2011 il giudice dell’esecuzione definì la procedura espropriativa con ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati. 4. La seconda opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. Per quanto ancora d’interesse, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire, in quanto all’epoca di proposizione di essa era «già pendente analoga domanda» con la conseguenza che «la pretesa era oggetto di procedimento in corso». 5. Ricorrono per cassazione la Repubblica dell’Iraq e SOMO – [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, la s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA]. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 17 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 8. Ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere il giudice di prossimità ritenuto la carenza di interesse ad agire di parte opponente. Premesso che l’art. 615 cod. proc. civ. non prevede alcuna preclusione alla formulazione di più opposizioni avverso la medesima procedura esecutiva, si assume che nulla vietava all’esecutato di r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proporre una seconda opposizione all’esecuzione argomentata su documenti successivamente emanati da [OSCURATO:PERSONA] (in specie, sulla risoluzione del Ministero della Giustizia iracheno impositiva di un vincolo di destinazione pubblica sulle somme staggite), atteso altresì che soltanto il passaggio in giudicato della decisione sulla prima opposizione consente di invocare la violazione del ne bis in idem. Con specifico riferimento alla vicenda litigiosa, si aggiunge che all’epoca della decisione della controversia oppositiva (momento rilevante ai fini dell’apprezzamento sulla ricorrenza dell’interesse ad agire) la prima opposizione era stata dichiarata estinta, sicché «tale secondo giudizio era divenuta l’unica sede in cui l’Ambasciata poteva trovare protezione per la illegittima espropriazione subita». 2. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto alla disamina della sollevata doglianza, il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. Con un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533). «Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi – non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato i terz i pignorati, ed in special modo gli istituti di credito che hanno reso dichiarazione di quantità positiva (cioè Intesa - [OSCURATO:PERSONA] e BNP Paribas), i quali non sono stati evocati dal ricorrente neanche in sede di legittimità. 2.1. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 3. Le illustrate considerazioni esimono dal pronunciare sulla ammissibilità (sub specie di ricorrenza del la condizione dell’interesse ad agire) di una opposizione all’esecuzione successiva ad un’altra già intentata dalla stessa parte: questione meritevole di apprezzamento, per un verso, al lume della (più volte affermata da questa Corte) natura eterodeterminata connotante ogni tipologia di controversie di opposizione esecutiva, dal thema decidendum definito dai motivi r.g. n. 34670/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] originariamente dedotti, nello stesso giudizio non integrabili, sotto pena di mutatio libelli, con ulteriori ragioni di contestazione e con derivante necessità, a tal fine, di introdurre autonoma opposizione (sul tema, cfr. Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387, in motivazione; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441; Cass. 11/12/2018, n. 31955; Cass.07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541; Cass.20/01/2011, n. 1328) e, d’altro canto, sulla scorta della declinazione in termini di litispendenza o continenza o connessione (ovvero di riunione di procedimenti ex art. 273 o 274 cod. proc. civ., se pendenti innanzi lo stesso ufficio) dei rapporti tra plurime opposizioni all’esecuzione separatamente proposte per motivi (anche solo in parte) identici o connessi (in argomento, v. Cass. 17/10/2019, n. 26285; Cass. 26/11/2019, n. 30744; Cass. 24/12/2021, n. 41505). 4. In conclusione: la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,
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