CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6380-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6380/2021 Numero sezionale 4762/2022 Numero di raccolta generale 18471/2022- intimati - avverso la sentenza n. 2949/2020 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 08/06/2022 NAPOLI, depositata il 27/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.9.2008 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio i fratelli [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Michele innanzi il Tribunale di Nola, invocando la divisione del compendio ereditario relitto dal genitore [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda di divisione ma spiegando riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in proprio favore, della proprietà di un appartamento compreso nell’asse ereditario. Si costituivano con separata comparsa [OSCURATO:PERSONA] e Michele, i quali pure aderivano alla domanda di divisione, spiegando a loro volta riconvenzionale per il rimborso delle spese funerarie anticipate dal solo figlio Michele. Con sentenza parziale n. 2317/2015 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA]. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Michele, invece, rimanevano contumaci. Con la sentenza impugnata, n. 2949/2020, la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione, riformando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimate, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6380/2021 Numero sezionale 4762/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 18471/2022Data pubblicazione 08/06/2022 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del primo motivo di ricorso ed ACCOGLIMENTO del secondo. Con atto di citazione notificato il 15.9.2008 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Michele ed Antonio innanzi il Tribunale di Nola, invocando la divisione dell’asse ereditario oggetto della successione del loro genitore [OSCURATO:PERSONA], la formazione delle quote divisionali, considerando anche le rendite maturate e dovute ai vari condividenti ed i relativi conguagli, nonché l’ordine ai detentori dei vari cespiti a consegnarli agli aventi diritto. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], non opponendosi alla divisione, ma spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà di un appartamento compreso nell’asse ereditario. Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA] e Michele, non opponendosi alla divisione, allegando di non essere in possesso di alcun bene ereditario ed invocando, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese funerarie sostenute per le esequie del defunto genitore. Con sentenza parziale n. 2317/2015 il Tribunale di Nola dichiarava l’acquisto per usucapione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del bene oggetto della domanda riconvenzionale dal medesimo spiegata. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, emessa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] ed Anna, accoglieva il gravame, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione già accolta F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6380/2021 dal giudice di prime cure. Numero sezionale 4762/2022Numero di raccolta generale 18471/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Giuseppe, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva contestato l’assenza dei presupposti per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto dall’odierno ricorrente, rigettando la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese del giudizio di seconde cure, è invece fondato. La Corte distrettuale ha compensato le spese valorizzando la peculiarità della vicenda e gli stretti rapporti di parentela esistenti tra le parti; argomenti, questi, che non rientrano nel paradigma di cui all’art. 92 c.p.c., dovendosi, sul punto, ribadire il principio per cui “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D. L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6380/2021 situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,Numero sezionale 4762/2022Numero di raccolta generale 18471/2022 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv.Data pubblicazione 08/06/2022 652795; conf. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv. 656993). La compensazione delle spese, dunque, non può essere motivata soltanto dal generico riferimento alla “peculiarità della fattispecie” o ad altre analoghe espressioni (in tal senso, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016, Rv. 639907; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, Rv. 640558; nonché Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998). Né può essere ritenuto idoneo il richiamo al rapporto di stretta parentela tra le parti, che a sua volta non rientra nell’ambito delle ipotesi stabilite dall’art. 92 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il primo motivo di ricorso va dunque dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo, con cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m