CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla responsabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen. ricostruita sulla base delle risultanze dell'accertamento di polizia al confronto con il contenuto delle autorizzazioni a lasciare il domicilio; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla serialità delle condotte (nove delitti di evasione commessi in un mese), reiterazione che ha, del tutto logicamente perché ragguagliata all'aumento di pena per la continuazione tra reati, giustificato l'applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con le generiche ritenute equivalenti alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 I