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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 14187/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22182/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in R oma, via Valadier n. 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Ennio Q. Visconti n. 11, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 172/2018 depositata il16/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., agendo in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (A.T.I. cui era stata affidata dall’A.S.L.

Napoli 1, premesso che ‒ con contratto d’appalto del 28 aprile 1998, assumeva l’esecuzione d i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione edilizia e tecnologica dell’Ospedale S. Paolo di Napoli ‒,conveniva in giudizio la committente onde sentir dichiarare risolto il contratto fra loro intercorso e il susseguente atto aggiuntivo del 2 novembre 2000, per colpa e in danno della controparte, con conseguente condanna dell’azienda sanitaria convenuta al pagamento dei lavori ai prezzi di mercato e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva n. 5965/2012, condannava l’A.S.L.

Napoli 1 al pagamento in favore di Sifra di € 946.199,96, a saldo dei lavori eseguiti.

Il medesimo tribunale, con sentenza definitiva n. 6698/2014, disapplicava la deliberazione del direttore generale dell’azienda convenuta n. 366/2006, dichiarava la risoluzione del contratto di appalto pubblico e dell’atto aggiuntivo stipulati fra le parti, per grave inadempimento della stazione appaltante, e condannava l’A.S.L.

Napoli 1 al pagamento, in favore della compagine attrice, di € 1.338.835,91, a titolo di risarcimento del danno.

2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata in via principale dall’A.S.L.

Napoli 1 e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riteneva che le parti avessero concluso un contratto d’appalto a corpo, al cui interno avevano previsto prezzi fissi e invariabili e avevano espressamente contemplato la consegna non solo parziale, ma anche frazionata dei lavori.

Osservava che una simile volontà era stata ribadita nell’atto aggiuntivo del 2 novembre 2000, sicché, dato che la committente aveva ispirato la propria condotta al principio di buona fede, non poteva essere giudicata fondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto in ragione del disconoscimento delle riserve e del rifiuto dell’A.S.L. di redigere e approvare un’ulteriore perizia di variante.

Reputava, inoltre, di non condividere la valutazione del primo giudice in ordine alla legittimità dell’arresto dell’attività esecutiva da parte dell’A.T.I. a causa dell’omesso pagamento delle lavorazioni aggiuntive svolte, poiché tali opere, non previste in contratto, erano state richieste in corso d’opera ed espressamente autorizzate da ulteriori provvedimenti amministrativi, dovendosi di conseguenza escludere che il loro mancato saldo giustificasse il rifiuto di concludere la realizzazione dei residui lavori.

Evidenziava che l’appaltante ave va abbandonato il cantiere già molti mesi prima di agire in giudizio, quando ancora non era scaduto il termine per l’ultimazione dei lavori, e che la commissione di collaudo aveva attribuito la responsabilità dell’andamento anomalo dei lavori in pari misura ad ambedue le parti contrattuali, rilevando, altresì, a carico dell’A.T.I., la reiterata inosservanza degli ordini di servizio con cui i direttori dei lavori avevano sollecitato sia l’inizio delle opere nelle diverse aree di cantiere progressivamente consegnate, sia l’incremento delle unità lavorative impiegate.

Giudicava, pertanto, che l’inadempimento del contratto dovesse essere addebitato, non all’azienda sanitaria, ma all’A.T.I. e, di conseguenza, rigettava – in totale riforma della sentenza appellata – la domanda di risoluzione del contratto presentata dall’appaltatrice e la correlata richiesta di risarcimento dei danni.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 16 gennaio 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prospettando due articolati motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 1 centro.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione artt. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla l. n. 2248/1865 all.

F – agli artt.1341 e 1362 c.c. – agli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c. – agli artt.1660 e ss. c.c. –violazione dell’art. 111 Cost. – travisato esame di un punto decisivo della controversia – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi”, assume, in primo luogo, che la predeterminazione del sinallagma contrattuale all’interno di un contratto di appalto e l’immodificabilità del prezzo determinato acorpo viene meno qualora l’amministrazione richiede lavorazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originarie; a fronte di continue richieste di lavorazioni aggiuntive da parte dell’ente per sopperire a evidenti e non trascurabili carenze progettuali, la sospensione dei lavori costituiva, quindi, una scelta vincolata per l’A.T.I. appaltatrice.

Il fatto che nell’atto di sottomissione l’impresa si fosse impegnata a eseguire ulteriori lavorazioni non significava, inoltre, che la stessa avesse rinunciato a successivi compensi maturati per l’esecuzione di ulteriori opere richieste dall’ente appaltante.

Nel corso del giudizio di primo grado l’impresa aveva fornito piena e conferente prova delle carenze del progetto posto a base dell’appalto, che trovavano conferma nella perizia di variante redatta nel corso del rapporto, e del fatto che si era trovata costretta a effettuare lavorazioni aggiuntive, dovute a fattori imprevedibili e manifestatisi in corso di esecuzione, al fine di eseguire a regola d’arte le opereappaltate.

L’imprevedibilità delle circostanze che avevano dato luogo a un significativo aumento dei costi di esecuzione dell’appalto integrava - a dire della ricorrente - i presupposti dell’art. 1664 cod. civ. e fondava la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dall’impresa con l’apposizione di riserve in contabilità.

Peraltro, il riconoscimento della somma di € 946.199,96 per le lavorazioni ulteriori eseguite dall’A.T.I. integrava, di per sé, gli estremi del grave inadempimento e fondava la richiesta di risoluzione contrattuale per colpa e in danno dell’ente.

La Corte di merito, non valutando le ragioni che avevano impedito all’impresa di dare esecuzione alle opere contrattuali nei tempi inizialmente stabiliti, avrebbe così omesso di pronunciarsi –in tesi - sul rapporto di causalità tra la condotta tenuta dall’ente e la sospensione/ridimensionamento dell’attività di cantiere a cui l’A.T.I. appaltatrice erastata costretta.

Infine, la facoltà di procedere a consegne frazionate e parziali doveva essere considerata legittima, in un’ottica di leale collaborazione fra le parti contrattuali e di rapporti ispirati a buona fede, soltanto nell’ambito di una programmaz ione e di un cronoprogramma che av essero consentito all’impresa di organizzare e gestire l’esecuzione delle opere, mentre nel caso di specie nulla era statoprevisto a questo proposito.

5. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 La Corte di merito ha accertato che la mandataria aveva accettato l’invariabilità dei prezzi (“e ciò non solo all'inizio del rapporto ma soprattutto durante lo stesso, allorché si erano già manifestati i fattori che, secondo le lagnanze della società appellata, ne avevano alterato ab origine l'equilibrio”) e rinunciato “alla tutela della revisione del prezzo non solo in relazione ad eventuali fattori imprevedibili, ma soprattutto in dipendenza di un evento - la consegna frazionata dei lavori - che s’era già realizzato allorché fu sottoscritto l'atto aggiuntivo” (pag. 14 della decisione impugnata).

Una simile pattuizione è stata correttamente giudicata del tutto legittima.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di appalto di opere pubbliche a corpo o aforfait, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

F, sicché, ove risulti rispettato dall e parti di quel rapporto –come ritenuto dalla Corte di merito nel caso di specie - l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo all’ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ. (Cass. 5262/2015).

Non si presta, quindi, a censure il rilievo dei giudici distrettuali secondo cui le riserve apposte in ordine ai prezzi pattuiti non avevano alcuna influenza per l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto. 5.2 Risulta poi inammissibile la critica in ordine al fatto che la pattuizione di una consegna parziale e frazionata dei lavori poteva ritenersi ammissibile soltanto ove accompagnata da un cronoprogramma che permettesse all’appaltatore una congrua organizzazione della propria attività ed evitasse ogni incertezza nella scansione temporale delle opere.

Ciò, in primo luogo, perché una simile questione, comportante un accertamento in fatto, non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicché la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione della Corte d’appello (cfr., fra molte, Cass.23675/2013).

Per di piùla critica non si confronta in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata, là dove la stessa ha accertato, in fatto, che la consegna frazionata dei lavori non solo era “intuibile ab initio”, ma “s’era già realizzat[a] allorché fu sottoscritto l’atto aggiuntivo” (pag. 14), risultando così la questione in esame superata dal concreto sviluppo che il rapporto contrattuale aveva avuto. 5.3 I giudici distrettuali hanno ritenuto che il mancato pagamento di opere “esulanti dall'originario contratto di appalto e dal relativo atto aggiuntivo” ed “espressamente autorizzate da ulteriori provvedimenti amministrativi” non giustificasse “il rifiuto di concludere la realizzazione dei residui lavori oggetto del contratto di appalto e dell'atto aggiuntivo” (v. pagg. 16 e 17 della decisione impugnata).

In questo modo la sentenza impugnata, nella sostanza, riconosce un’autonomia dei rapporti venutisi a creare fra le parti tale da comportare che l’A.T.I. non fosse legittimata ad arrestare l’attività esecutiva dell'appalto, pur in presenza del mancato pagamento dei lavori effettuatiextra-contratto.

Un simile accertamento rimaneva però precluso alla Corte distrettuale.

Invero, la sentenza definitiva di primo grado (n. 6698/2014) spiega (a pag. 2) che “con sentenza parziale n. 5965/12 il Tribunale di Napoli ha accertato la sussistenza di lavori eseguiti e non pagati dall’ASL – di cui una parte extracontratto - , per un importo complessivo di € 946.199,96, rinviando, all’esito del prosieguo di istruttoria, la decisione sulle ulteriori domande della società attrice”; sussiste, quindi, un “accertamento – già operato con sentenza parziale del 21/5/12 – dell’esistenza di lavori, in parte previsti in contratto e in parte extracontrattuali, eseguiti dall’ATI ma non pagati dall’ASL, per l’ammontare di complessivi € 946.199,96 (somma cui la ASL Na 1 è stata condannata con la predetta sentenza non definitiva” (così a pag. 4 della sentenza definitiva).

Non può perciò essere messo in dubbio che il primo giudice abbia accertato, all’interno della sentenza non definitiva, l’esistenza di un inadempimento ascrivibile alla stazione appaltante, in conseguenza del mancato pagamento di lavori in parte previsti in contratto ed eseguiti dall’appaltatore, pronunciando, di conseguenza, condanna al relativo pagamento.

Ora, nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia.

Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva -anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine, sia alle questioni definite, sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata).

Pertanto, ove il giudice, nonostante l'esaurimento della potestas decidendial riguardo, abbia risolto queste ultime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, il giudice dell'impugnazione - e quindi anche la Corte di cassazione - deve rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (Cass. 18834/2017, Cass. 23862/2015, Cass. 18898/2009, Cass. 10889/2006).

Nel caso di specie, a detta della stessa Corte d’appello, si era formato un giudicato interno sulla sentenza non definitiva, non impugnata, del quale la Corte doveva necessariamente tenere conto, non potendo decidere diversamente, ai fini del bilanciamento tra le condotte inadempienti, una delle quali ‒ quella della stazione appaltante ‒ era stata accertata con la sentenza non definitiva passata in giudicato.

In altri termini, la Corte di merito ben poteva rivalutare l’intera fattispecie concreta sottoposta al suo esame ad eccezione della questione oramai coperta dal giudicato interno, concernente l’esistenza di un inadempimento della stazione appaltante per lavori contrattuali eseguiti e non pagati, rimanendo poi libera di valutare la rilevanza di tale inadempimento ‒ definitivamente accertato ‒ nell’economia dell’intero rapporto contrattuale, al fine di stabilire quale delle due parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità dei reciproci inadempimenti, si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed avesse causato il comportamento della controparte e la conseguente alterazione del sinallagma negoziale.

6. Dall’accoglimento del primo mezzo, nei limiti indicati, consegue l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale Sifra ha riproposto le doglianze già sollevate in via incidentale in appello affinché fosse rivista, in termini più favorevoli per la medesima, la misura del risarcimento del danno già riconosciuta dal tribunale.

Il mezzo, infatti, solleva questioni che la Corte d’appello non ha esaminato, ritenendole assorbite a seguito del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr. Cass., Sez.

U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007).

7. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti indicati, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22182/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in R oma, via Valadier n. 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Ennio Q. Visconti n. 11, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 172/2018 depositata il16/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., agendo in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (A.T.I. cui era stata affidata dall’A.S.L. Napoli 1, premesso che ‒ con contratto d’appalto del 28 aprile 1998, assumeva l’esecuzione d i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione edilizia e tecnologica dell’Ospedale S. Paolo di Napoli ‒,conveniva in giudizio la committente onde sentir dichiarare risolto il contratto fra loro intercorso e il susseguente atto aggiuntivo del 2 novembre 2000, per colpa e in danno della controparte, con conseguente condanna dell’azienda sanitaria convenuta al pagamento dei lavori ai prezzi di mercato e al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva n. 5965/2012, condannava l’A.S.L. Napoli 1 al pagamento in favore di Sifra di € 946.199,96, a saldo dei lavori eseguiti. Il medesimo tribunale, con sentenza definitiva n. 6698/2014, disapplicava la deliberazione del direttore generale dell’azienda convenuta n. 366/2006, dichiarava la risoluzione del contratto di appalto pubblico e dell’atto aggiuntivo stipulati fra le parti, per grave inadempimento della stazione appaltante, e condannava l’A.S.L. Napoli 1 al pagamento, in favore della compagine attrice, di € 1.338.835,91, a titolo di risarcimento del danno. 2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata in via principale dall’A.S.L. Napoli 1 e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riteneva che le parti avessero concluso un contratto d’appalto a corpo, al cui interno avevano previsto prezzi fissi e invariabili e avevano espressamente contemplato la consegna non solo parziale, ma anche frazionata dei lavori. Osservava che una simile volontà era stata ribadita nell’atto aggiuntivo del 2 novembre 2000, sicché, dato che la committente aveva ispirato la propria condotta al principio di buona fede, non poteva essere giudicata fondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto in ragione del disconoscimento delle riserve e del rifiuto dell’A.S.L. di redigere e approvare un’ulteriore perizia di variante. Reputava, inoltre, di non condividere la valutazione del primo giudice in ordine alla legittimità dell’arresto dell’attività esecutiva da parte dell’A.T.I. a causa dell’omesso pagamento delle lavorazioni aggiuntive svolte, poiché tali opere, non previste in contratto, erano state richieste in corso d’opera ed espressamente autorizzate da ulteriori provvedimenti amministrativi, dovendosi di conseguenza escludere che il loro mancato saldo giustificasse il rifiuto di concludere la realizzazione dei residui lavori. Evidenziava che l’appaltante ave va abbandonato il cantiere già molti mesi prima di agire in giudizio, quando ancora non era scaduto il termine per l’ultimazione dei lavori, e che la commissione di collaudo aveva attribuito la responsabilità dell’andamento anomalo dei lavori in pari misura ad ambedue le parti contrattuali, rilevando, altresì, a carico dell’A.T.I., la reiterata inosservanza degli ordini di servizio con cui i direttori dei lavori avevano sollecitato sia l’inizio delle opere nelle diverse aree di cantiere progressivamente consegnate, sia l’incremento delle unità lavorative impiegate. Giudicava, pertanto, che l’inadempimento del contratto dovesse essere addebitato, non all’azienda sanitaria, ma all’A.T.I. e, di conseguenza, rigettava – in totale riforma della sentenza appellata – la domanda di risoluzione del contratto presentata dall’appaltatrice e la correlata richiesta di risarcimento dei danni. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 16 gennaio 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prospettando due articolati motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 1 centro. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione artt. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla l. n. 2248/1865 all. F – agli artt.1341 e 1362 c.c. – agli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c. – agli artt.1660 e ss. c.c. –violazione dell’art. 111 Cost. – travisato esame di un punto decisivo della controversia – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi”, assume, in primo luogo, che la predeterminazione del sinallagma contrattuale all’interno di un contratto di appalto e l’immodificabilità del prezzo determinato acorpo viene meno qualora l’amministrazione richiede lavorazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originarie; a fronte di continue richieste di lavorazioni aggiuntive da parte dell’ente per sopperire a evidenti e non trascurabili carenze progettuali, la sospensione dei lavori costituiva, quindi, una scelta vincolata per l’A.T.I. appaltatrice. Il fatto che nell’atto di sottomissione l’impresa si fosse impegnata a eseguire ulteriori lavorazioni non significava, inoltre, che la stessa avesse rinunciato a successivi compensi maturati per l’esecuzione di ulteriori opere richieste dall’ente appaltante. Nel corso del giudizio di primo grado l’impresa aveva fornito piena e conferente prova delle carenze del progetto posto a base dell’appalto, che trovavano conferma nella perizia di variante redatta nel corso del rapporto, e del fatto che si era trovata costretta a effettuare lavorazioni aggiuntive, dovute a fattori imprevedibili e manifestatisi in corso di esecuzione, al fine di eseguire a regola d’arte le opereappaltate. L’imprevedibilità delle circostanze che avevano dato luogo a un significativo aumento dei costi di esecuzione dell’appalto integrava - a dire della ricorrente - i presupposti dell’art. 1664 cod. civ. e fondava la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dall’impresa con l’apposizione di riserve in contabilità. Peraltro, il riconoscimento della somma di € 946.199,96 per le lavorazioni ulteriori eseguite dall’A.T.I. integrava, di per sé, gli estremi del grave inadempimento e fondava la richiesta di risoluzione contrattuale per colpa e in danno dell’ente. La Corte di merito, non valutando le ragioni che avevano impedito all’impresa di dare esecuzione alle opere contrattuali nei tempi inizialmente stabiliti, avrebbe così omesso di pronunciarsi –in tesi - sul rapporto di causalità tra la condotta tenuta dall’ente e la sospensione/ridimensionamento dell’attività di cantiere a cui l’A.T.I. appaltatrice erastata costretta. Infine, la facoltà di procedere a consegne frazionate e parziali doveva essere considerata legittima, in un’ottica di leale collaborazione fra le parti contrattuali e di rapporti ispirati a buona fede, soltanto nell’ambito di una programmaz ione e di un cronoprogramma che av essero consentito all’impresa di organizzare e gestire l’esecuzione delle opere, mentre nel caso di specie nulla era statoprevisto a questo proposito. 5. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 La Corte di merito ha accertato che la mandataria aveva accettato l’invariabilità dei prezzi (“e ciò non solo all'inizio del rapporto ma soprattutto durante lo stesso, allorché si erano già manifestati i fattori che, secondo le lagnanze della società appellata, ne avevano alterato ab origine l'equilibrio”) e rinunciato “alla tutela della revisione del prezzo non solo in relazione ad eventuali fattori imprevedibili, ma soprattutto in dipendenza di un evento - la consegna frazionata dei lavori - che s’era già realizzato allorché fu sottoscritto l'atto aggiuntivo” (pag. 14 della decisione impugnata). Una simile pattuizione è stata correttamente giudicata del tutto legittima. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di appalto di opere pubbliche a corpo o aforfait, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sicché, ove risulti rispettato dall e parti di quel rapporto –come ritenuto dalla Corte di merito nel caso di specie - l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo all’ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ. (Cass. 5262/2015). Non si presta, quindi, a censure il rilievo dei giudici distrettuali secondo cui le riserve apposte in ordine ai prezzi pattuiti non avevano alcuna influenza per l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto. 5.2 Risulta poi inammissibile la critica in ordine al fatto che la pattuizione di una consegna parziale e frazionata dei lavori poteva ritenersi ammissibile soltanto ove accompagnata da un cronoprogramma che permettesse all’appaltatore una congrua organizzazione della propria attività ed evitasse ogni incertezza nella scansione temporale delle opere. Ciò, in primo luogo, perché una simile questione, comportante un accertamento in fatto, non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicché la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione della Corte d’appello (cfr., fra molte, Cass.23675/2013). Per di piùla critica non si confronta in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata, là dove la stessa ha accertato, in fatto, che la consegna frazionata dei lavori non solo era “intuibile ab initio”, ma “s’era già realizzat[a] allorché fu sottoscritto l’atto aggiuntivo” (pag. 14), risultando così la questione in esame superata dal concreto sviluppo che il rapporto contrattuale aveva avuto. 5.3 I giudici distrettuali hanno ritenuto che il mancato pagamento di opere “esulanti dall'originario contratto di appalto e dal relativo atto aggiuntivo” ed “espressamente autorizzate da ulteriori provvedimenti amministrativi” non giustificasse “il rifiuto di concludere la realizzazione dei residui lavori oggetto del contratto di appalto e dell'atto aggiuntivo” (v. pagg. 16 e 17 della decisione impugnata). In questo modo la sentenza impugnata, nella sostanza, riconosce un’autonomia dei rapporti venutisi a creare fra le parti tale da comportare che l’A.T.I. non fosse legittimata ad arrestare l’attività esecutiva dell'appalto, pur in presenza del mancato pagamento dei lavori effettuatiextra-contratto. Un simile accertamento rimaneva però precluso alla Corte distrettuale. Invero, la sentenza definitiva di primo grado (n. 6698/2014) spiega (a pag. 2) che “con sentenza parziale n. 5965/12 il Tribunale di Napoli ha accertato la sussistenza di lavori eseguiti e non pagati dall’ASL – di cui una parte extracontratto - , per un importo complessivo di € 946.199,96, rinviando, all’esito del prosieguo di istruttoria, la decisione sulle ulteriori domande della società attrice”; sussiste, quindi, un “accertamento – già operato con sentenza parziale del 21/5/12 – dell’esistenza di lavori, in parte previsti in contratto e in parte extracontrattuali, eseguiti dall’ATI ma non pagati dall’ASL, per l’ammontare di complessivi € 946.199,96 (somma cui la ASL Na 1 è stata condannata con la predetta sentenza non definitiva” (così a pag. 4 della sentenza definitiva). Non può perciò essere messo in dubbio che il primo giudice abbia accertato, all’interno della sentenza non definitiva, l’esistenza di un inadempimento ascrivibile alla stazione appaltante, in conseguenza del mancato pagamento di lavori in parte previsti in contratto ed eseguiti dall’appaltatore, pronunciando, di conseguenza, condanna al relativo pagamento. Ora, nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva -anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine, sia alle questioni definite, sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata). Pertanto, ove il giudice, nonostante l'esaurimento della potestas decidendial riguardo, abbia risolto queste ultime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, il giudice dell'impugnazione - e quindi anche la Corte di cassazione - deve rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (Cass. 18834/2017, Cass. 23862/2015, Cass. 18898/2009, Cass. 10889/2006). Nel caso di specie, a detta della stessa Corte d’appello, si era formato un giudicato interno sulla sentenza non definitiva, non impugnata, del quale la Corte doveva necessariamente tenere conto, non potendo decidere diversamente, ai fini del bilanciamento tra le condotte inadempienti, una delle quali ‒ quella della stazione appaltante ‒ era stata accertata con la sentenza non definitiva passata in giudicato. In altri termini, la Corte di merito ben poteva rivalutare l’intera fattispecie concreta sottoposta al suo esame ad eccezione della questione oramai coperta dal giudicato interno, concernente l’esistenza di un inadempimento della stazione appaltante per lavori contrattuali eseguiti e non pagati, rimanendo poi libera di valutare la rilevanza di tale inadempimento ‒ definitivamente accertato ‒ nell’economia dell’intero rapporto contrattuale, al fine di stabilire quale delle due parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità dei reciproci inadempimenti, si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed avesse causato il comportamento della controparte e la conseguente alterazione del sinallagma negoziale. 6. Dall’accoglimento del primo mezzo, nei limiti indicati, consegue l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale Sifra ha riproposto le doglianze già sollevate in via incidentale in appello affinché fosse rivista, in termini più favorevoli per la medesima, la misura del risarcimento del danno già riconosciuta dal tribunale. Il mezzo, infatti, solleva questioni che la Corte d’appello non ha esaminato, ritenendole assorbite a seguito del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007). 7. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti indicati, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini d
Sentenza Cassazione n. 14187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris