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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 24822/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35248/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di FIRENZE n. 666/2018 , depositata il03/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.35248/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha accolto il gravame dell’INPS, rivolto a sentir dichiarare [OSCURATO:PERSONA] (o Currelli) decaduto dal trattamento di mobilità percepito, per aver disatteso l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego il rapporto di lavoro in essere con la ditta Guidoni nel medesimo periodo, entro il termine di 5 giorni dalla assunzione; la Corte territoriale ha accertato che sia il lavoratore (art. 9, co.1 lett.d) l. n. 233 del 1991) sia il datore di lavoro (art. 4 bis, co. 6 d.lgs. n. 161 del 2000) avevano mancato di ottemperare a tale obbligo informativo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] (o Currelli) sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. e n. 5 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, della L. 223/1991 e dell’art. 8, comma 6 della stessa L. 223/1991 – Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; il ricorrente si duole del fatto che il Giudice dell’appello lo abbia ritenuto decaduto dall’indennità di mobilità in base ad un’errata interpretazione dell’art. 9 della l. n. 223 del 1991; la censura è inammissibile; essa è genericamente formulata, atteso che il motivo non contesta – specificamente – quanto accertato dalla Corte territoriale, ossia che l’obbligo di legge non era stato espletato dal soggetto interessato a ciòtenuto; segnatamente, il ricorrente non produce e non trascrive il contenuto dell’adempimento informativo dal quale dedurre il rispetto della regola di legge, né localizza il documento cui la censura si riferisce; recentemente, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull’entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all’idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese di questo giudizio atteso che nella sentenza d’appello si dà atto, in motivazione, della sussistenza della dichiarazione di esenzione dalle spese di lite per motivi reddituali, resa dalla parte appellata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 152 disp.att.cod. proc. civ.; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35248/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di FIRENZE n. 666/2018 , depositata il03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.35248/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha accolto il gravame dell’INPS, rivolto a sentir dichiarare [OSCURATO:PERSONA] (o Currelli) decaduto dal trattamento di mobilità percepito, per aver disatteso l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego il rapporto di lavoro in essere con la ditta Guidoni nel medesimo periodo, entro il termine di 5 giorni dalla assunzione; la Corte territoriale ha accertato che sia il lavoratore (art. 9, co.1 lett.d) l. n. 233 del 1991) sia il datore di lavoro (art. 4 bis, co. 6 d.lgs. n. 161 del 2000) avevano mancato di ottemperare a tale obbligo informativo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] (o Currelli) sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. e n. 5 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, della L. 223/1991 e dell’art. 8, comma 6 della stessa L. 223/1991 – Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; il ricorrente si duole del fatto che il Giudice dell’appello lo abbia ritenuto decaduto dall’indennità di mobilità in base ad un’errata interpretazione dell’art. 9 della l. n. 223 del 1991; la censura è inammissibile; essa è genericamente formulata, atteso che il motivo non contesta – specificamente – quanto accertato dalla Corte territoriale, ossia che l’obbligo di legge non era stato espletato dal soggetto interessato a ciòtenuto; segnatamente, il ricorrente non produce e non trascrive il contenuto dell’adempimento informativo dal quale dedurre il rispetto della regola di legge, né localizza il documento cui la censura si riferisce; recentemente, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull’entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all’idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese di questo giudizio atteso che nella sentenza d’appello si dà atto, in motivazione, della sussistenza della dichiarazione di esenzione dalle spese di lite per motivi reddituali, resa dalla parte appellata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 152 disp.att.cod. proc. civ.; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
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