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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07403/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19152/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 51 ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Pinciana, n. 25 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 1 476 /20 2 1 , pubblicata in data10 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. — volta ad ottenere il pagamento degli introiti da tariffazione Sitam di propria spettanza in relazione ai servizi resi per le linee di trasporto locale, in esito all’intervento in giudizio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, l’ha accolta; il gravame proposto, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, che ha parzialmente accolto l’appello incidentale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in punto di spese di lite; avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. e, i n prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente ha nno depositato memorieillustrative.

Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, perché avente ad oggetto la domanda di pagamento, avanzata da ll’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale, dei proventi da tariffazione integrata S.I.T.A.M., in relazione ai servizi di trasporto espletati e, in via subordinata, l’accertamento del diritto di ottenere il pagamento dei medesimi introiti ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (Cass., sez. 1, 31/10/2023, n. 30218; Cass., sez. 1, 05/10/2023, n. 28060); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19152/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 51 ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Pinciana, n. 25 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 1 476 /20 2 1 , pubblicata in data10 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. — volta ad ottenere il pagamento degli introiti da tariffazione Sitam di propria spettanza in relazione ai servizi resi per le linee di trasporto locale, in esito all’intervento in giudizio del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, l’ha accolta; il gravame proposto, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, che ha parzialmente accolto l’appello incidentale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in punto di spese di lite; avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso, mentre il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. e, i n prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente ha nno depositato memorieillustrative. Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, perché avente ad oggetto la domanda di pagamento, avanzata da ll’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale, dei proventi da tariffazione integrata S.I.T.A.M., in relazione ai servizi di trasporto espletati e, in via subordinata, l’accertamento del diritto di ottenere il pagamento dei medesimi introiti ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (Cass., sez. 1, 31/10/2023, n. 30218; Cass., sez. 1, 05/10/2023, n. 28060); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera
Sentenza Cassazione n. 07403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris