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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 46449/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con provvedimento emesso in data 20 gennaio 2021 ha disposto la revoca di una propria precedente decisione (del 16 dicembre 2020) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in tema di misura di sicurezza. 1.1 In particolare risulta che : a) in sede di appello sulla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato (ai sensi dell'art.235 cod.pen.) disposta dal Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale ha applicato, ritenendola maggiormente adeguata alle condizioni personali e familiari, la misura della libertà vigilata per anni uno con decisione del 16.12.2020; b) ricevuta la nota del 22 dicembre 2020, in cui si evidenziava la sopravvenuta irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha revocato de plano la prima decisione, dichiarando eseguibile la misura della espulsione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento. 2.1 In particolare, il ricorrente rileva: a) che la irreperibilità era solo temporanea, tanto che in data 20 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] si è presentato agli organi di pubblica sicurezza; b) che, in ogni caso, la procedura per la eventuale revoca della misura, meno grave, della libertà vigilata doveva essere trattata in contraddittorio innanzi al Magistrato di Sorveglianza e non de plano dal medesimo Tribunale.

3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1 Le decisioni in tema di misure di sicurezza sono emesse dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 678 co.1 e 679 cod.proc.pen., con applicazione del rito partecipato di cui all'art.666 cod.proc.pen. e le decisioni sono impugnabili con appello al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art.680 cod.proc.pen., con applicazione parimenti del rito camerale partecipato. 3.2 Nel caso in esame la cognizione appartiene al Tribunale, essendo stato proposto appello ed avendo il Tribunale operato una riforma, in senso favorevole, della prima decisione.

Quanto alla esistenza di un generale potere di revoca per fatti sopravvenuti, anche fuori dai casi espressamente tipizzati, di decisioni emesse dalla magistratura di sorveglianza, questa Corte di legittimità ne ha affermato in più occasioni la sussistenza.E' stato in particolare ritenuto che nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento (ex multis, Sez.

I n. 15861 del 7.3.2014, rv 259604). 3.3 L'esistenza di un generale potere di apprezzamento di tale «diversa situazione di fatto» non può, tuttavia, determinare l'adozione, in sede di esercizio del potere medesimo, di forme procedimentali atipiche, dovendosi individuare il giudice competente in quello che ha emesso la statuizione eventualmente da revocare (nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza) e la procedura da seguire in quella della udienza camerale partecipata di cui all'art.666 e 678 cod.proc.pen. .

Risulta pertanto fondata, su tale aspetto, la deduzione difensiva, essendo affetto da nullità ex art.178 co.1 lett. c cod.proc.pen. il provvedimento di revoca emesso de plano .

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Così deciso il 23 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con provvedimento emesso in data 20 gennaio 2021 ha disposto la revoca di una propria precedente decisione (del 16 dicembre 2020) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in tema di misura di sicurezza. 1.1 In particolare risulta che : a) in sede di appello sulla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato (ai sensi dell'art.235 cod.pen.) disposta dal Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale ha applicato, ritenendola maggiormente adeguata alle condizioni personali e familiari, la misura della libertà vigilata per anni uno con decisione del 16.12.2020; b) ricevuta la nota del 22 dicembre 2020, in cui si evidenziava la sopravvenuta irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha revocato de plano la prima decisione, dichiarando eseguibile la misura della espulsione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento. 2.1 In particolare, il ricorrente rileva: a) che la irreperibilità era solo temporanea, tanto che in data 20 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] si è presentato agli organi di pubblica sicurezza; b) che, in ogni caso, la procedura per la eventuale revoca della misura, meno grave, della libertà vigilata doveva essere trattata in contraddittorio innanzi al Magistrato di Sorveglianza e non de plano dal medesimo Tribunale. 3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1 Le decisioni in tema di misure di sicurezza sono emesse dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 678 co.1 e 679 cod.proc.pen., con applicazione del rito partecipato di cui all'art.666 cod.proc.pen. e le decisioni sono impugnabili con appello al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art.680 cod.proc.pen., con applicazione parimenti del rito camerale partecipato. 3.2 Nel caso in esame la cognizione appartiene al Tribunale, essendo stato proposto appello ed avendo il Tribunale operato una riforma, in senso favorevole, della prima decisione. Quanto alla esistenza di un generale potere di revoca per fatti sopravvenuti, anche fuori dai casi espressamente tipizzati, di decisioni emesse dalla magistratura di sorveglianza, questa Corte di legittimità ne ha affermato in più occasioni la sussistenza.E' stato in particolare ritenuto che nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento (ex multis, Sez. I n. 15861 del 7.3.2014, rv 259604). 3.3 L'esistenza di un generale potere di apprezzamento di tale «diversa situazione di fatto» non può, tuttavia, determinare l'adozione, in sede di esercizio del potere medesimo, di forme procedimentali atipiche, dovendosi individuare il giudice competente in quello che ha emesso la statuizione eventualmente da revocare (nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza) e la procedura da seguire in quella della udienza camerale partecipata di cui all'art.666 e 678 cod.proc.pen. . Risulta pertanto fondata, su tale aspetto, la deduzione difensiva, essendo affetto da nullità ex art.178 co.1 lett. c cod.proc.pen. il provvedimento di revoca emesso de plano . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso il 23 nove
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