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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31661/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 -sexies cod. strada, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,00 g/I alla prima prova e 2,07 g/I alla seconda prova, con l'aggravante dell'orario notturno. [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

Primo motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto le eccezioni difensive in ordine all'inaffidabilità dei risultati dell'esame alcolimetrico, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nell'atto di appello e con le testimonianze dei consulenti tecnici, che hanno messo in risalto le ragioni tecniche dell'inattendibilità dei risultati delle prove dell'etilometro, atteso l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra la condotta di guida e l'accertamento.

Secondo motivo: erronea applicazione di norme giuridiche e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha negato l'applicabilità al caso concreto delle norme vigenti in materia di omologazione di apparecchi etilometrici.

La Corte territoriale ha errato nel ritenere la validità delle prove realizzate con un etilometro non sottoposto a procedura di omologazione secondo le nuove disposizioni emanate al riguardo.

Terzo motivo: carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto che la mancanza di una nuova prova primitiva, attesa l'irregolarità delle prove periodiche, mettesse in dubbio la funzionalità dell'etilometro, così disattendendo gli specifici rilievi difensivi sul punto.

Quarto motivo: carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha eluso il motivo di appello riguardante l'irregolarità dell'omologazione dell'apparecchio, omologazione effettuata da un organo non autorizzato.Quinto motivo: erronea applicazione di norme giuridiche e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto applicabili le norme sulla metrologia legale al caso concreto.

Sesto motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nella tr go parte in cui la Corte territoriale ha gsatassi.che un etilometrox entrato in funzione nel lontano 2011), e mai regolarmente mantenuto,t abbia una funzionalità regolare.

Settimo motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che i sintomi di ebbrezza testimoniati dalla P.G. non corrispondessero, secondo quanto espresso dal consulente tecnico, ai sintomi che, in base alla scienza medica, sono correlati al tasso alcolico rilevato dall'etilometro.

Ottavo motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto, nel caso concreto, della norma di cui all'art.3.8 allegato D.M. 196/90 - che impone di effettuare una prova di funzionalità dell'etilometro prima dell'esame sulla persona - la cui violazione, come prospettato dal consulente tecnico di parte, inficia la regolarità dell'esame stesso, non essendo certa la perfetta funzionalità dell'apparecchio al momento dell'utilizzo.

Nono motivo: erronea applicazione delle norme penali e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, ha aumentato, per l'aggravante prevista da tale norma, non solo l'ammenda, come ivi stabilito, ma anche la pena dell'arresto.

Decimo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Undicesimo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Dodicesimo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del nono motivo di ricorso, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.

Ha chiesto il rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Fondato è il motivo di ricorso riguardante la determinazione della pena (motivo nono), ogni altra doglianza, per come si dirà nel prosieguo, deve essere rigettata.

2. Prima di andare oltre nella disamina dei motivi di ricorso, è opportuno richiamare brevemente i fatti di causa e le emergenze processuali risultanti dalle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado.

In data 24 settembre 2022, in orario notturno, alle ore 22,40, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della sua autovettura (un veicolo di grandi dimensioni, tipo pick-up) veniva fermato da personale della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo.

L'imputato era sottoposto ad esame alcolimetrico alle ore 23,14 e alle ore 23,24.

L'esame forniva un valore pari a 2,00 g/I alla prima prova e di 2,07 g/I alla seconda prova.

Nel corso della istruttoria dibattimentale veniva escusso il M.[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto ad effettuare l'accertamento.

Il teste riferiva che, all'intimazione dell'alt, il ricorrente, anziché fermarsi, indirizzava la marcia dell'auto verso di lui, che si trovava sulla carreggiata e, dopo averlo schivato, continuava la sua corsa, fermandosi a oltre un chilometro di distanza.

Il teste riferiva di essersi reso conto, dal forte odore di proveniente dall'abitacolo, dall'eloquio stentato dell'imputato, dalla difficoltà di coordinamento dei movimenti e di comprensione delle domande che gli venivano rivolte, che il ricorrente fosse ubriaco.

In dibattimento venivano altresì esaminati i consulenti nominati dalla difesa, Dott. [OSCURATO:PERSONA], medico legale, e [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di primo grado, sollevava numerosissimi rilievi in ordine alla procedura di omologazione, revisione, manutenzione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata, suscettibili d'inficiare, in base alle conclusioni rassegnate, il risultato delle prove.

Veniva altresì escusso il teste prodotto dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di avere cenato con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto bevande alcoliche, mettendosi alla guida dell'auto poco dopo le ore 22,30.

3. Quanto al primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene come la Corte d'appello non abbia fornito risposta alla doglianza difensiva con cui, sulla base delle testimonianze dei consulenti, si era prospettato come l'alcoltest non consentisse di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, lo stato 4d'ebbrezza del ricorrente, a causa dell'eccessivo tempo trascorso, in base ai tempi di assorbimento e decadimento della concentrazione alcolemica, tra la condotta di guida e l'alcoltest.

Il motivo si palesa infondato.

La Corte di merito ha puntualmente confutato gli argomenti difensivi, basati sui rilievi dei consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come la Guardia di Finanza avesse intimato l'alt alla vettura di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 22,40 e che questi si fosse dato alla fuga per circa dieci minuti, venendo fermato alle ore 22,50 e sottoposto all'alcoltest alle ore 23,14.

Sulla base del modesto scarto temporale tra l'intimazione dell'alt e la sottoposizione del conducente all'alcoltest (34 minuti), ha logicamente sostenuto come [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'inseguimento, durato circa dieci minuti, avesse già un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/I (la prima prova aveva, infatti, prodotto un risultato pari a 2 g/l).

E' noto l'orientamento di questa Corte, in base al quale il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico sia inevitabile e non suscettibile d'incidere sulla validità dell'accertamento.

Invero, si è più volte ribadito come solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test possa rendere dubbio il risultato dell'alcoltest, imponendo la necessaria verifica della ricorrenza di altri elementi indiziari [cfr. Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277689:"In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test)"; Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694:"In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano trascorsi all'incirca trenta minuti)"].

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono in parte infondati, in parte inammissibili. 5Le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso sono generiche: la difesa si duole dell'inadeguatezza della motivazione contenuta in sentenza, richiamando il secondo motivo di appello, senza illustrarne il contenuto, in modo da non consentire alla Corte di Cassazione di apprendere i termini della questione, e senza chiarire le ragioni per le quali le argomentazioni contenute in sentenza siano insoddisfacenti e viziate.

Si evince dal tenore del motivo di ricorso come la difesa abbia inteso contestare la regolarità dell'omologazione dell'apparecchiatura, perché non rispettosa di tutta una serie di disposizioni nazionali e comunitarie, che hanno innovato il settore della metrologia e della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazioni, introducendo disposizioni più stringenti.

Ebbene, rispetto a tale censura, la Corte d'appello ha correttamente osservato come la verifica del giudice debba riguardare la conformità della procedura seguita per l'omologazione dell'apparecchio alle disposizioni del Codice della strada e alle norme di sua stretta attuazione, aggiungendo che l'etilometro adoperato per l'accertamento effettuato sulla persona dell'imputato risultava essere stato regolarmente omologato e sottoposto a verifica infrannuale rispetto alla data del fatto.

4.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.m. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza), «Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - [OSCURATO:PERSONA] generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD)».

In coerenza con questa disposizione, l'art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) stabilisce: - al comma 5, che «Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità» e che tali requisiti possano «essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano»; - al comma 6, che la [OSCURATO:PERSONA] generale della M.C.T.C. debba provvedere «all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti»;- al comma 7, con riferimento agli apparecchi concretamente in uso messi a disposizione delle Forze dell'ordine perché corrispondenti al «tipo» omologato, che «prima della loro immissione nell'uso» gli etilometri debbano essere sottoposti «a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva)»; - al comma 8, che gli etilometri in uso debbano essere sottoposti «a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità» e che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro debba essere ritirato dall'uso.

Nel contestare la regolare omologazione dell'apparecchiatura, che fu utilizzata nel caso che occupa, la difesa invoca l'applicazione di norme diverse da quelle richiamate.

Ciò ha indotto la Corte di merito ad affermare, condivisibilmente, che, accertata la regolarità amministrativa della procedura che ha condotto all'omologazione di un determinato apparecchio, sulla base delle norme vigenti nell'ambito della legislazione che regola la materia, non è sostenibile che possano trovare applicazione le direttive e le raccomandazioni citate nell'atto di appello.

4.2. In linea di principio, giova ribadire che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata - abbia, cioè, le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 - e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di prova del tasso alcolemico rilevato.

La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg. esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi o erronei.

L'eccezione del malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge").

5. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa sostiene che la funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata nell'occorso fosse stata compromessa dalla circostanza che, in precedenza, le verifiche periodiche non erano state effettuate tempestivamente e che due verifiche periodiche (negli anni 2015 e 2020) non 7erano state affatto compiute.

Tali circostanze avrebbero imposto, secondo l'assunto del consulente, sposato dalla difesa, una nuova verifica primitiva.

Nel respingere la prospettazione difensiva, la Corte territoriale ha evidenziato: l'apparecchiatura utilizzata corrispondeva ad un tipo omologato; la suddetta apparecchiatura era stata sottoposta a verifica primitiva; l'ultima verifica periodica era in corso di validità all'atto del controllo (pag. 11 e pag. 17 della sentenza impugnata, dove si precisa che la revisione positiva risaliva a pochi mesi prima del fatto e che era intervenuta una successiva revisione, sempre positiva, risalente a pochi mesi dopo l'accertamento che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA]).

Non rileva, in contrario, che le verifiche periodiche non fossero state eseguite con la cadenza prevista dalla legge e che due verifiche fossero state omesse.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non sia stato verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843, del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi, in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento, nonostante le precedenti omesse verifiche, considerando dirimente, a tal fine, l'esito positivo della verifica eseguita lo stesso anno della commissione del reato, oltre a quella, altrettanto positiva, eseguita successivamente agli accertamenti sub iudice,

6. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta come la Corte d'appello non abbia fornito risposta alla doglianza riguardante il fatto che l'apparecchio utilizzato fosse stato omologato da un organismo non autorizzato (CSRPAD), prevedendo la legge che tale incombenza spetti alla [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dei Trasporti.

Il rilievo è infondato, essendosi la Corte di merito, alle pagine 16 e 17 della sentenza, fatta carico di rispondere alla doglianza.

Al riguardo, ha messo in rilievo come CSRPAD sia l'organo statale autorizzato ad effettuare i controlli di omologazione sugli etilometri.

L'argomento non è meritevole di censura: invero, l'art. 379 del d.P.R. n. 495/92 attribuisce proprio al [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi il compito di eseguire le verifiche necessarie alla omologazione degli etilometri . 8frk

7. Con il quinto motivo, la difesa lamenta che la Corte d'appello '04 errato nel non ritenere che l'apparecchiatura impiegata dovesse essere accompagnata da un certificato di metrologia legale.

Su tale questione si è pronunciata la Corte d'appello a pag. 18 della sentenza, osservando correttamente che si tratta di un ulteriore requisito non previsto dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione, che disciplinano la materia.

Ha quindi precisato come l'apparecchiatura utilizzata corrispondesse ad un modello omologato (Drager 7110 MKIII, regolarmente immatricolato), sottoposto a verifica primitiva ed alle successive prescritte revisioni.

Le norme che riguardano la funzionalità degli apparecchi di misura i non trovano applicazione nel presente ambito: le disposizioni che regolano la materia, come detto in precedenza, al fine di assicurare che la taratura degli apparecchi si mantenga efficiente, prevedono la procedura della revisione periodica.

8. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa lamenta che la risalenza dell'entrata in funzione dell'apparecchiatura (in uso dal 2011), non avrebbe potuto garantire, in mancanza di una regolare manutenzione, risultati affida bili.

La doglianza non si confronta con le condivisibili argomentazioni sviluppate in motivazione.

Sul punto, la Corte d'appello ha correttamente osservato come la normativa vigente non indichi un periodo massimo di vita dell'apparecchiatura, essendo garantita l'affidabilità dello strumento attraverso la verifica primitiva e le verifiche periodiche a cui deve essere sottoposto l'etilometro.

9. Il motivo di doglianza riguardante la mancata presenza nel ricorrente di una sintomatologia corrispondente a quella elaborata dalla scienza medica in base al tasso alcolemico rilevato all'atto dell'accertamento è versato in fatto e tendente a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie (motivo settimo di ricorso).

Risulta, dalla congrua motivazione resa dalla Corte di appello e da quella altrettanto esaustiva del giudice di primo grado, come la responsabilità del ricorrente sia stata accertata, in modo univoco, da tutto il complesso di prove raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale: l'accertamento, si legge in motivazione, risulta essere stato regolarmente effettuato; il quadro sintomatico descritto dall'operatore di Polizia, unitamente al risultato delle due prove, dimostra come all'atto della guida il ricorrente avesse un tasso alcolemico non inferiore alla prima prova (cfr. pag. 5 della motivazione). 9In detto ragionamento non si individuano i vizi lamentati nel ricorso, avendo giudici di merito disatteso la tesi prospettata dal consulente di parte con argomentazioni immuni da aporie logiche e coerenti con le risultanze in atti.

Deve in proposito rilevarsi come il vizio afferente alla categoria della illogicità della motivazione, sia insito in una rappresentazione dei fatti che, discostandosi dai normali processi logico-deduttivi, pervenga ad un risultato incongruo, che stravolge in modo netto e palese la realtà.

Quanto al vizio della contraddizione, esso si manifesta allorquando, nel corso del medesimo provvedimento, si fa luogo ad affermazioni dal contenuto contrapposto e inconciliabile tra loro.

Si è autorevolmente affermato, con riferimento a questi aspetti, che il sindacato di legittimità che la Corte è chiamato ad effettuare, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, «deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (così Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Quanto ai rapporti con la prova scientifica, il giudice può legittimamente disattendere le conclusioni del consulente di parte, giustificando, come avvenuto nel caso che occupa, le ragioni della proprio diverso convincimento.

10. Con riferimento all'ottavo motivo di ricorso, la Corte di merito ha correttamente osservato come nessuna norma preveda la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze della misurazione t allorquando non risulti eseguito il test del preventivo controllo di funzionalità dell'apparecchio 4( subito prima della misurazione.

11. Manifestamente infondate sono le critiche riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo decimo di ricorso). 10La Corte territoriale ha reso ampia, esaustiva motivazione in ordine alle ragioni del diniego, ponendo in evidenza la gravità del fatto (il tasso alcolemico era elevato, ben distanziato dalla soglia minima di cui alla lett. c dell'art. 186 cod. strada)› la condotta presentava connotati di pericolosità (orario notturno, scarsa visibilità, tentativo di fuga, stato di alterazione immediatamente percepito dagli operanti).

La motivazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, in cui si è stabilito come non sia richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi, cui sia stata attribuita prevalenza rispetto ad altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

12. Quanto all'undicesimo motivo, la Corte territoriale, con argomentare logico, ha ritenuto di non potere concedere la sospensione condizionale della pena, affermando, in modo coerente e logico, come le modalità della condotta fossero indicative di una personalità incline alla trasgressione, insuscettibile di consentire una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pag. 28 della sentenza:".. l'imputato è incensurato ma questo status non determina, automaticamente, il diritto alla sospensione e alla non menzione.

Il dato specifico, che riguarda proprio la condotta di [OSCURATO:PERSONA], è costituito dalla mancanza di elementi di prova quanto meno di un avvio, di un abbozzo embrionale di rivisitazione critica del fatto.

Nella annotazione di servizio delle ore 22:50 i verbalizzanti della Volante della GdF annotano: reazioni inconsulte e scarso equilibrio. [OSCURATO:PERSONA] girava a bordo di un autocarro: è con questo autocarro che [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di disattendere l'ordine impartito con la paletta, di aumentare la velocità, di schivare il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e di farsi inseguire.

Per schivare il maresciallo è intervenuta anche invasione di corsia opposta.

Non ha obbedito nemmeno alla richiesta di abbassare il finestrino, una volta raggiunto: ha spalancato la portiera, e aveva difficoltà a rispondere alle domande, balbettava, con presenza di forte odore di alcol").

Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativa (art.164 primo comma, cod. pen.), in base al quale il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di/póliticrilrcl~ chegovernano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., qui congruamente valutati, ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La lamentata contraddittorietà della motivazione, insita, secondo la prospettazione difensiva, nell'avere i giudici irrogato una pena corrispondente al minimo edittale e, al contempo, negato il beneficio della sospensione condizionale, è infondata.

La stessa pronuncia richiamata nel ricorso (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458 - 04) riconosce come non sussista un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura.

13. Quanto al dodicesimo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

Come è noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando che il tasso alcolemico rilevato fosse ben superiore al limite minimo previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada (pari a 1,5 g/l); che il ricorrente non si fosse fermato all'alt impartito dalla Polizia, proseguendo la marcia; che egli si trovasse in uno stato di alterazione preoccupante.

Da tali circostanze ha logicamente desunto che il fatto non fosse particolarmente tenue, benché dallo stesso non fossero derivati effetti dannosi.

14. Merita accoglimento il nono motivo di ricorso.

La ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -sexies, cod. strada comporta un aumento limitato alla sola pena pecuniaria.

Risulta palese l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado, perpetuato dal giudice di appello, nel determinare l'aumento della pena dell'arresto da 6 a 8 mesi per effetto della riconosciuta aggravante.

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena. )77La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, da rideterminarsi in mesi sei di arresto.

Il ricorso è rigettato nel resto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 -sexies cod. strada, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,00 g/I alla prima prova e 2,07 g/I alla seconda prova, con l'aggravante dell'orario notturno. [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. Primo motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto le eccezioni difensive in ordine all'inaffidabilità dei risultati dell'esame alcolimetrico, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nell'atto di appello e con le testimonianze dei consulenti tecnici, che hanno messo in risalto le ragioni tecniche dell'inattendibilità dei risultati delle prove dell'etilometro, atteso l'eccessivo lasso di tempo trascorso tra la condotta di guida e l'accertamento. Secondo motivo: erronea applicazione di norme giuridiche e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha negato l'applicabilità al caso concreto delle norme vigenti in materia di omologazione di apparecchi etilometrici. La Corte territoriale ha errato nel ritenere la validità delle prove realizzate con un etilometro non sottoposto a procedura di omologazione secondo le nuove disposizioni emanate al riguardo. Terzo motivo: carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto che la mancanza di una nuova prova primitiva, attesa l'irregolarità delle prove periodiche, mettesse in dubbio la funzionalità dell'etilometro, così disattendendo gli specifici rilievi difensivi sul punto. Quarto motivo: carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha eluso il motivo di appello riguardante l'irregolarità dell'omologazione dell'apparecchio, omologazione effettuata da un organo non autorizzato.Quinto motivo: erronea applicazione di norme giuridiche e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto applicabili le norme sulla metrologia legale al caso concreto. Sesto motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nella tr go parte in cui la Corte territoriale ha gsatassi.che un etilometrox entrato in funzione nel lontano 2011), e mai regolarmente mantenuto,t abbia una funzionalità regolare. Settimo motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che i sintomi di ebbrezza testimoniati dalla P.G. non corrispondessero, secondo quanto espresso dal consulente tecnico, ai sintomi che, in base alla scienza medica, sono correlati al tasso alcolico rilevato dall'etilometro. Ottavo motivo: motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto, nel caso concreto, della norma di cui all'art.3.8 allegato D.M. 196/90 - che impone di effettuare una prova di funzionalità dell'etilometro prima dell'esame sulla persona - la cui violazione, come prospettato dal consulente tecnico di parte, inficia la regolarità dell'esame stesso, non essendo certa la perfetta funzionalità dell'apparecchio al momento dell'utilizzo. Nono motivo: erronea applicazione delle norme penali e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, ha aumentato, per l'aggravante prevista da tale norma, non solo l'ammenda, come ivi stabilito, ma anche la pena dell'arresto. Decimo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Undicesimo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Dodicesimo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del nono motivo di ricorso, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena. Ha chiesto il rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato è il motivo di ricorso riguardante la determinazione della pena (motivo nono), ogni altra doglianza, per come si dirà nel prosieguo, deve essere rigettata. 2. Prima di andare oltre nella disamina dei motivi di ricorso, è opportuno richiamare brevemente i fatti di causa e le emergenze processuali risultanti dalle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado. In data 24 settembre 2022, in orario notturno, alle ore 22,40, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della sua autovettura (un veicolo di grandi dimensioni, tipo pick-up) veniva fermato da personale della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] d'Ampezzo. L'imputato era sottoposto ad esame alcolimetrico alle ore 23,14 e alle ore 23,24. L'esame forniva un valore pari a 2,00 g/I alla prima prova e di 2,07 g/I alla seconda prova. Nel corso della istruttoria dibattimentale veniva escusso il M.[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto ad effettuare l'accertamento. Il teste riferiva che, all'intimazione dell'alt, il ricorrente, anziché fermarsi, indirizzava la marcia dell'auto verso di lui, che si trovava sulla carreggiata e, dopo averlo schivato, continuava la sua corsa, fermandosi a oltre un chilometro di distanza. Il teste riferiva di essersi reso conto, dal forte odore di proveniente dall'abitacolo, dall'eloquio stentato dell'imputato, dalla difficoltà di coordinamento dei movimenti e di comprensione delle domande che gli venivano rivolte, che il ricorrente fosse ubriaco. In dibattimento venivano altresì esaminati i consulenti nominati dalla difesa, Dott. [OSCURATO:PERSONA], medico legale, e [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'elaborato depositato nel corso del giudizio di primo grado, sollevava numerosissimi rilievi in ordine alla procedura di omologazione, revisione, manutenzione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata, suscettibili d'inficiare, in base alle conclusioni rassegnate, il risultato delle prove. Veniva altresì escusso il teste prodotto dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di avere cenato con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto bevande alcoliche, mettendosi alla guida dell'auto poco dopo le ore 22,30. 3. Quanto al primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene come la Corte d'appello non abbia fornito risposta alla doglianza difensiva con cui, sulla base delle testimonianze dei consulenti, si era prospettato come l'alcoltest non consentisse di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, lo stato 4d'ebbrezza del ricorrente, a causa dell'eccessivo tempo trascorso, in base ai tempi di assorbimento e decadimento della concentrazione alcolemica, tra la condotta di guida e l'alcoltest. Il motivo si palesa infondato. La Corte di merito ha puntualmente confutato gli argomenti difensivi, basati sui rilievi dei consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come la Guardia di Finanza avesse intimato l'alt alla vettura di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 22,40 e che questi si fosse dato alla fuga per circa dieci minuti, venendo fermato alle ore 22,50 e sottoposto all'alcoltest alle ore 23,14. Sulla base del modesto scarto temporale tra l'intimazione dell'alt e la sottoposizione del conducente all'alcoltest (34 minuti), ha logicamente sostenuto come [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'inseguimento, durato circa dieci minuti, avesse già un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/I (la prima prova aveva, infatti, prodotto un risultato pari a 2 g/l). E' noto l'orientamento di questa Corte, in base al quale il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico sia inevitabile e non suscettibile d'incidere sulla validità dell'accertamento. Invero, si è più volte ribadito come solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test possa rendere dubbio il risultato dell'alcoltest, imponendo la necessaria verifica della ricorrenza di altri elementi indiziari [cfr. Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277689:"In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test)"; Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694:"In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano trascorsi all'incirca trenta minuti)"]. 4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono in parte infondati, in parte inammissibili. 5Le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso sono generiche: la difesa si duole dell'inadeguatezza della motivazione contenuta in sentenza, richiamando il secondo motivo di appello, senza illustrarne il contenuto, in modo da non consentire alla Corte di Cassazione di apprendere i termini della questione, e senza chiarire le ragioni per le quali le argomentazioni contenute in sentenza siano insoddisfacenti e viziate. Si evince dal tenore del motivo di ricorso come la difesa abbia inteso contestare la regolarità dell'omologazione dell'apparecchiatura, perché non rispettosa di tutta una serie di disposizioni nazionali e comunitarie, che hanno innovato il settore della metrologia e della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazioni, introducendo disposizioni più stringenti. Ebbene, rispetto a tale censura, la Corte d'appello ha correttamente osservato come la verifica del giudice debba riguardare la conformità della procedura seguita per l'omologazione dell'apparecchio alle disposizioni del Codice della strada e alle norme di sua stretta attuazione, aggiungendo che l'etilometro adoperato per l'accertamento effettuato sulla persona dell'imputato risultava essere stato regolarmente omologato e sottoposto a verifica infrannuale rispetto alla data del fatto. 4.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.m. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza), «Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - [OSCURATO:PERSONA] generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD)». In coerenza con questa disposizione, l'art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) stabilisce: - al comma 5, che «Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità» e che tali requisiti possano «essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano»; - al comma 6, che la [OSCURATO:PERSONA] generale della M.C.T.C. debba provvedere «all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti»;- al comma 7, con riferimento agli apparecchi concretamente in uso messi a disposizione delle Forze dell'ordine perché corrispondenti al «tipo» omologato, che «prima della loro immissione nell'uso» gli etilometri debbano essere sottoposti «a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva)»; - al comma 8, che gli etilometri in uso debbano essere sottoposti «a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità» e che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro debba essere ritirato dall'uso. Nel contestare la regolare omologazione dell'apparecchiatura, che fu utilizzata nel caso che occupa, la difesa invoca l'applicazione di norme diverse da quelle richiamate. Ciò ha indotto la Corte di merito ad affermare, condivisibilmente, che, accertata la regolarità amministrativa della procedura che ha condotto all'omologazione di un determinato apparecchio, sulla base delle norme vigenti nell'ambito della legislazione che regola la materia, non è sostenibile che possano trovare applicazione le direttive e le raccomandazioni citate nell'atto di appello. 4.2. In linea di principio, giova ribadire che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata - abbia, cioè, le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 - e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di prova del tasso alcolemico rilevato. La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg. esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi o erronei. L'eccezione del malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge"). 5. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa sostiene che la funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata nell'occorso fosse stata compromessa dalla circostanza che, in precedenza, le verifiche periodiche non erano state effettuate tempestivamente e che due verifiche periodiche (negli anni 2015 e 2020) non 7erano state affatto compiute. Tali circostanze avrebbero imposto, secondo l'assunto del consulente, sposato dalla difesa, una nuova verifica primitiva. Nel respingere la prospettazione difensiva, la Corte territoriale ha evidenziato: l'apparecchiatura utilizzata corrispondeva ad un tipo omologato; la suddetta apparecchiatura era stata sottoposta a verifica primitiva; l'ultima verifica periodica era in corso di validità all'atto del controllo (pag. 11 e pag. 17 della sentenza impugnata, dove si precisa che la revisione positiva risaliva a pochi mesi prima del fatto e che era intervenuta una successiva revisione, sempre positiva, risalente a pochi mesi dopo l'accertamento che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA]). Non rileva, in contrario, che le verifiche periodiche non fossero state eseguite con la cadenza prevista dalla legge e che due verifiche fossero state omesse. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non sia stato verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843, del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi, in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento, nonostante le precedenti omesse verifiche, considerando dirimente, a tal fine, l'esito positivo della verifica eseguita lo stesso anno della commissione del reato, oltre a quella, altrettanto positiva, eseguita successivamente agli accertamenti sub iudice, 6. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta come la Corte d'appello non abbia fornito risposta alla doglianza riguardante il fatto che l'apparecchio utilizzato fosse stato omologato da un organismo non autorizzato (CSRPAD), prevedendo la legge che tale incombenza spetti alla [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dei Trasporti. Il rilievo è infondato, essendosi la Corte di merito, alle pagine 16 e 17 della sentenza, fatta carico di rispondere alla doglianza. Al riguardo, ha messo in rilievo come CSRPAD sia l'organo statale autorizzato ad effettuare i controlli di omologazione sugli etilometri. L'argomento non è meritevole di censura: invero, l'art. 379 del d.P.R. n. 495/92 attribuisce proprio al [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi il compito di eseguire le verifiche necessarie alla omologazione degli etilometri . 8frk 7. Con il quinto motivo, la difesa lamenta che la Corte d'appello '04 errato nel non ritenere che l'apparecchiatura impiegata dovesse essere accompagnata da un certificato di metrologia legale. Su tale questione si è pronunciata la Corte d'appello a pag. 18 della sentenza, osservando correttamente che si tratta di un ulteriore requisito non previsto dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione, che disciplinano la materia. Ha quindi precisato come l'apparecchiatura utilizzata corrispondesse ad un modello omologato (Drager 7110 MKIII, regolarmente immatricolato), sottoposto a verifica primitiva ed alle successive prescritte revisioni. Le norme che riguardano la funzionalità degli apparecchi di misura i non trovano applicazione nel presente ambito: le disposizioni che regolano la materia, come detto in precedenza, al fine di assicurare che la taratura degli apparecchi si mantenga efficiente, prevedono la procedura della revisione periodica. 8. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa lamenta che la risalenza dell'entrata in funzione dell'apparecchiatura (in uso dal 2011), non avrebbe potuto garantire, in mancanza di una regolare manutenzione, risultati affida bili. La doglianza non si confronta con le condivisibili argomentazioni sviluppate in motivazione. Sul punto, la Corte d'appello ha correttamente osservato come la normativa vigente non indichi un periodo massimo di vita dell'apparecchiatura, essendo garantita l'affidabilità dello strumento attraverso la verifica primitiva e le verifiche periodiche a cui deve essere sottoposto l'etilometro. 9. Il motivo di doglianza riguardante la mancata presenza nel ricorrente di una sintomatologia corrispondente a quella elaborata dalla scienza medica in base al tasso alcolemico rilevato all'atto dell'accertamento è versato in fatto e tendente a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie (motivo settimo di ricorso). Risulta, dalla congrua motivazione resa dalla Corte di appello e da quella altrettanto esaustiva del giudice di primo grado, come la responsabilità del ricorrente sia stata accertata, in modo univoco, da tutto il complesso di prove raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale: l'accertamento, si legge in motivazione, risulta essere stato regolarmente effettuato; il quadro sintomatico descritto dall'operatore di Polizia, unitamente al risultato delle due prove, dimostra come all'atto della guida il ricorrente avesse un tasso alcolemico non inferiore alla prima prova (cfr. pag. 5 della motivazione). 9In detto ragionamento non si individuano i vizi lamentati nel ricorso, avendo giudici di merito disatteso la tesi prospettata dal consulente di parte con argomentazioni immuni da aporie logiche e coerenti con le risultanze in atti. Deve in proposito rilevarsi come il vizio afferente alla categoria della illogicità della motivazione, sia insito in una rappresentazione dei fatti che, discostandosi dai normali processi logico-deduttivi, pervenga ad un risultato incongruo, che stravolge in modo netto e palese la realtà. Quanto al vizio della contraddizione, esso si manifesta allorquando, nel corso del medesimo provvedimento, si fa luogo ad affermazioni dal contenuto contrapposto e inconciliabile tra loro. Si è autorevolmente affermato, con riferimento a questi aspetti, che il sindacato di legittimità che la Corte è chiamato ad effettuare, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, «deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (così Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Quanto ai rapporti con la prova scientifica, il giudice può legittimamente disattendere le conclusioni del consulente di parte, giustificando, come avvenuto nel caso che occupa, le ragioni della proprio diverso convincimento. 10. Con riferimento all'ottavo motivo di ricorso, la Corte di merito ha correttamente osservato come nessuna norma preveda la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze della misurazione t allorquando non risulti eseguito il test del preventivo controllo di funzionalità dell'apparecchio 4( subito prima della misurazione. 11. Manifestamente infondate sono le critiche riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo decimo di ricorso). 10La Corte territoriale ha reso ampia, esaustiva motivazione in ordine alle ragioni del diniego, ponendo in evidenza la gravità del fatto (il tasso alcolemico era elevato, ben distanziato dalla soglia minima di cui alla lett. c dell'art. 186 cod. strada)› la condotta presentava connotati di pericolosità (orario notturno, scarsa visibilità, tentativo di fuga, stato di alterazione immediatamente percepito dagli operanti). La motivazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, in cui si è stabilito come non sia richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi, cui sia stata attribuita prevalenza rispetto ad altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 12. Quanto all'undicesimo motivo, la Corte territoriale, con argomentare logico, ha ritenuto di non potere concedere la sospensione condizionale della pena, affermando, in modo coerente e logico, come le modalità della condotta fossero indicative di una personalità incline alla trasgressione, insuscettibile di consentire una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pag. 28 della sentenza:".. l'imputato è incensurato ma questo status non determina, automaticamente, il diritto alla sospensione e alla non menzione. Il dato specifico, che riguarda proprio la condotta di [OSCURATO:PERSONA], è costituito dalla mancanza di elementi di prova quanto meno di un avvio, di un abbozzo embrionale di rivisitazione critica del fatto. Nella annotazione di servizio delle ore 22:50 i verbalizzanti della Volante della GdF annotano: reazioni inconsulte e scarso equilibrio. [OSCURATO:PERSONA] girava a bordo di un autocarro: è con questo autocarro che [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di disattendere l'ordine impartito con la paletta, di aumentare la velocità, di schivare il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e di farsi inseguire. Per schivare il maresciallo è intervenuta anche invasione di corsia opposta. Non ha obbedito nemmeno alla richiesta di abbassare il finestrino, una volta raggiunto: ha spalancato la portiera, e aveva difficoltà a rispondere alle domande, balbettava, con presenza di forte odore di alcol"). Si tratta di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativa (art.164 primo comma, cod. pen.), in base al quale il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di/póliticrilrcl~ chegovernano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., qui congruamente valutati, ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La lamentata contraddittorietà della motivazione, insita, secondo la prospettazione difensiva, nell'avere i giudici irrogato una pena corrispondente al minimo edittale e, al contempo, negato il beneficio della sospensione condizionale, è infondata. La stessa pronuncia richiamata nel ricorso (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458 - 04) riconosce come non sussista un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura. 13. Quanto al dodicesimo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. Come è noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando che il tasso alcolemico rilevato fosse ben superiore al limite minimo previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada (pari a 1,5 g/l); che il ricorrente non si fosse fermato all'alt impartito dalla Polizia, proseguendo la marcia; che egli si trovasse in uno stato di alterazione preoccupante. Da tali circostanze ha logicamente desunto che il fatto non fosse particolarmente tenue, benché dallo stesso non fossero derivati effetti dannosi. 14. Merita accoglimento il nono motivo di ricorso. La ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 -sexies, cod. strada comporta un aumento limitato alla sola pena pecuniaria. Risulta palese l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado, perpetuato dal giudice di appello, nel determinare l'aumento della pena dell'arresto da 6 a 8 mesi per effetto della riconosciuta aggravante. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena. )77La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, da rideterminarsi in mesi sei di arresto. Il ricorso è rigettato nel resto. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris