CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 17725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/03/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 09/10/2025 che aveva annullato la pronuncia della medesima Corte di appello n. 5/2025, ha deliberato, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs 161/2010, il riconoscimentodella sentenza del 07/06/2024 con la quale la Corte di appello di Anversa ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.190 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti perpetrati in Belgio. 2. Avverso la sentenza di riconoscimento emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio hanno proposto due separati ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 6 comma 1-bis della legge n. 69 del 2005. La difesa rileva che la sentenza emessa dalla Corte di appello belga non poteva essere riconosciuta in quanto difettano i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento. In particolare, si evidenzia che (come risulta dalla stessa sentenza impugnata) il [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato citato in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria straniera in quanto il decreto di citazione non gli è mai stato ritualmente notificato nonostante lo stesso avesse eletto domicilio presso la sua residenza in Italia. Tale nullità del processo celebrato in Belgio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere sanata dal fatto che l'imputato era stato difeso da un difensore di fiducia. Ciò tanto più che l'esistenza di tale nomina fiduciaria non era provata, sia perché non era stato acquisito alcun atto di nomina, sia perché il professionista che aveva difeso il [OSCURATO:PERSONA] in Belgio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non è stato in grado di precisare da chi e quando era stato nominato. 3.2. Con il secondo motivo si deduce errata applicazione dell'art. 13, comma 1, n. 3 del D. Lgs n. 161 del 2020. Secondo il difensore, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato informato del diritto di chiedere un nuovo processo di merito in Belgio, come prescritto da tale disposizione normativa. La Corte territoriale non aveva peraltro motivato in ordine alla sussistenza di tale requisito necessario ai fini del riconoscimento della sentenza straniera. 4. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 12 e 13 del D. Lgs 161/2010, nonché vizio di motivazione in ordine ai presupposti del riconoscimento della sentenza straniera. Secondo il difensore, infatti, il ricorrente, come emergeva dagli atti, non aveva mai avuto conoscenza del processo celebrato a suo carico in Belgio (non essendo 2mai stato regolarmente citato in giudizio); né era sufficiente che lo stesso fosse stato difeso in quel procedimento da un difensore di fiducia. Inoltre, la prova che l'avvocato belga (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) avesse ricevuto il mandato dal [OSCURATO:PERSONA] era stata desunta unicamente da una mail mal tradotta in italiano e travisata dai Giudici italiani, in quanto nella stessa il professionista non ha mai dichiarato di aver ricevuto il mandato per proporre appello nell'interesse del suo assistito. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6, paragrafo 3 lett. a), b) e c) della CEDU. La sentenza straniera, a detta del difensore, non poteva essere riconosciuta in Italia in quanto emessa in palese violazione dei diritti riconosciuti all'imputato dalla normativa costituzionale e convenzionale di conoscere il contenuto dell'accusa a suo carico e di partecipare al processo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non aveva mai ricevuto la notificazione della citazione in giudizio presso il suo luogo di dimora (noto alle autorità belghe in quanto aveva eletto domicilio in Italia). La notificazione della citazione in giudizio era stata illegittimamente fatta mediante deposito dell'atto nell'ufficio del PG belga senza tentare di notificare lo stesso presso il domicilio italiano dell'imputato (perfettamente noto, per quanto detto, alle autorità belghe). 5. Il 29/04/2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato motivi aggiunti, nei quali, ripercorsa la vicenda processuale belga, ha ribadito ed evidenziato il vizio originario del giudizio celebrato avanti l'A.G. del Belgio, rappresentato dalla omessa vocatio in jus dell'imputato. Si ribadisce inoltre che l'irritualità con la quale era stata eseguita la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio non poteva essere sanata dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assistito nel processo dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia perché questo era sprovvisto di mandato dell'imputato (ben potendo aver ricevuto l'incarico da un suo coimputato o da un congiunto), sia perché il difensore era intervenuto a giudizio già iniziato e al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione (che era stata però rigettata dal Tribunale). In tale contesto, anche l'affermazione contenuta nel certificato (ex art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/GAI) acquisito con nuova traduzione sulla base della decisione di annullamento della Cassazione, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] "essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore per patrocinarlo in giudizio ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore" si risolveva in un vero e proprio falso ideologico. Si evidenzia infine che il vizio radicale che impedisce il riconoscimento non può essere sanato neppure applicando l'art. 6, comma 1-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto non risulta che, nonostante l'omessa o irregolare la notificazione dell'atto 3introduttivo, la persona raggiunta dalla condanna sia stata informata del suo diritto alla rinnovazione del giudizio, con la possibilità di proporre nuove prove a difesa. 6. All'esito dell'odierna udienza camerale, sentita la discussione del PG e dei difensori, il Collegio ha assunto la presente decisione di cui è stata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 10, del D. Lgs. 161/2010 e dell'art. 22, comma 4, della legge 22/04/2005 n. 69. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due ricorsi, ivi inclusi i motivi aggiunti, possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono questioni sostanzialmente identiche e/o ampiamente sovrapponibili. Entrambi i ricorsi sono infondati. 1.1. In primo luogo, va evidenziato che,ai sensi dell'art. 22 comma 1 della legge n. 69 del 2005, espressamente richiamato dall'art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 161 del 2010, avverso la sentenza di riconoscimento emessa dalla Corte di appello è possibile proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui all'art. 606 comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., vale a dire, per quanto qui interessa, solo per violazione di legge processuale o violazione di legge penale. 1.2. Occorre altresì evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dai difensori del ricorrente, la vicenda in esame è disciplinata unicamente dal D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (relativo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), mentre le disposizioni della Legge 22 aprile 2005, n. 69 (che disciplinano la diversa materia del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri), si applicano solo se espressamente richiamate. In particolare, per quanto qui di interesse viene in rilievo l'art. 13, comma 1, del Decreto che disciplina i casi (tassativi) in cui la Corte di appello italiana può rifiutare il riconoscimento della sentenza. In particolare p la lett. i) stabilisce la regola generale secondo la quale il riconoscimento è negato "se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire"; subito dopo però la disposizione enumera una serie di eccezioni a tale regola ("a meno che..."), stabilendo che il riconoscimento deve essere accordato, anche se l'imputato non è comparso, ove il certificato "attesti: 1) che, a tempo debito, l'imputato è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del 4luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito". Le tre ipotesi di deroga alla regola generale sono tra loro, con tutta evidenza (visto l'impiego del termine "ovvero"), alternative, sicché ai fini del riconoscimento è sufficiente che sussista una sola delle stesse. In altri termini t la citata disposizione normativa - nel conformare il diritto interno alla [OSCURATO:PERSONA] quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali - ha ritenuto che una delle tre condizioni sopra riportate sia idonea a garantire quella conoscenza minima del processo (e quindi quella possibilità di difesa) sufficiente a consentire il riconoscimento nell'ordinamento interno. 1.3. Ciò detto, la sentenza di questa Corte ha annullato la precedente pronuncia di riconoscimento rilevando: a) che dal certificato trasmesso non si evinceva, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato giudicato in contumacia (e quindi che era stato presente al processo); b) che, a quel punto diveniva dirimente accertare in che veste l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto nel processo, vale a dire se avesse agito sulla base di un mandato dell'imputato o meno. 1.4. La Corte di appello, conformandosi alle sollecitazioni che gli venivano dalla sentenza rescindente, acquisiti ulteriori documenti dallo Stato richiedente, ha risolto la questione a lei devoluta, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] era stato difeso e assistito nei giudizi di primo e di secondo grado celebrati in Belgio da un difensore (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) al quale aveva conferito mandato. A tale conclusione, colmando le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, la Corte territoriale è giunta rilevando: 1) che la nuova traduzione del certificato inviata dal Belgio dava atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha dato mandato al difensore che lo ha poi patrocinato; 2) che l'autorità belga ha comunicato che se nella sentenza di condanna• è scritto che è stato emesso ordine di contribuzione al Fondo 5Assistenza Legale ciò significa, secondo la legge del Belgio, che gli avvocati del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non erano stati né pagati né nominati dallo Stato; 3) che,dalla mali del 25/02/2026 inviata dall'AG richiedente,risultava che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di aver assistito il [OSCURATO:PERSONA] in due gradi di giudizio precisando che non era stato nominato dallo Stato del Belgio. Da tali elementi la Corte territoriale ha desunto che c'era stata una nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato, non potendo peraltro darsi rilievo alla mancanza di un atto di nomina scritto, posto che il diritto belga (come confermato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non richiede tale forma (se non per il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione). Conseguentemente la sentenza impugnata ha ritenuto che tale fatto, integrava il requisito di cui all'art. 13 n. 2) del D. Lgs 161/2010, e dunque vi fosse uno dei requisiti (alternativi) per il riconoscimento. 1.5. Ciò detto, questo Collegio osserva che l'accertamento che la sentenza di annullamento ha demandato al giudice di rinvio - che si risolveva in un accertamento di fatto, vale a dire chiarire se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente al processo o, in alternativa, se fosse stato difeso da un avvocato cui aveva dato mandato - è stato adeguatamente effettuato dalla Corte reggina, sulla base di una motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, e che non è quindi censurabile in questa sede. Ciò tanto più che, come detto, nella materia de qua il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, sicché il vizio di motivazione è deducibile unicamente quando si sostanzi in una motivazione graficamente assente ovvero meramente apparente; il ché non è nel caso in esame. Del resto, sul punto specifico della esistenza di un mandato fiduciario i ricorsi non denunciano neppure specifici profili di illogicità o contraddittorietà, ma solo censure di merito che peraltro appaiono generiche e non rilevanti. Ci si limita infatti: a rilevare che non vi è un atto di nomina scritto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosi col fatto che, come detto, è pacifico che nel diritto processuale belga tale documento non è richiesto e dunque la sua assenza non prova l'inesistenza del mandato fiduciario. Si prospettano inoltre eventualità del tutto improbabili quali la nomina del difensore da parte di un coimputato o di un congiunto (senza peraltro documentare che una tale possibilità sia consentita dal diritto belga). Trattasi in ogni caso di censure in fatto che esulano dalla cognizione di questa Corte. 2. Per il resto, i ricorsi si incentrano su una questione, vale a dire quella vocatio in iudicium dell'imputato innanzi alle autorità belghe, che non appare ammissibile in questa sede anche perché il tema della citazione in giudizio e della ritualità della notifica sia stato già affrontato e risolto dalla sentenza rescindente. 62.1. In ogni caso va detto come i difensori, infatti, evidenziano non tanto che il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato mai citato in giudizio, quanto piuttosto che la sua citazione sia avvenuta in maniera irrituale e illegittima; ciò in quanto, avendo l'imputato ritualmente comunicato alle autorità del Belgio il suo luogo di dimora in Italia, queste ultime non potevano esimersi dal tentare di notificare il decreto di citazione presso il domicilio dichiarato; cosa che, sempre a detta dei difensori, non avevano fatto, reputando tale dichiarazione inidonea o insufficiente, e procedendo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (come deduce la difesa nei motivi aggiunti) presso l'Ufficio di Procura, secondo la previsione dell'art. 40 comma 2 del codice di procedura giudiziaria del Belgio con riguardo ai casi nei quali non è noto il domicilio dell'imputato. 2.2. Ferme le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio come le questioni sollevate dalla difesa non siano ammissibili in questa sede anche sotto altro profilo: invero esse si risolvono in un sindacato sulla validità di un atto processuale posto in essere in un procedimento estero che non compete al giudice italiano in sede di riconoscimento della sentenza straniera. Ed infatti, nella procedura disciplinata dal D. Lgs. n. 161 del 2010 non è consentito al giudice richiesto del riconoscimento sindacare il merito o la legittimità della sentenza, dovendo lo stesso limitarsi a verificare i presupposti indicati dal decreto (l'art. 12, comma 5, stabilisce infatti che la Corte di appello decide con sentenza sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta). Sul punto, questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che, in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (di recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008), l'Autorità di esecuzione non può sottoporre la decisione da riconoscere ad' un controllo di merito, ovvero contestarla nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in via generale, le è precluso dall'art. 696-quinquies cod. proc. pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti autorità dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 13169 del 03/03/2022, G.,Rv. 283140 - 01, che in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto non sindacabile l'attestazione, da parte dell'autorità emittente, in ordine alla rituale citazione a giudizio ed alla riconosciuta assistenza difensiva nei confronti del ricorrente, rimasto assente alla pronuncia della sentenza oggetto di riconoscimento). Del resto, la difesa non solo richiede al giudice italiano di valutare la ritualità di una notificazione fatta in Belgio sulla base del diritto di quello Stato (diritto che il giudice italiano non è neppure tenuto a conoscere), ma pretende che rivaluti una questione (quella della validità della notificazione al 7Vottari effettuata con le modalità di cui si è detto) che è stata già affrontata e risolta dai giudici stranieri (come peraltro assume la stessa difesa nei motivi aggiunti). 2.3. Conseguentemente, in questa sede non si può che prendere atto che vi è stata una notificazione, valida e rituale secondo la legge belga, che ha reso formalmente e legalmente edotto il [OSCURATO:PERSONA] del processo, tanto più che, come detto, lo stesso, secondo quanto affermato dalla Corte di appello (con motivazione non censurabile), ha poi conferito mandato ad un difensore per essere difeso in entrambi i gradi di quel processo. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della Legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Rigetta P.Q.M1 8 MAG. 20 IL FUNZIPSIM18 Claudia 8